N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 febbraio 2000

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14
febbraio 2000 (della regione Toscana)
Sport  -  Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  in data 27 novembre 1999 - Ricostituzione
del   Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo  per  un  quadriennio,  a  decorrere  dal 27 novembre 1999 -
Mancata  inclusione  di rappresentanti delle regioni tra i componenti
del  Consiglio  stesso  - Violazione delle attribuzioni devolute alle
regioni  con  il d.P.R. n. 616/1977, con la legge n. 59/1997 e con il
d.lgs.  n. 112/1998, in materia di promozione di attivita' sportiva e
di  interventi  finanziari  diretti ad agevolare l'accesso al credito
per  la  realizzazione  di  opere  relative  ad  impianti sportivi di
competenza  regionale  - Violazione di norme di leggi fondamentali di
riforma  circa il riparto di competenza tra Stato e regioni - Lesione
del principio di leale collaborazione.
- Decreto  del  Ministero dei beni culturali e ambientali di concerto
  con il Ministero del tesoro 27 novembre 1999.
- Costituzione,  artt.  117  e  118, in relazione al d.P.R. 24 luglio
  1977, n. 616, art. 56; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 3, comma
  7, e 157.
(GU n.14 del 29-3-2000 )
    Ricorso  per  conflitto  di attribuzione della regione Toscana in
  persona   del   Presidente   pro-tempore   della  Giunta  regionale
  rappresentata  e difesa per mandato in calce al presente atto dagli
  avvocati  Vito  Vacchi,  Lucia  Bora  e  Fabio Lorenzoni, presso lo
  studio  di  quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
  Viminale n. 43, in forza della deliberazione della Giunta regionale
  n. 56 del 24 gennaio 2000;
    Contro  il  Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per
  l'annullamento  del  decreto del Ministro per i beni e le attivita'
  culturali  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del bilancio e
  della  programmazione economica in data 27 novembre 1999 con cui e'
  stato  ricostituito  il  consiglio di amministrazione dell'Istituto
  per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2000.
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999 e' stato dato
  avviso   della  ricostituzione  del  consiglio  di  amministrazione
  dell'Istituto  per  il credito sportivo decretata con provvedimento
  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali con d.m. 27
  novembre  1999  mai  pubblicato  ne'  comunicato alle regioni (doc.
  n. 1).
    Tale   decreto   appare   lesivo   delle  attribuzioni  regionali
  costituzionalmente   garantite   dagli   artt.   117  e  118  della
  Costituzione  nel  settore  dello sport, come definite dall'art. 56
  del  d.P.R. n. 616/1977, dagli artt. 3, comma 7 e 157 del d.lgs. 31
  marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge 15
  marzo 1997, n. 59, per i seguenti motivi:

                              F a t t o

    L'Istituto  per  il  Credito  sportivo  e'  un  ente  di  diritto
  pubblico,  istituito  con  legge  24  gennaio 1957, n. 1295, con un
  patrimonio   costituito  dal  fondo  di  dotazione,  dal  fondo  di
  garanzia,  dal fondo di riserva ordinaria e dalle eventuali riserve
  straordinarie,   nonche'   dal   versamento   da   parte  del  CONI
  dell'aliquota del tre per cento, calcolata sugli incassi lordi, dei
  concorsi pronostici (art. 2, quarto comma, legge n. 1295/1957).
    Il  fondo  di  dotazione  e' costituito dalle quote versate dagli
  enti partecipanti: CONI, Banca nazionale del lavoro, Cassa depositi
  e  prestiti,  Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto
  nazionale  delle assicurazioni, Monte del Paschi di Siena, Istituto
  Bancario  S.  Paolo  di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia e
  Banco di Sardegna.
    Lo scopo dell'Istituto e' l'esercizio del credito, sotto forma di
  mutui  a  medio  e  lungo  termine,  a  favore  di  enti  pubblici,
  federazioni  sportive,  societa'  ed  enti  di promozione sportiva,
  costituite  senza  fine  di lucro ed aventi personalita' giuridica;
  nonche'  a  favore di ogni altro ente morale che persegua finalita'
  ricreative  e sportive senza fine di lucro, per costruire, ampliare
  e  attrezzare impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle aree
  necessarie  e  l'acquisto  degli immobili da destinare ad attivita'
  sportive.
    La  legge  istitutiva  ha  demandato  ad  un  successivo  decreto
  ministeriale  l'approvazione  dello  statuto dell'ente. Infatti con
  d.m.  2  novembre  1959  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.
  296/1959),  poi  modificato  con  d.m.  22 marzo 1968 e con d.m. 21
  novembre  1981, e' stato approvato detto statuto, il cui art. 16 ha
  determinato  la  composizione  del consiglio di amministrazione nel
  seguente  modo: il presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro,
  allora del turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro per il
  tesoro;  tre  membri  designati,  rispettivamente, dal Ministro del
  turismo  e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro
  delle  finanze;  due  membri  designati  dalla giunta esecutiva del
  CONI;  due  membri  designati  dalla Banca nazionale del lavoro; un
  membro designato da altri partecipanti al fondo di dotazione.
    Il  consiglio  di  amministrazione dell'Istituto, prima dell'atto
  qui  contestato,  e' stato ricostituito con decreto dell'11 ottobre
  1995 nella composizione suddetta, con scadenza all'11 ottobre 1999.
    Con d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385 (art. 161) e' stata abrogata
  la  richiamata legge n. 1295/1957, ad eccezione dell'art. 2, quarto
  comma,  relativo  al versamento da parte del CONI dell'aliquota del
  3%   calcolata   sugli   incassi  lordi  dei  concorsi  pronostici;
  dell'art. 7,  settimo  comma,  relativo  alla  riduzione alla meta'
  degli  onorari notarili per atti e contratti di mutuo stipulati per
  il  credito  sportivo;  dell'art. 5  concernente  la concessione di
  contributi agli interessi sui mutui da parte dell'Istituto.
    L'art. 157,  comma  4,  del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 112  di
  conferimento  di  funzioni  alle  regioni in attuazione della legge
  Bassanini  n. 59/1997,  ha  attribuito  al  Governo  il  compito di
  provvedere  al  riordino  dell'Istituto,  soprattutto  nel senso di
  garantire la partecipazione di rappresentanti delle regioni e delle
  autonomie locali nell'organo di amministrazione.
    Lo   strumento   normativo  per  compiere  questa  operazione  e'
  costituito  dal regolamento "delegato", ai sensi dell'art. 7, comma
  3,   della   legge   n.   59/1997,  in  vista  della  soppressione,
  trasformazione   o   accorpamento   delle   strutture   centrali  e
  periferiche  interessate dal conferimento di funzioni (cfr. art. 3,
  comma 1, lett. d), legge n. 59/1997).
    Si  richiede  quindi  di  innovare il citato d.m. 2 novembre 1959
  (gia' piu' volte oggetto di modificazioni nel corso del tempo), con
  cui  e'  stato  approvato  lo  statuto dell'Istituto per il credito
  sportivo,  al  fine  di  prevedere  appunto un'adeguata presenza di
  rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
    A fronte di tale nuova disposizione legislativa, le regioni hanno
  sollecitato il Governo ad adottare il previsto regolamento.
    Precisamente,  in  data  7 luglio 1999 (doc. n. 2), il presidente
  della  regione  Toscana,  nella  sua  qualita'  di presidente della
  conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
  ha scritto al Ministro per i beni culturali ed ambientali, Giovanna
  Melandri, sottolineando la necessita' di una rapida approvazione da
  parte   del   Governo  del  nuovo  statuto  -  gia'  predisposto  -
  dell'Istituto   per   il  credito  sportivo,  secondo  il  disposto
  dell'art. 157, comma 4, del d.lgs. n. 112/1998.
    A  tale  nota  ha  risposto  il  Ministro  Melandri  con  lettera
  protocollata  il  26  agosto  1999  (doc.  n. 3),  in cui si legge:
  "Quanto  all'adozione del regolamento di riordino dell'Istituto per
  il   credito  sportivo,  in  attuazione  dell'art. 157  del  d.lgs.
  n. 112/1998,  i  miei uffici hanno provveduto il 31 luglio scorso a
  trasmettere  il  testo  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  per  l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione del
  Consiglio  dei  Ministri. Sono lieta, in particolare, del fatto che
  lo  schema  di  regolamento,  che  tra  l'altro,  prevede una ampia
  partecipazione  di rappresentanti delle regioni e degli enti locali
  al  consiglio  di  amministrazione dell'ente, incontri il consenso,
  come   lei   sottolinea,  della  conferenza  dei  presidenti  delle
  regioni".
    E' poi seguita una ulteriore nota del presidente della conferenza
  in  data  21  ottobre  1999 (doc. n. 4) inviata al Ministro per gli
  affari   regionali,   Katia  Bellillo,  presidente  delegato  della
  conferenza  unificata  Stato-regioni ed enti locali, ed al Ministro
  Melandri,  con  la  quale,  nel ribadire la necessita' della rapida
  approvazione   del  nuovo  statuto  dell'Istituto  per  il  credito
  sportivo,  gia' predisposto da tempo, si e' manifestato di nuovo il
  consenso  della  conferenza per la nuova composizione del consiglio
  di amministrazione in sintonia con il trasferimento alle regioni di
  nuove  competenze di programmazione in materia di sport operato dal
  comma  1  dell'art. 157  del decreto n. 112/1998; la stessa nota ha
  poi  rilevato che "la riforma dell'Istituto per il credito sportivo
  non  e'  procrastinabile  anche  in  considerazione  della prossima
  scadenza  dell'attuale consiglio di amministrazione che, in assenza
  del   nuovo  statuto,  verrebbe  rinnovato  secondo  la  precedente
  normativa.
    E'  appena  il  caso di ricordare che l'ingresso nel consiglio di
  amministrazione   dei  rappresentanti  dei  mondo  delle  autonomie
  locali,   che   rappresentano   in   modo  signicativo  gli  utenti
  dell'Istituto  stesso,  potrebbe  orientare  in  modo favorevole le
  politiche  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo verso lo scopo
  strategico  di  potenziamento  e  miglioramento  dell'impiantistica
  sportiva  nazionale, regionale e locale. Alfine di pervenire ad una
  rapida  approvazione del nuovo statuto e il conseguente avvio della
  riforma   dell'Istituto   per   il   credito  sportivo,  si  chiede
  l'iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno della prossima
  conferenza unificata alla presenza di Ministri interessati".
    A  tale  lettera  ha  risposto  il  Ministro  Melandri,  con nota
  protocollata  il  9  novembre  1999  (doc. n. 5), rilevando di aver
  trasmesso  lo  schema  del  nuovo  regolamento  alla Presidenza del
  Consiglio  dei  Ministri per l'iscrizione all'ordine del giorno del
  Consiglio  dei Ministri e di averne sollecitato l'esame ed e' stato
  assicurato  che  si sarebbe insistito per l'esame preliminare dello
  schema di regolamento.
    Nella  seduta  dell'11  novembre  1999 della conferenza unificata
  Stato-regioni  ed  enti  locali  e'  stato discusso l'argomento del
  riordino dell'Istituto in questione.
    Come  si  ricava dalla stesura dattiloscritta della registrazione
  fonica (doc. n. 6), in tale seduta, vista la imminente scadenza del
  regime  di  prorogatio  del consiglio di amministrazione uscente in
  data   25   novembre  1999,  il  Ministro  Bellillo  ha  assicurato
  l'adozione  del  nuovo  statuto,  in  conformita'  all'art. 157 del
  decreto  n. 112/1998, entro il 25 novembre stesso, ovvero, aderendo
  alla  richiesta  formulata in conferenza unificata, ha garantito la
  nomina  di  un  commissario straordinario che avrebbe consentito di
  procedere    successivamente   alla   nomina   del   consiglio   di
  amministrazione   sulla  base  delle  nuove  regole  nel  frattempo
  approvate.
    A  fronte  delle  assicurazioni fornite e dell'impegno assunto in
  quella  circostanza,  in  data  27  novembre  1999  e' stato invece
  adottato  il  decreto  qui  contestato,  nel  quale non si richiama
  l'art. 157  del  decreto n. 112/1998, si ricostituisce il consiglio
  di  amministrazione  dell'Istituto  con  le vecchie regole e quindi
  senza  alcuna rappresentanza delle regioni e degli enti locali e si
  prevede  la  durata  in  carica  del  consiglio cosi' rinnovato per
  quattro anni.

                            D i r i t t o

    1.  -  Nel  definire il settore organico della materia "Turismo e
  industria   alberghiera",   trasferita   alle   regioni   ai  sensi
  dell'art. 117 Cost., l'art. 56 del d.P.R. n. 616/1977 vi ha incluso
  anche lo sport, attribuendo alle regioni la promozione di attivita'
  sportive  e  ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed
  attrezzature,  riservando  allo  Stato le attribuzioni del CONI per
  l'organizzazione  delle  attivita' agonistiche ad ogni livello e le
  relative attivita' promozionali.
    La  Corte  costituzionale,  nella sentenza n. 517 del 17 dicembre
  1987,  ha chiarito che la suddetta competenza regionale riguarda le
  attivita' sportive non agonistiche - cioe' "quelle svolte per svago
  o  dirette  a sviluppare la forza o l'efficienza del proprio corpo"
  -,  la  costruzione,  l'ammodernamento  e la ristrutturazione degli
  impianti   necessari  per  la  promozione  dell'esercizio  di  tale
  attivita'   non   agonistica,   nonche',  ex  art. 109  del  d.P.R.
  n. 616/1977,   gli   interventi  finanziari  diretti  ad  agevolare
  l'accesso  al  credito  per  opere  relative  ai  suddetti impianti
  sportivi di competenza regionale.
    Inoltre nel settore dello sport le regioni hanno avuto trasferite
  molteplici  competenze,  seppure  sussunte in altre materie, come i
  lavori  pubblici,  l'edilizia e l'urbanistica (per la realizzazione
  degli   impianti   sportivi),   la   formazione  professionale  per
  l'abilitazione  all'esercizio  delle  c.d.  "professioni  sportive"
  (guide,  istruttori)  e  la  tenuta dei relativi albi, le attivita'
  ricreative ed il tempo libero.
    La   legge   Bassanini   n. 59/1997  ed  il  gia'  citato  d.lgs.
  n. 112/1998,  attuando,  com'e'  noto,  il piu' ampio decentramento
  possibile   a   Costituzione   invariata,   hanno   completato   il
  trasferimento anche nel settore che qui interessa.
    Infatti la legge n. 59/1997, nel delegare il Governo ad emanare i
  decreti  legislativi  per  il conferimento alle regioni e agli enti
  locali di funzioni e compiti amministrativi, non ha previsto alcuna
  competenza  in  materia di sport tra quelle riservate allo Stato ai
  sensi  dell'art. 1, commi 3 e 4. L'art. 3, comma 1, lett. d), della
  stessa   legge   ha  stabilito  il  principio  della  soppressione,
  trasformazione   o   accorpamento   delle   strutture   centrali  e
  periferiche  dello Stato interessate dal conferimento di funzioni e
  compiti alle regioni e agli enti locali.
    Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I
  della  legge  n. 59/1997  ha  disposto  che  tutte le funzioni ed i
  compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
  del  decreto  stesso sono conferiti alle regioni o agli enti locali
  (art. 3, comma 7); inoltre, nel titolo IV dedicato ai "servizi alla
  persona  ed  alla  comunita'",  al  capo  VII riguardante lo sport,
  l'art. 157  ha  trasferito  alle  regioni  le  competenze in merito
  all'approvazione   dei   programmi   relativi  alla  realizzazione,
  ampliamento   e  ristrutturazione  degli  impianti  sportivi  anche
  destinati   ad   ospitare  manifestazioni  agonistiche  riferite  a
  campionati organizzati secondo criteri di ufficialita' (come recita
  l'art. 1,  comma  1, lett. b) del d.-l. n. 2/1987, convertito nella
  legge n. 65/1987) ed ha riservato allo Stato la vigilanza sul CONI.
    In  virtu'  delle  nuove  competenze di programmazione attribuite
  alle  regioni,  il  legislatore  delegato  ha  ritenuto  necessario
  intervenire   anche   per   innovare  la  disciplina  dell'Istituto
  finanziario   che   amministra   gran  parte  delle  disponibilita'
  finanziarie   prodotte   e  riutilizzate  dal  mondo  dello  sport,
  stabilendo  -  come  gia'  rilevato  -  che con regolamento si deve
  provvedere  al  riordino  dell'Istituto,  garantendo  una  adeguata
  presenza  delle  regioni  e  delle  autonomie locali nell'organo di
  amministrazione dell'Istituto medesimo.
    2.  - Il decreto del 27 novembre in questione viola la previsione
  contenuta    nell'art. 157    del    d.lgs.   n. 112/1998   perche'
  ricostituisce   il   consiglio   di  amministrazione  dell'Istituto
  disattendendo  completamente  la  volonta' espressa dal legislatore
  delegato   di  rinnovare  la  disciplina  dell'organo  in  modo  da
  assicurare  una  effettiva  rappresentanza  delle  regioni  e delle
  autonomie  locali  nell'Istituto  finanziario  che  amministra gran
  parte delle disponibilita' finanziarie per interventi sportivi oggi
  tutti attribuiti alla competenza regionale.
    A  cio' va aggiunto che il regolamento di riordino avrebbe dovuto
  essere   adottato  ai  sensi  dell'art. 7,  comma  3,  della  legge
  n. 59/1997:   tale  disposizione  impone  che  "al  riordino  delle
  strutture si provvede, con le modalita' ed i crieri di cui al comma
  4-bis  dell'art. 17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 ... entro
  novanta  giorni  dall'adozione di ciascun decreto di attuazione ...
  della  presente  legge. Per i regolamenti di riordino il parere del
  Consiglio di stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni e reso
  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  In  ogni  caso, trascorso
  inutilmente  il  termine  di  novanta  giorni,  il  regolamento  e'
  adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".
    Risulta  quindi  la  violazione  anche dell'art. 7, comma 3 della
  legge  n. 59/1997,  perche'  e'  stato  emanato il d.lgs. n. 112 di
  conferimento  delle  funzioni  in  data  31  marzo  1998, mentre, a
  distanza  di  ormai  quasi  due  anni,  non  e'  stato  adottato il
  regolamento  che,  invece,  avrebbe  dovuto  essere  approvato  nei
  successivi  novanta  giorni  e  cio',  oltre  tutto,  senza  alcuna
  motivazione  espressa  dal  Governo  ed  anzi  in  contrasto con le
  diverse assicurazioni in merito offerte dai competenti Ministri.
    Le  suddette  violazioni  dell'art. 157  del d.lgs. n. 112/1998 e
  dell'art. 7, comma 3 della legge n. 59/1997 determinano una lesione
  delle  attribuzioni  regionali  nel settore dello sport, cosi' come
  delineate dalla legislazione sopra richiamata.
    Le  regioni  infatti  sono  titolari  delle  competenze  volte ad
  organizzare,  programmare  rilevanti  interventi  di  promozione di
  attivita'  sportive,  che, com'e' noto, implicano l'acquisizione di
  notevoli risorse finanziarie, e poi si vedono del tutto estromesse,
  in  violazione  del  comma  4  dell'art. 157 citato, dall'organismo
  preposto   a  decidere  in  concreto  come  e  a  chi  ripartire  i
  finanziamenti.
    Si  determina, di conseguenza, un illegittimo utilizzo del potere
  da  parte  dello Stato che viene ad incidere ed a menomare la sfera
  di   attribuzioni  costituzionalmente  assegnate  alle  regioni  in
  materia  di  sport e cio' legittima sicuramente la proposizione del
  conflitto  di  attribuzione,  riconosciuto  ammissibile dalla Corte
  costituzionale  anche  per  la  difesa di competenze costituzionali
  lese  dall'esercizio  illegittimo  di  potere  altrui  (Corte cost.
  n. 132/1993; 126, 432, 444/1994).
    D'altra  parte  non  puo' dubitarsi che le attribuzioni regionali
  nel   settore  dello  sport,  cosi'  come  definite  -  secondo  la
  ricostruzione  di  cui  al  precedente  punto 1) - prima dal d.P.R.
  n. 616/1977  e poi dal d.lgs. n. 112/1998 in attuazione della legge
  n. 59/1997,  siano costituzionalmente garantite: infatti il decreto
  n.  112/1998,  come gia' il precedente d.P.R. n. 616/1977, e' legge
  fondamentale  di  riforma,  che  detta  nuovi criteri di riparto di
  competenze  tra  Stato  e regioni finalizzata proprio ad attuare il
  massimo  conferimento  di  attribuzioni  alle  regioni  e agli enti
  locali.
    Si   tratta  quindi  di  una  disciplina  organica  di  immediata
  attuazione di principi costituzionali che si pone come attuazione e
  specificazione  necessaria  alla  concreta  operativita'  di  norme
  costituzionali  sulle  competenze  e  percio',  in  quanto tale, e'
  idonea   a   fungere  da  parametro  interposto  nei  conflitti  di
  attribuzione concernenti i rapporti tra Stato e regioni.
    La  Corte costituzionale a tale proposito ha infatti rilevato che
  "la  definizione  di  competenza  costituzionale  puo'  in concreto
  risultare  dall'attuazione  che  le  norme  costituzionali  abbiano
  trovato  in  norme  primarie,  che  con  le prime facciano sistema.
  Essendosi   previsto  che,  entro  l'indicazione  delle  competenze
  stabilite dall'art. 117 Cost. la dimensione di quest'ultime venisse
  in  concreto  determinata,  in  linea di massima, per le regioni ad
  autonomia  ordinaria, attraverso un trasferimento delle funzioni ad
  opera  di  fonti  diverse  da  quelle  costituzionali,  e'  apparsa
  naturale la tendenza ad ammettere che queste ultime facciano blocco
  con  le previsioni costituzionali e possano essere pertanto assunte
  come   parametro,   insieme   alle   norme  costituzionali  di  cui
  costituiscono  attuazione,  nei giudizi in cui si controverte sulla
  spettanza  delle  competenze  dello  Stato  e delle regioni" e cio'
  sempre  che  le  norme ordinarie si pongano, come nel caso in esame
  per  i  motivi  sopra  rilevati, quale "attuazione e specificazione
  necessaria alla concreta operativita' di norme costituzionali sulle
  competenze" Corte cost. n. 27/1996; n. 217/1985).
    3. - La lesione delle attribuzioni regionali e' ravvisabile anche
  sotto un ulteriore profilo.
    La  Corte  costituzionale ha da tempo chiarito che i rapporti tra
  Stato  e  regioni devono essere improntati al principio della leale
  cooperazione  che trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della
  Costituzione  (Corte  cost.  n. 373/1997;  n. 19/1997) e che impone
  comportamenti  operativi  ed  attivita' procedimentali da svolgersi
  nel   rispetto   delle   sfere   di   attribuzioni,  nella  fattiva
  collaborazione  tra  enti  di  pari  dignita'  costituzionale e nel
  doveroso scambio di informazioni.
    Nella  fattispecie  in  esame  tale  principio e' stato del tutto
  disatteso.
    Infatti  il  Governo,  pur  avendo avuto a disposizione quasi due
  anni  per adottare il regolamento in questione, e pur avendolo gia'
  tecnicamente   predisposto,   non   ha   voluto   approvarlo  senza
  preoccuparsi  nemmeno di fornire una minima motivazione al riguardo
  alle regioni.
    L'omissione   del   comportamento   improntato   ad   una   leale
  collaborazione  e'  poi  tanto  piu' lesiva a fronte della ben nota
  scadenza  del  consiglio  di  amministrazione  gia'  in carica, che
  avrebbe  imposto  una tempestiva approvazione del nuovo regolamento
  per    evitare   la   ricostituzione   del   nuovo   consiglio   di
  amministrazione con i vecchi criteri per ulteriori quattro anni.
    La  violazione  del  principio  in  parola va ravvisata anche nel
  fatto  che  in  sede  di conferenza unificata Stato-regioni ed enti
  locali dell'11 novembre 1999 il Ministro Bellillo, presidente della
  conferenza  Stato-regioni (conferenza che, com'e' noto, costituisce
  la  sede  istituzionale  privilegiata  in  cui dovrebbe attuarsi la
  leale   collaborazione),  aveva  assicurato  l'adozione  del  nuovo
  regolamento  entro  la  scadenza del 25 novembre o, in alternativa,
  aveva   convenuto   sulla   nomina  di  un  commissario  sino  alla
  ricostituzione  del nuovo consiglio di amministrazione con le nuove
  regole   nel   frattempo   approvate.   Ed   invece,  senza  alcuna
  informazione  preventiva  e senza motivazione, e' stato adottato il
  decreto contestato.
    Il  suddetto  comportamento governativo compromette gravemente il
  rapporto  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni  per la
  concreta  attuazione del processo di decentramento introdotto dalla
  legge Bassanini.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  la  Corte costituzionale dichiari che il decreto
  ministeriale  del  27  novembre  1999  del Ministro per i beni e le
  attivita' culturali adottato di concerto con il Ministro del tesoro
  del  bilancio  e della programmazione economica viola le competenze
  costituzionalmente  garantite  nel settore dello sport alla regione
  Toscana  dagli  artt.  117  e 118 della Costituzione, come definite
  dall'art.  56 del d.P.R. n. 616/1977, dagli artt. 3, comma 7, e 157
  del  d.lgs.  31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione del capo I
  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e per l'effetto lo annulli;
    Si depositano:
        1) d.m. 27 novembre 1999;
        2)  lettera  del  presidente  della conferenza dei presidenti
  delle regioni del 7 luglio 1999;
        3)  lettera  del  Ministro Melandri protocollata il 26 agosto
  1999;
        4)  lettera  del  presidente  della conferenza dei presidenti
  delle regioni del 21 ottobre 1999;
        5) lettera del Ministro Melandri del 9 novembre 1999;
        6) verbale della conferenza unificata dell'11 novembre 1999;
    Si   deposita   altresi'   la  delibera  della  Giunta  regionale
  n. 56/2000 di autorizzazione a stare in giudizio.
          Firenze-Roma, addi' 31 gennaio 2000.
               Avv. Vito Vacchi - avv. Fabio Lorenzoni
00C0189