MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2000 

Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Aversa".
(GU n.59 del 11-3-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     delle politiche agricole ed
                      agroindustriali nazionali
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193  con  la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto ministeriale 31 luglio 1993 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Aversa"   ed   e'   stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 febbraio 1994 con il quale sono
state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra
citato;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Federazione  provinciale
coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta, intesa ad ottenere
la  modifica  del  comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione
sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione Campania sulla citata
domanda;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica  dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di origine controllata "Aversa" formulati dal Comitato
stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre
1999;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
comma  7  dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Aversa",  in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  settimo  comma  dell'art.  5 del disciplinare di produzione dei
vini  a  denominazione  di origine controllata "Aversa" e' sostituito
per intero dal testo seguente:
    Per  il  solo  tipo  spumantizzato  in  autoclave e' facolta' del
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, su conforme parere
della  regione  Campania,  consentire  per  un  periodo  di  anni 8 a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  (31 luglio 1993) del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   "Aversa",   che   le  operazoni  sopra  indicate  siano
effettuate  in  stabilimenti  siti  al di fuori della zona delimitata
nell'art.  3  del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi
del secondo comma di questo stesso articolo.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Uffidella
Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo