N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo Processo penale - Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2, legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo - Applicabilita' ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento - Disparita' di trattamento tra imputati a seconda dello stato e grado del procedimento penale - Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo sotto il profilo della violazione del diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio. - D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.15 del 5-4-2000 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento relativo a: D'Antonio Gerardo nato a Napoli il 1o giugno 1928, residente in Roma, via Della Mendola n. 21, appellante avverso la sentenza n. 100/95 dd. 3 luglio 1995 del tribunale di Bolzano, che lo condannava alla pena di anni uno e cinque mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 323, 56, 479, 319, 321 c.p. commessi tra Bolzano, Merano, e Roma fino al 16 settembre 1992; Udita la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 d.-l. 5 gennaio 2000 recante "disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo" sollevata dalla difesa dell'imputato; Sentite le parti; Premesso con sentenza n. 1067/1998 del 8 luglio 1998 la S.C. annullava la pronuncia 19 dicembre 1997 della Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, rimettendo agli atti ad altra sezione di questa Corte per il giudizio di rinvio, in quanto erroneamente la mancata comparizione al dibattito di Bianchi Corrado (imputato in procedimento connesso, con posizione a suo tempo stralciata e definita mediante applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.), era stata imputata a "forza maggiore", dichiarandosi utilizzabili e valutandosi come prova dei fatti in essa affermati le dichiarazioni rese dal medesimo al p.m.; In sede di giudizio di rinvio, con ordinanza del 19 novembre 1999 questa Corte disponeva la riapertura dell'istruzione dibattimentale e la ricitazione del Bianchi - nonche' di tale Simonazzi Nino, pure coimputato in procedimento connesso - sul presupposto dell'assoluta necessita' di riesaminarli sulle circostanze a suo tempo capitolate dall'accusa; All'odierna udienza il Bianchi, avvertito della facolta' di non rispondere ex art. 210 c.p.p., dichiarava di avvalersi della facolta' stessa ed in correlazione il p.g. chiedeva di poter contestare le dichiarazioni precedentemente rese al p.m. ex art. 500 c.p.p.; A detta richiesta si associava il difensore di p.c., mentre si opponeva il difensore dell'imputato eccependo preliminarmente la incostituzionalita' del d.-l. di cui in premessa; Ritenuto: che la questione appare rilevante ai fini del decidere in quanto l'incombente de quo e' imposto sia in relazione al contenuto del rinvio operato dalla S.C., sia in riferimento alla necessita' di acquisire il contributo rappresentativo promanante dal coimputato giudicato separatamente (il Bianchi aveva infatti reso al p.m. dichiarazioni ampiamente confessorie, chiamando contestualmente in correita' l'odierno imputato); che comunque la questione non puo' essere riservata all'esito dell'ulteriore istruttoria dibattimentale, vertendo su imprescindibili regole di formazione e valutazione della prova; che la questione sollevata non appare manifestamente infondata posto che, nonostante la formulazione dell'art. 2 della legge Costituzionale n. 2/1999 - il quale rinvia alla legge ordinaria l'applicazione dei principi del "giusto processo" ai procedimenti in corso - la limitazione delle garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge Costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 (nuova formulazione) della Costituzione stessa, sotto i profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale cui essi siano eventualmente sottoposti), del diritto alla difesa (cosi' come sancito anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1/1 d.-l. 5 gennaio 2000 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo" sollevata dalla difesa dell'imputato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso a Trento, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2000. Il presidente: Ciccarelli 00C0257