MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 2000 

Approvazione  del  programma  di  crisi aziendale, legge n. 223/1991,
della  S.p.a.  Sernagiotto  (Gruppo  Ansaldo),  unita'  di Casteggio.
(Decreto n. 27714).
(GU n.64 del 17-3-2000)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge  23  luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  1,  comma 2 e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
coordinamento  della  politica industriale - C.I.P.I., adottata nella
riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri
per   l'individuazione   dei  casi  di  crisi  aziendale  cosi'  come
modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale
per   la   programmazione  economica,  adottata  nella  riunione  del
18 ottobre 1994;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 22875 del 12 giugno 1997, con il
quale  e' stato approvato il programma per crisi aziendale presentato
dalla  societa'  Sernagiotto  S.p.a.  ai  fini  della concessione del
trattamento  straordinario di integrazione salariale, limitatamente a
soli sei mesi (19 settembre 1996-18 marzo 1997) dei dodici richiesti;
  Considerato  che  il  suddetto  decreto ministeriale ha recepito il
parere  del  comitato  tecnico,  il quale, nella seduta del 30 aprile
1997   ha   ridotto   il   periodo  C.I.G.S.  a  soli  sei  mesi  "in
considerazione  della  circostanza  che,  al  termine  del precedente
biennio  di  ristrutturazione,  si e' verificata la cessione da parte
dell'azionista   Ansaldo  industria  dell'unico  committente  Ansaldo
acque,  cosicche' la societa' si e' trovata nella necessita' di dover
gestire   eccedenze  di  personale,  pari  a  43  unita',  ricorrendo
all'intervento G.I.G.S.";
  Visto il ricorso presentato al T.A.R. Lombardia, notificato in data
29 ottobre 1997, contro il suddetto provvedimento, nella parte in cui
limita gli effetti dell'approvazione del programma di crisi aziendale
al solo periodo 19 settembre 1996-18 marzo 1997;
  Rilevato,  in  occasione  dell'ulteriore esame della documentazione
istruttoria  e  da  ulteriori  accertamenti  ispettivi  a seguito del
predetto  ricorso,  che  la  ditta  in  questione  ha,  nonostante la
mancanza  dell'unico  committente  Ansaldo acque portato a termine il
piano  di  risanamento e il programma di gestione degli esuberi cosi'
come richiesto dalla delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994;
  Ritenuto,  quindi,  di dover procedere all'approvazione del residuo
periodo  del  programma  richiesto  ovvero 19 marzo 1997-18 settembre
1997,  presentato  dalla  societa'  interessata ai sensi dell'art. 1,
legge n. 223/1991;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  programma  per  crisi aziendale relativamente al
periodo  19  marzo  1997-18  settembre  1997  della ditta Sernagiotto
S.p.a., con sede in Casteggio (Pavia), unita' di Casteggio (Pavia).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 febbraio 2000
                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese