DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2000 

Approvazione  di modificazioni al piano degli interventi di interesse
nazionale  relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita'
al  di fuori del Lazio, relative alla proroga dei termini di cui alla
lettera d) dell'art. 1, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270.
(GU n.68 del 22-3-2000)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  1997  ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione
della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 155/RC in data 21 aprile 1998,
recante:  "Approvazione  del  piano  degli  interventi  di  interesse
nazionale  relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita'
al  di  fuori  del Lazio" pubblicato nel supplemento ordinario n. 101
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998, e successive
modificazioni;
  Vista  la  deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999
con  la  quale, al punto 5 del dispositivo, la Commissione ex lege n.
270/1997,  nell'intento  di  assicurare  la realizzazione del maggior
numero   di   interventi   ricompresi  nel  piano,  ha  stabilito  il
differimento al 31 dicembre 1999 del termine di cui all'art. 1, comma
4,  lettera  d),  della  legge  7 agosto 1997, n. 270, subordinandolo
all'approvazione  da  parte  del  Parlamento  del  disegno  di  legge
concernente: "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed
i servizi di accoglienza del Grande Giubileo del 2000";
  Visto  il  parere  favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999,
dalla  Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge  n.  270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della commissione di
cui all'art. 2 della medesima legge;
  Vista  la  legge  16 dicembre  1999, n. 494, recante: "Disposizioni
temporanee  per  agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza
del Grande Giubileo dell'anno 2000";
  Considerato che la suddetta legge, all'art. 7, comma 4, prevede che
il  termine  della  lettera  d)  dell'art.  1,  comma  4, della legge
7 agosto 1997, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1999;
  Ritenuto,  in  coerenza con la volonta' espressa dalla commissione,
di dover assentire il differimento dei termini di cui alla lettera d)
dell'art.  1,  comma 4, della legge n. 270/1997, al 31 dicembre 1999,
per tutti gli interventi ricompresi nel piano;
                              Decreta:
  1.  I  termini  di  cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 4, della
legge  n.  270/1997 relativi agli interventi inclusi nel piano di cui
alla medesima legge, sono differiti al 31 dicembre 1999.
    Roma, 19 gennaio 2000
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115