PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

COMUNICATO

Rivalutazione  per  l'anno  2000  della  misura  degli  assegni e dei
requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(GU n.51 del 2-3-2000)

    L'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati,  calcolato  con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992,  n.  81,  da applicarsi per l'anno 2000 ai sensi degli articoli
65,  comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
pari  all'1,6  per  cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio
2000). Pertanto:
      a) l'assegno  mensile  per il nucleo familiare da corrispondere
agli  aventi  diritto  per  l'anno  2000,  se  spettante nella misura
intera,  e'  pari  a  L. 203.200; per le domande relative al medesimo
anno,  il  valore  dell'indicatore  della  situazione  economica, con
riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari
a L. 36.576.000;
      b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi
diritto  per  le  nascite  dal  1o gennaio 2000 al 1o luglio 2000, se
spettante  nella misura intera, e' pari a L. 203.200, per complessive
L. 1.016.000;   per   le   nascite  dal  2 luglio  2000  resta  ferma
l'elevazione  a  L. 300.000,  per  complessive L. 1.500.000, prevista
dall'art.  66,  comma  1, della legge n. 448 del 1998; per le domande
relative  alle  nascite verificatesi nel corso dell'intero anno 2000,
il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento
a   nuclei   familiari   composti   da  tre  componenti,  e'  pari  a
L. 50.800.000.
    Le   operazioni   di   riparametrazione   dell'indicatore   della
situazione  economica  per  nuclei familiari con diversa composizione
sono  effettuate  secondo  le  formule di cui al punto 1, lettera c),
dell'allegato  A  al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
15  luglio  1999,  n. 306, sostituendo i valori dell'indicatore della
situazione  economica previsti per il 1999 con quelli suindicati; con
lo stesso criterio, e' determinata la misura dei benefici da erogare,
secondo   le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale  29 luglio  1999,  allegato A  - parte seconda,
punto  3.1, delle note esplicative, come precisate nel punto 11 della
nota  del  Dipartimento  per  gli  affari  sociali n. GAB/1510/99 del
17 novembre 1999.
    Per  gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 1999 e
per  gli  assegni di maternita' da erogare per le nascite venficatesi
fino  al  31 dicembre 1999 continuano ad applicarsi i valori previsti
per l'anno medesimo".