N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 febbraio 2000
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 febbraio 2000 (della regione Toscana) Sport - Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 27 novembre 1999 - Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per un quadriennio, a decorrere dal 27 novembre 1999 - Mancata inclusione di rappresentanti delle regioni tra i componenti del Consiglio stesso - Violazione delle attribuzioni devolute alle regioni con il d.P.R. n. 616/1977, con la legge n. 59/1997 e con il d.lgs. n. 112/1998, in materia di promozione di attivita' sportiva e di interventi finanziari diretti ad agevolare l'accesso al credito per la realizzazione di opere relative ad impianti sportivi di competenza regionale - Violazione di norme di leggi fondamentali di riforma circa il riparto di competenza tra Stato e regioni - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali di concerto con il Ministero del tesoro 27 novembre 1999. - Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 56; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 3, comma 7, e 157.(GU n.14 del 29-3-2000 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Toscana in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 24 gennaio 2000; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per l'annullamento del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 novembre 1999 con cui e' stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2000. Nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999 e' stato dato avviso della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo decretata con provvedimento del Ministro per i beni e le attivita' culturali con d.m. 27 novembre 1999 mai pubblicato ne' comunicato alle regioni (doc. n. 1). Tale decreto appare lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione nel settore dello sport, come definite dall'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977, dagli artt. 3, comma 7 e 157 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i seguenti motivi: F a t t o L'Istituto per il Credito sportivo e' un ente di diritto pubblico, istituito con legge 24 gennaio 1957, n. 1295, con un patrimonio costituito dal fondo di dotazione, dal fondo di garanzia, dal fondo di riserva ordinaria e dalle eventuali riserve straordinarie, nonche' dal versamento da parte del CONI dell'aliquota del tre per cento, calcolata sugli incassi lordi, dei concorsi pronostici (art. 2, quarto comma, legge n. 1295/1957). Il fondo di dotazione e' costituito dalle quote versate dagli enti partecipanti: CONI, Banca nazionale del lavoro, Cassa depositi e prestiti, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto nazionale delle assicurazioni, Monte del Paschi di Siena, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Banco di Sardegna. Lo scopo dell'Istituto e' l'esercizio del credito, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, a favore di enti pubblici, federazioni sportive, societa' ed enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro ed aventi personalita' giuridica; nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua finalita' ricreative e sportive senza fine di lucro, per costruire, ampliare e attrezzare impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle aree necessarie e l'acquisto degli immobili da destinare ad attivita' sportive. La legge istitutiva ha demandato ad un successivo decreto ministeriale l'approvazione dello statuto dell'ente. Infatti con d.m. 2 novembre 1959 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296/1959), poi modificato con d.m. 22 marzo 1968 e con d.m. 21 novembre 1981, e' stato approvato detto statuto, il cui art. 16 ha determinato la composizione del consiglio di amministrazione nel seguente modo: il presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro, allora del turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro; tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze; due membri designati dalla giunta esecutiva del CONI; due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro; un membro designato da altri partecipanti al fondo di dotazione. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, prima dell'atto qui contestato, e' stato ricostituito con decreto dell'11 ottobre 1995 nella composizione suddetta, con scadenza all'11 ottobre 1999. Con d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385 (art. 161) e' stata abrogata la richiamata legge n. 1295/1957, ad eccezione dell'art. 2, quarto comma, relativo al versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici; dell'art. 7, settimo comma, relativo alla riduzione alla meta' degli onorari notarili per atti e contratti di mutuo stipulati per il credito sportivo; dell'art. 5 concernente la concessione di contributi agli interessi sui mutui da parte dell'Istituto. L'art. 157, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni alle regioni in attuazione della legge Bassanini n. 59/1997, ha attribuito al Governo il compito di provvedere al riordino dell'Istituto, soprattutto nel senso di garantire la partecipazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali nell'organo di amministrazione. Lo strumento normativo per compiere questa operazione e' costituito dal regolamento "delegato", ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 59/1997, in vista della soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 59/1997). Si richiede quindi di innovare il citato d.m. 2 novembre 1959 (gia' piu' volte oggetto di modificazioni nel corso del tempo), con cui e' stato approvato lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di prevedere appunto un'adeguata presenza di rappresentanti delle regioni e degli enti locali. A fronte di tale nuova disposizione legislativa, le regioni hanno sollecitato il Governo ad adottare il previsto regolamento. Precisamente, in data 7 luglio 1999 (doc. n. 2), il presidente della regione Toscana, nella sua qualita' di presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ha scritto al Ministro per i beni culturali ed ambientali, Giovanna Melandri, sottolineando la necessita' di una rapida approvazione da parte del Governo del nuovo statuto - gia' predisposto - dell'Istituto per il credito sportivo, secondo il disposto dell'art. 157, comma 4, del d.lgs. n. 112/1998. A tale nota ha risposto il Ministro Melandri con lettera protocollata il 26 agosto 1999 (doc. n. 3), in cui si legge: "Quanto all'adozione del regolamento di riordino dell'Istituto per il credito sportivo, in attuazione dell'art. 157 del d.lgs. n. 112/1998, i miei uffici hanno provveduto il 31 luglio scorso a trasmettere il testo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Sono lieta, in particolare, del fatto che lo schema di regolamento, che tra l'altro, prevede una ampia partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali al consiglio di amministrazione dell'ente, incontri il consenso, come lei sottolinea, della conferenza dei presidenti delle regioni". E' poi seguita una ulteriore nota del presidente della conferenza in data 21 ottobre 1999 (doc. n. 4) inviata al Ministro per gli affari regionali, Katia Bellillo, presidente delegato della conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali, ed al Ministro Melandri, con la quale, nel ribadire la necessita' della rapida approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, gia' predisposto da tempo, si e' manifestato di nuovo il consenso della conferenza per la nuova composizione del consiglio di amministrazione in sintonia con il trasferimento alle regioni di nuove competenze di programmazione in materia di sport operato dal comma 1 dell'art. 157 del decreto n. 112/1998; la stessa nota ha poi rilevato che "la riforma dell'Istituto per il credito sportivo non e' procrastinabile anche in considerazione della prossima scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione che, in assenza del nuovo statuto, verrebbe rinnovato secondo la precedente normativa. E' appena il caso di ricordare che l'ingresso nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei mondo delle autonomie locali, che rappresentano in modo signicativo gli utenti dell'Istituto stesso, potrebbe orientare in modo favorevole le politiche dell'Istituto per il credito sportivo verso lo scopo strategico di potenziamento e miglioramento dell'impiantistica sportiva nazionale, regionale e locale. Alfine di pervenire ad una rapida approvazione del nuovo statuto e il conseguente avvio della riforma dell'Istituto per il credito sportivo, si chiede l'iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno della prossima conferenza unificata alla presenza di Ministri interessati". A tale lettera ha risposto il Ministro Melandri, con nota protocollata il 9 novembre 1999 (doc. n. 5), rilevando di aver trasmesso lo schema del nuovo regolamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e di averne sollecitato l'esame ed e' stato assicurato che si sarebbe insistito per l'esame preliminare dello schema di regolamento. Nella seduta dell'11 novembre 1999 della conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali e' stato discusso l'argomento del riordino dell'Istituto in questione. Come si ricava dalla stesura dattiloscritta della registrazione fonica (doc. n. 6), in tale seduta, vista la imminente scadenza del regime di prorogatio del consiglio di amministrazione uscente in data 25 novembre 1999, il Ministro Bellillo ha assicurato l'adozione del nuovo statuto, in conformita' all'art. 157 del decreto n. 112/1998, entro il 25 novembre stesso, ovvero, aderendo alla richiesta formulata in conferenza unificata, ha garantito la nomina di un commissario straordinario che avrebbe consentito di procedere successivamente alla nomina del consiglio di amministrazione sulla base delle nuove regole nel frattempo approvate. A fronte delle assicurazioni fornite e dell'impegno assunto in quella circostanza, in data 27 novembre 1999 e' stato invece adottato il decreto qui contestato, nel quale non si richiama l'art. 157 del decreto n. 112/1998, si ricostituisce il consiglio di amministrazione dell'Istituto con le vecchie regole e quindi senza alcuna rappresentanza delle regioni e degli enti locali e si prevede la durata in carica del consiglio cosi' rinnovato per quattro anni. D i r i t t o 1. - Nel definire il settore organico della materia "Turismo e industria alberghiera", trasferita alle regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., l'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977 vi ha incluso anche lo sport, attribuendo alle regioni la promozione di attivita' sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, riservando allo Stato le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attivita' agonistiche ad ogni livello e le relative attivita' promozionali. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 517 del 17 dicembre 1987, ha chiarito che la suddetta competenza regionale riguarda le attivita' sportive non agonistiche - cioe' "quelle svolte per svago o dirette a sviluppare la forza o l'efficienza del proprio corpo" -, la costruzione, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti necessari per la promozione dell'esercizio di tale attivita' non agonistica, nonche', ex art. 109 del d.P.R. n. 616/1977, gli interventi finanziari diretti ad agevolare l'accesso al credito per opere relative ai suddetti impianti sportivi di competenza regionale. Inoltre nel settore dello sport le regioni hanno avuto trasferite molteplici competenze, seppure sussunte in altre materie, come i lavori pubblici, l'edilizia e l'urbanistica (per la realizzazione degli impianti sportivi), la formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio delle c.d. "professioni sportive" (guide, istruttori) e la tenuta dei relativi albi, le attivita' ricreative ed il tempo libero. La legge Bassanini n. 59/1997 ed il gia' citato d.lgs. n. 112/1998, attuando, com'e' noto, il piu' ampio decentramento possibile a Costituzione invariata, hanno completato il trasferimento anche nel settore che qui interessa. Infatti la legge n. 59/1997, nel delegare il Governo ad emanare i decreti legislativi per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, non ha previsto alcuna competenza in materia di sport tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4. L'art. 3, comma 1, lett. d), della stessa legge ha stabilito il principio della soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture centrali e periferiche dello Stato interessate dal conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge n. 59/1997 ha disposto che tutte le funzioni ed i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del decreto stesso sono conferiti alle regioni o agli enti locali (art. 3, comma 7); inoltre, nel titolo IV dedicato ai "servizi alla persona ed alla comunita'", al capo VII riguardante lo sport, l'art. 157 ha trasferito alle regioni le competenze in merito all'approvazione dei programmi relativi alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione degli impianti sportivi anche destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche riferite a campionati organizzati secondo criteri di ufficialita' (come recita l'art. 1, comma 1, lett. b) del d.-l. n. 2/1987, convertito nella legge n. 65/1987) ed ha riservato allo Stato la vigilanza sul CONI. In virtu' delle nuove competenze di programmazione attribuite alle regioni, il legislatore delegato ha ritenuto necessario intervenire anche per innovare la disciplina dell'Istituto finanziario che amministra gran parte delle disponibilita' finanziarie prodotte e riutilizzate dal mondo dello sport, stabilendo - come gia' rilevato - che con regolamento si deve provvedere al riordino dell'Istituto, garantendo una adeguata presenza delle regioni e delle autonomie locali nell'organo di amministrazione dell'Istituto medesimo. 2. - Il decreto del 27 novembre in questione viola la previsione contenuta nell'art. 157 del d.lgs. n. 112/1998 perche' ricostituisce il consiglio di amministrazione dell'Istituto disattendendo completamente la volonta' espressa dal legislatore delegato di rinnovare la disciplina dell'organo in modo da assicurare una effettiva rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali nell'Istituto finanziario che amministra gran parte delle disponibilita' finanziarie per interventi sportivi oggi tutti attribuiti alla competenza regionale. A cio' va aggiunto che il regolamento di riordino avrebbe dovuto essere adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 59/1997: tale disposizione impone che "al riordino delle strutture si provvede, con le modalita' ed i crieri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ... entro novanta giorni dall'adozione di ciascun decreto di attuazione ... della presente legge. Per i regolamenti di riordino il parere del Consiglio di stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni e reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri". Risulta quindi la violazione anche dell'art. 7, comma 3 della legge n. 59/1997, perche' e' stato emanato il d.lgs. n. 112 di conferimento delle funzioni in data 31 marzo 1998, mentre, a distanza di ormai quasi due anni, non e' stato adottato il regolamento che, invece, avrebbe dovuto essere approvato nei successivi novanta giorni e cio', oltre tutto, senza alcuna motivazione espressa dal Governo ed anzi in contrasto con le diverse assicurazioni in merito offerte dai competenti Ministri. Le suddette violazioni dell'art. 157 del d.lgs. n. 112/1998 e dell'art. 7, comma 3 della legge n. 59/1997 determinano una lesione delle attribuzioni regionali nel settore dello sport, cosi' come delineate dalla legislazione sopra richiamata. Le regioni infatti sono titolari delle competenze volte ad organizzare, programmare rilevanti interventi di promozione di attivita' sportive, che, com'e' noto, implicano l'acquisizione di notevoli risorse finanziarie, e poi si vedono del tutto estromesse, in violazione del comma 4 dell'art. 157 citato, dall'organismo preposto a decidere in concreto come e a chi ripartire i finanziamenti. Si determina, di conseguenza, un illegittimo utilizzo del potere da parte dello Stato che viene ad incidere ed a menomare la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle regioni in materia di sport e cio' legittima sicuramente la proposizione del conflitto di attribuzione, riconosciuto ammissibile dalla Corte costituzionale anche per la difesa di competenze costituzionali lese dall'esercizio illegittimo di potere altrui (Corte cost. n. 132/1993; 126, 432, 444/1994). D'altra parte non puo' dubitarsi che le attribuzioni regionali nel settore dello sport, cosi' come definite - secondo la ricostruzione di cui al precedente punto 1) - prima dal d.P.R. n. 616/1977 e poi dal d.lgs. n. 112/1998 in attuazione della legge n. 59/1997, siano costituzionalmente garantite: infatti il decreto n. 112/1998, come gia' il precedente d.P.R. n. 616/1977, e' legge fondamentale di riforma, che detta nuovi criteri di riparto di competenze tra Stato e regioni finalizzata proprio ad attuare il massimo conferimento di attribuzioni alle regioni e agli enti locali. Si tratta quindi di una disciplina organica di immediata attuazione di principi costituzionali che si pone come attuazione e specificazione necessaria alla concreta operativita' di norme costituzionali sulle competenze e percio', in quanto tale, e' idonea a fungere da parametro interposto nei conflitti di attribuzione concernenti i rapporti tra Stato e regioni. La Corte costituzionale a tale proposito ha infatti rilevato che "la definizione di competenza costituzionale puo' in concreto risultare dall'attuazione che le norme costituzionali abbiano trovato in norme primarie, che con le prime facciano sistema. Essendosi previsto che, entro l'indicazione delle competenze stabilite dall'art. 117 Cost. la dimensione di quest'ultime venisse in concreto determinata, in linea di massima, per le regioni ad autonomia ordinaria, attraverso un trasferimento delle funzioni ad opera di fonti diverse da quelle costituzionali, e' apparsa naturale la tendenza ad ammettere che queste ultime facciano blocco con le previsioni costituzionali e possano essere pertanto assunte come parametro, insieme alle norme costituzionali di cui costituiscono attuazione, nei giudizi in cui si controverte sulla spettanza delle competenze dello Stato e delle regioni" e cio' sempre che le norme ordinarie si pongano, come nel caso in esame per i motivi sopra rilevati, quale "attuazione e specificazione necessaria alla concreta operativita' di norme costituzionali sulle competenze" Corte cost. n. 27/1996; n. 217/1985). 3. - La lesione delle attribuzioni regionali e' ravvisabile anche sotto un ulteriore profilo. La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che i rapporti tra Stato e regioni devono essere improntati al principio della leale cooperazione che trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della Costituzione (Corte cost. n. 373/1997; n. 19/1997) e che impone comportamenti operativi ed attivita' procedimentali da svolgersi nel rispetto delle sfere di attribuzioni, nella fattiva collaborazione tra enti di pari dignita' costituzionale e nel doveroso scambio di informazioni. Nella fattispecie in esame tale principio e' stato del tutto disatteso. Infatti il Governo, pur avendo avuto a disposizione quasi due anni per adottare il regolamento in questione, e pur avendolo gia' tecnicamente predisposto, non ha voluto approvarlo senza preoccuparsi nemmeno di fornire una minima motivazione al riguardo alle regioni. L'omissione del comportamento improntato ad una leale collaborazione e' poi tanto piu' lesiva a fronte della ben nota scadenza del consiglio di amministrazione gia' in carica, che avrebbe imposto una tempestiva approvazione del nuovo regolamento per evitare la ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione con i vecchi criteri per ulteriori quattro anni. La violazione del principio in parola va ravvisata anche nel fatto che in sede di conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali dell'11 novembre 1999 il Ministro Bellillo, presidente della conferenza Stato-regioni (conferenza che, com'e' noto, costituisce la sede istituzionale privilegiata in cui dovrebbe attuarsi la leale collaborazione), aveva assicurato l'adozione del nuovo regolamento entro la scadenza del 25 novembre o, in alternativa, aveva convenuto sulla nomina di un commissario sino alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione con le nuove regole nel frattempo approvate. Ed invece, senza alcuna informazione preventiva e senza motivazione, e' stato adottato il decreto contestato. Il suddetto comportamento governativo compromette gravemente il rapporto di leale collaborazione tra Stato e regioni per la concreta attuazione del processo di decentramento introdotto dalla legge Bassanini.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che il decreto ministeriale del 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attivita' culturali adottato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica viola le competenze costituzionalmente garantite nel settore dello sport alla regione Toscana dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come definite dall'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977, dagli artt. 3, comma 7, e 157 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e per l'effetto lo annulli; Si depositano: 1) d.m. 27 novembre 1999; 2) lettera del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni del 7 luglio 1999; 3) lettera del Ministro Melandri protocollata il 26 agosto 1999; 4) lettera del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni del 21 ottobre 1999; 5) lettera del Ministro Melandri del 9 novembre 1999; 6) verbale della conferenza unificata dell'11 novembre 1999; Si deposita altresi' la delibera della Giunta regionale n. 56/2000 di autorizzazione a stare in giudizio. Firenze-Roma, addi' 31 gennaio 2000. Avv. Vito Vacchi - avv. Fabio Lorenzoni 00C0189