N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2000

Ordinanza  emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento
nel procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo
Processo  penale - Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2,
legge  Cost.  23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo -
Applicabilita'  ai  procedimenti penali in corso alla data di entrata
in  vigore  della  legge  costituzionale  nei  quali  non  sia  stato
dichiarato  aperto  il  dibattimento  - Disparita' di trattamento tra
imputati  a  seconda  dello  stato  e grado del procedimento penale -
Violazione  del diritto di difesa e del principio del giusto processo
sotto  il  profilo della violazione del diritto alla formazione della
prova a carico in contraddittorio.
- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento relativo a:
  D'Antonio  Gerardo  nato  a  Napoli il 1o giugno 1928, residente in
  Roma,  via  Della  Mendola n. 21, appellante avverso la sentenza n.
  100/95  dd.  3  luglio  1995  del  tribunale  di  Bolzano,  che  lo
  condannava  alla pena di anni uno e cinque mesi di reclusione per i
  reati  di  cui  agli artt. 323, 56, 479, 319, 321 c.p. commessi tra
  Bolzano,  Merano,  e  Roma  fino al 16 settembre 1992;     Udita la
  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 d.-l.
  5  gennaio  2000  recante  "disposizioni  urgenti  per l'attuazione
  dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in
  materia  di  giusto processo" sollevata dalla difesa dell'imputato;
      Sentite  le parti;     Premesso con sentenza n. 1067/1998 del 8
  luglio  1998  la S.C. annullava la pronuncia 19 dicembre 1997 della
  Corte  di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, rimettendo agli
  atti ad altra sezione di questa Corte per il giudizio di rinvio, in
  quanto erroneamente la mancata comparizione al dibattito di Bianchi
  Corrado  (imputato  in  procedimento  connesso, con posizione a suo
  tempo  stralciata  e definita mediante applicazione di pena ex art.
  444  c.p.p.),  era stata imputata a "forza maggiore", dichiarandosi
  utilizzabili  e  valutandosi come prova dei fatti in essa affermati
  le dichiarazioni rese dal medesimo al p.m.;     In sede di giudizio
  di  rinvio,  con  ordinanza  del  19  novembre  1999  questa  Corte
  disponeva   la   riapertura  dell'istruzione  dibattimentale  e  la
  ricitazione  del  Bianchi  -  nonche'  di tale Simonazzi Nino, pure
  coimputato in procedimento connesso - sul presupposto dell'assoluta
  necessita' di riesaminarli sulle circostanze a suo tempo capitolate
  dall'accusa;      All'odierna  udienza  il Bianchi, avvertito della
  facolta'  di  non  rispondere  ex  art.  210  c.p.p., dichiarava di
  avvalersi della facolta' stessa ed in correlazione il p.g. chiedeva
  di  poter  contestare le dichiarazioni precedentemente rese al p.m.
  ex art. 500 c.p.p.;     A detta richiesta si associava il difensore
  di  p.c.,  mentre  si opponeva il difensore dell'imputato eccependo
  preliminarmente   la   incostituzionalita'  del  d.-l.  di  cui  in
  premessa;      Ritenuto:          che la questione appare rilevante
  ai  fini  del decidere in quanto l'incombente de quo e' imposto sia
  in  relazione  al  contenuto  del rinvio operato dalla S.C., sia in
  riferimento    alla   necessita'   di   acquisire   il   contributo
  rappresentativo  promanante  dal coimputato giudicato separatamente
  (il  Bianchi  aveva  infatti  reso al p.m. dichiarazioni ampiamente
  confessorie,   chiamando  contestualmente  in  correita'  l'odierno
  imputato);          che  comunque  la  questione  non  puo'  essere
  riservata   all'esito  dell'ulteriore  istruttoria  dibattimentale,
  vertendo  su  imprescindibili  regole  di  formazione e valutazione
  della   prova;           che  la  questione  sollevata  non  appare
  manifestamente  infondata  posto  che,  nonostante  la formulazione
  dell'art.  2 della legge Costituzionale n. 2/1999 - il quale rinvia
  alla  legge  ordinaria  l'applicazione  dei  principi  del  "giusto
  processo"  ai procedimenti in corso - la limitazione delle garanzie
  della  formazione  della  prova  in contraddittorio ai procedimenti
  penali  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
  Costituzionale  nei  quali  non  sia  stato  dichiarato  aperto  il
  dibattimento  appare  in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 (nuova
  formulazione)   della   Costituzione   stessa,   sotto   i  profili
  dell'uguaglianza  dei cittadini di fronte alla legge (a prescindere
  dunque  dallo  stato  e  dal grado del procedimento penale cui essi
  siano  eventualmente  sottoposti),  del  diritto alla difesa (cosi'
  come  sancito anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del
  precitato   diritto   alla  formazione  della  prova  a  carico  in
  contraddittorio;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1/1  d.-l.  5  gennaio 2000
  recante  "Disposizioni  urgenti  per l'attuazione dell'art. 2 della
  legge  costituzionale  23  novembre  1999 n. 2 in materia di giusto
  processo"  sollevata  dalla difesa dell'imputato, in relazione agli
  artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti
  alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  sia
  comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  a Trento, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio
  2000.
                      Il presidente: Ciccarelli
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