N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1999

Ordinanza  emessa il 12 ottobre 1999 dal tribunale di Reggio Calabria
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Gioffre'  Salvatore e Poste
Italiane S.p.a.
Poste  e  telecomunicazioni  - Mancato recapito di telegramma - Danni
subiti   dal   destinatario  (nella  specie,  perdita  di  chance  di
assunzione  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  ) - Obbligo di
risarcimento   da  parte  della  societa'  Poste  italiane  S.p.a.  -
Esclusione  -  Ingiustificata disparita' di trattamento tra gestore e
utenti  del servizio postale - Irragionevole alterazione della natura
privatistica  del  rapporto  -  Illogicita' e incoerenza della scelta
legislativa.
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6 e 249, primo inciso.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
  al  n. 440  del  ruolo  generale degli affari contenziosi dell'anno
  1998  vertente  tra  Gioffre'  Salvatore,  rappresentato  e  difeso
  dall'avv.  Antonino  Aloi,  attore; contro Poste Italiane S.p.a. in
  persona   del   presidente   pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
  dall'avv. Stellario Venuti, convenuta;
                          Rilevato in fatto
    Con  atto  di  citazione  notificato  il  1o aprile 1998 Gioffre'
  Salvatore  conveniva in giudizio dinnanzi a questo tribunale l'ente
  Poste   Italiane,   nella   persona   del   legale   rappresentante
  pro-tempore, premettendo:
        che  aveva risposto ad un avviso di concorso per l'assunzione
  di  personale  con  contratto di formazione e lavoro ai sensi della
  legge n. 451/1994, bandito dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
        che  aveva  superato  brillantemente  i  test  relativi  alla
  specializzazione  nel  settore  operatore  dell'arredamento  ed era
  rimasto   in   attesa  di  chiamata  successiva  per  i  prescritti
  accertamenti sanitari;
        che  da  informazioni assunte presso gli uffici aveva appreso
  di  avere superato le selezioni e di essere stato invitato a visita
  sanitaria al fine dell'accertameno dei requisiti;
        che  detto  invito pero' non gli era mai pervenuto, mentre ad
  altri  partecipanti  al  concorso era stato notificato regolarmente
  per la data dell' 8 ottobre 1996;
        che l'esponente aveva reclamato presso l'ufficio, che in data
  13   dicembre   1996  gli  aveva  risposto  che  il  telegramma  di
  convocazione  era stato diramato e che l'eventuale disguido postale
  non era imputabile alla societa' F.S., si che egli non sarebbe piu'
  stato  sottoposto  a visita medica e non avrebbe avuto piu' diritto
  all'assunzione di cui al concorso;
        che  il  pretore  di  Milano,  adito ex art. 700 c.p.c. aveva
  rigettato  il  ricorso  proposto dall'esponente nei confronti della
  societa'   Ferrovie  dello  Stato,  con  la  motivazione  in  parte
  riportata   nell'atto   di   citazione  introduttivo  del  presente
  giudizio;
        che  il  29  gennaio 1997 le Poste Italiane, a sua richiesta,
  avevano  certificato  che  il  telegramma de quo era pervenuto alla
  filiale  di  Reggio  Calabria,  ma  non era mai stato recapitato al
  Gioffre'.
    Tutto  cio' premesso e ritenuto "il grave comportamento dell'ente
  Poste  che  gestendo  un  pubblico  servizio  non ha ottemperato al
  proprio  dovere  di  recapitare  il  telegramma provocando un danno
  enorme  e  irreparabile  all'attore  che  si ritrova senza lavoro e
  senza altra garanzia giurisdizionale attese le sentenza del pretore
  di  Milano", Gioffre' Salvatore chiedeva che l'Ente convenuto fosse
  condannato  al  risarcimento  dei  danni subiti, quantificati il L.
  300.000.000 per il mancato guadagno ed il danno morale ovvero nella
  somma  maggiore  o  minore  che sarebbe stata stabilita in corso di
  causa.
    Si  costituiva  in giudizio la societa' Poste Italiane S.p.a., in
  persona  del  presidente  pro-tempore, ed, eccepite preliminarmente
  l'incompetenza    per    territorio    di    questo   tribunale   e
  l'improcedibilita'  della  domanda per la mancata presentazione del
  reclamo  amministrativo ex art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156,
  contestava  nel  merito la fondatezza della pretesa di controparte,
  rilevando  che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 citato,
  l'amministrazione  (oggi Poste Italiane S.p.a.) non incontra alcuna
  responsabilita'  per  i  servizi  postali,  di  bancopsta  e  delle
  telecomunicazioni,  fuori  dei  casi  e  dei  limiti  espressamente
  stabiliti  dalla legge; la convenuta citava, a sostegno del proprio
  assunto,  le  sentenze  della Corte costituzionale n. 50 del 1992 e
  n. 463   del  1997;  aggiungeva,  infine,  che  l'attore  non  era,
  comunque, titolare di una situazione giuridica soggettiva assistita
  dalla tutela risarcitoria.
    Concesso all'attore termine per il deposito di memorie difensive,
  all'udienza  del 29 aprile 1999 le parti precisavano le conclusioni
  e  la  causa  veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione
  del   termine   di  giorni  trenta  per  il  deposito  di  comparse
  conclusionali  e  di  ulteriore  termine  di  giorni  venti  per il
  deposito di memorie di replica.

                            O s s e r v a

    I  danni  lamentati  dall'attore, dei quali il medesimo chiede il
  risarcimento,  sarebbero conseguiti alla perdita della probabilita'
  di  assunzione  con  contratto  di  formazione  e  lavoro presso le
  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.;  probabilita',  resa  effettiva dal
  superamento  del  test  selettivo  a contenuto tecnico/professinale
  previsto dal bando di concorso e venuta definitivamente meno per la
  mancata   partecipazione   del   candidato,  odierno  attore,  agli
  accertamenti  sanitari  per  i  quali  era stato convocato mediante
  telegramma,  mai racapitatogli dall'Ente Poste, oggi Poste Italiane
  S.p.a.
    Ebbene,  e'  orientamento  ormai  consolidato della Suprema Corte
  quello  per  cui  e'  risarcibile  il danno dalla "privazione della
  possibilita'   di   vincere   un   concorso"   (c.d.   chance),  da
  ragguagliarsi alla probabilita', effettiva e congrua, di conseguire
  il  risultato  utile, posto che ne sia provata la sussistenza anche
  secondo  un calcolo di probabilita' o per presunzioni (cfr., tra le
  tante,  Cass. 24 gennaio 1992 n. 781, Cass. 22 aprile 1993 n. 4725,
  Cass. 25 settembre 1996 n. 8470, Cass. 25 settembre 1998 n. 9598).
    Nei  caso  di  specie,  tuttavia,  la  domanda  risarcitoria, ove
  fondata      sulla     pretesa     responsabilita'     contrattuale
  dell'amministrazione  postale,  fatta  valere  in  via  diretta  ed
  autonoma  dal  destinatario,  incontra la limitazione di cui art. 6
  del  d.P.R.  29  marzo 1973 n. 156, applicabile anche nei confronti
  del  terzo  in favore del quale il contratto e' concluso. Ed in tal
  senso si e' espressa la Corte di cassazione, anche in tempi recenti
  (cfr.  Cass. 7 maggio 1998 n. 4619, nonche' meno recentemente Cass.
  5 febbraio 1980 n. 801 e Cass. 24 settembre 1981 n. 5176).
    Numerose  sono  le  pronunce  della Corte costituzionale che, nel
  corso  del tempo, hanno avuto ad oggetto la norma da ultimo citata:
  alcune  riguardano  fattispecie  diverse  da  quella in esame (cfr.
  Corte  cost.  17  marzo  1988  n. 303, Corte cost. 20 dicembre 1988
  n. 1104,  Corte  cost.  30  dicembre  1994  n. 456,  Corte cost. 30
  dicembre  1997  n. 463  - quest'ultima quanto ad una sola delle due
  statuizioni contenute-tutte sentenze di accoglimento; nonche' Corte
  cost.  21 gennaio 1999 n. 4, sentenza di rigetto), altre riguardano
  fattispecie  in  qualche  modo connesse a quella de qua (cfr. Corte
  cost. 18 febbraio 1992 n. 50, e Corte cost. 28 febbraio 1972 n. 74,
  di  accoglimento),  una,  infine, riguarda una fattispecie simile a
  quest'ultima  (cfr.  Corte cost. 30 dicembre 1997 n. 463, cit., per
  la  seconda  delle  statuizioni  in essa contenute, pronunciata con
  riferimento  ad  un  giudizio promosso per ottenere il risarcimento
  del  danno  derivante  dal  mancato  recapito  di  un plico postale
  contenente domande di partecipazione ad un concorso).
    Tutte   le  pronuncie  menzionate  contengono  l'affermazione  di
  principi tuttora rilevanti, tali da dover essere richiamati e posti
  a   fondamento,  da  parte  di  questo  giudice  remittente,  della
  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 249, primo
  inciso,  del  d.P.R.  n. 156  del  29 marzo 1973, che si ritiene di
  dover sollevare d'ufficio.
    In  particolare,  va  richiamata  l'enunciazione  per cui, avendo
  l'art. 43  Cost.  istituito uno stretto collegamento tra la nozione
  di  servizio  pubblico essenziale e la nozione di impresa e potendo
  conformarsi   i   rapporti   con   gli   utenti  come  "...rapporti
  contrattuali,   fondamentalmente  soggeti  al  regime  del  diritto
  privato",  l'immunita'  da responsabilita' per danni verso l'utenza
  assicurata all'amministrazione postale costituisce un privilegio la
  cui  "conservazione  non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento
  attuale,  dove il servizio postale non puo' essere piu' considerato
  un bene patrimoniale dell'erario e si configura, invece, secondo il
  criterio organizzativo impartito dall'art. 43 Cost. come un'impresa
  gestita dallo Stato in regime di monopolio, ossia come una forma di
  partecipazione  dello  Stato  all'attivita' economica" (Corte cost.
  n. 303/1988 citato)
    Peraltro, non va trascurata nemmeno l'affermazione secondo cui il
  dato    costituito   dalla   natura   contrattuale   del   rapporto
  dell'amministrazione  delle  poste  con  gli  utenti  e  dalla  sua
  soggezione al regime del diritto privato "non conduce di per se' ad
  escludere  la  possibilita' di configurare una disciplina speciale,
  ispirata a criteri piu' restrittivi di quella ordinaria in rapporto
  tanto  alla complessita' tecnica della gestione quanto all'esigenza
  del  contenimento dei costi" (Corte cost. n. 50/1992 cit., che, sul
  punto,    richiama   la   sent.   n. 1104/1988   cit.);   tuttavia,
  l'enunciazione  di  tale  principio e' stata accompagnata da quella
  per  cui  le limitazioni alla responsabilita' (dell'amministrazione
  o)  del  concessionario  del  pubblico  servizio "dovranno, in ogni
  caso,  essere tali da garantire un ristoro serio e non fittizio del
  danno subito dall'utente per colpa del concessionario" (Corte cost.
  n. 1104/1988  cit.)  e  dovranno  comunque trovare "una ragionevole
  giustificazione  in  esigenze  proprie  del  servizio... , in vista
  delle  quali  soltanto  va  considerata  in  linea  con  i principi
  costituzionali la configurabilita' di una disciplina speciale nella
  materia  della  responsabilita' stessa, a fronte di quella prevista
  in via generale dal codice civile" (Corte cost. n. 456/1994 cit.).
    La  natura  del  gestore  del  servizio postale e telegrafico nel
  nostro paese - vale a dire quella di societa' per azioni, a seguito
  della  trasformazione  deliberata  dal CIPE il 18 dicembre 1997 del
  preesistente  ente  "Poste  Italiane" ente pubblico economico a sua
  volta  succeduto  ope legis alla amministrazione postale - accentua
  il  carattere privatistico del rapporto tra il gestore stesso e gli
  utenti  dei  servizi  offerti al pubblico, si che risultano tuttora
  validi  e  piu' che attuali i principi sopra esposti, nel senso che
  "nella  disciplina della responsabilita' per inadempimento inerente
  ai  servizi  postali, viene ... meno la giustificazione del rilievo
  un    tempo    attribuito    ai   profili   soggettivi,   attinenti
  all'amministrazione,  all'ente  o  alla societa' che li organizza e
  fornisce,  mentre  diventano decisivi i profili oggettivi, relativi
  alle  caratteristiche  proprie di ciascun servizio: i soli idonei a
  giustificare  una  disciplina  speciale che ragionevolmente limiti,
  senza  tuttavia  vanificarla,  la  responsabilita' per l'esecuzione
  delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi
  stessi" (cosi' Corte cost. n. 463/1997 cit.).
    Nel caso di mancato o ritardato recapito di telegramma, la regola
  generale  degli  artt. 6 e 249, primo inciso, del codice postale si
  specifica,   nelle   fonti  secondarie  che  integrano  tale  norma
  primaria,   nell'   esclusione  di  qualunque  indennita'  e  nella
  previsione soltanto di un diritto al rimborso, in casi determinati,
  della  tassa  integrale  del  telegramma (cfr. art. 3 e artt. 121 e
  seg. delle vigenti istruzioni per i servizi telegrafici, nonche' il
  punto  3.3 della carta della qualita' del servizio pubblico postale
  emanata con d.P.C.M. 30 gennaio 1996).
    Siffatta   disciplina  comporta,  a  parere  di  questo  giudice,
  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra la societa' che
  gestisce  li  servizio  e  gli  utenti (mittenti e destinatari), in
  grado  di  alterare  la  delineata  natura  privatistica  del  loro
  rapporto   e   di   pregiudicare   irragionevolmente  l'equilibrato
  componimento  degli  interessi  pubblici  e  privati  connessi alla
  gestione  del servizio. In particolare, e' palesemente da escludere
  che  sia garantito, in casi quale quello de quo, un ristoro serio e
  non fittizio del danno subito dall'utente per colpa del gestore.
    D'altronde,  questa  notevole  alterazione  dell'equilibrio tra i
  contrapposti  interessi  delle  parti  non pare trovare ragionevole
  giustificazione in esigenze proprie del servizio telegrafico.
    Quest'ultimo,  infatti,  oltre ad avere la funzione di fornire un
  mezzo  di prova dotato dell'efficacia della scrittura privata (cfr.
  artt. 2705  e  2706  c.c.),  e'  diretto  a  rendere  effettiva  la
  possibilita' di corrispondenza, garantendone non solo la liberta' e
  la   segretezza,   ma  soprattutto  la  celerita'  e  la  sicurezza
  dell'arrivo   a   destinazione   dello   scritto,  da  trasmettersi
  utilizzando un codice di segnali
    Ove il recapito del telegramma non venga assicurato, il danno non
  deriva   dalla   perdita  di  un  valore  reale  o  dichiarato,  ma
  esclusivamente  dal  mancato espletamento del servizio, cioe' dalla
  mancata  produzione di quegli effetti che la corrispondenza avrebbe
  dovuto realizzare.
    Rispetto   a   tale   situazione   l'utente  finisce  per  essere
  sostanzialmente  privo  di  tutela,  sia  preventiva (poiche', allo
  stato,  non gli e' possibile scegliere, tra i servizi offerti dalle
  Poste  Italiane  S.p.a.  -  che  svolgono  il  servizio telegrafico
  sostanzialmente   in   regime   di   monopolio  -  altra  forma  di
  comunicazione  dello  scritto che lo preservi dal rischio predetto)
  sia   risarcitoria  (poiche'  il  rimborso  della  tassa  non  puo'
  evidentemente  rispondere  ad  una  siffatta  esigenza);  mentre la
  gestione  del servizio stesso, tenuto conto delle caratteristiche e
  delle  modaita'  di  svolgimento  quali  risultano  dalla normativa
  vigente  (cfr. art. 250 del codice postale e, quindi, i regolamenti
  di  esecuzione  e  le  gia'  richiamate  istruzioni), non appare di
  complessita'  tecnica  tale  da rendere ragionevole l'esclusione di
  ogni responsabilita' in caso di inadempimento.
    Ne consegue l'illogicita' e l'incoerenza della scelta operata dal
  legislatore,   che   pregiudica   irrimediabilmente   la  posizione
  dell'utente.
    Le  considerazioni  che  precedono  consentono di superare, anche
  tenuto   conto   delle   peculiarita'   del   caso  di  specie,  le
  argomentazioni  con  le quali la Corte costituzionale ha dichiarato
  non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6
  (oltre  che 28, 48 e 93) del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 sollevata,
  in  riferimento  agli artt. 3 e 113 Cost. dal pretore di Firenze ed
  agli  artt.  3,  28  e  43  Cost.  dalla Corte d'appello di Trento,
  rispettivamente  con  le  pronunce  del 18 febbraio 1992 n. 50 e 30
  dicembre 1997 n. 463, addotte dalla societa' Poste Italiane S.p.a.,
  a sostegno della propria posizione difensiva.
    Va  pertanto  ritenuta e dichiarata la non manifesta infondatezza
  della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 249,
  primo  inciso,  del  d.P.R.  29 marzo 1973 n. 156 per contrasto con
  l'art. 3  della  Costituzione,  nella parte in cui escludono che la
  societa' Poste italiane S.p.a. sia tenuta al risarcimento del danno
  cagionato agli utenti nel caso di mancato recapito di telegramma.
    La questione, cosi' posta, e' da ritenersi pure rilevante ai fini
  del decidere.
    Infatti, dagli atti del giudizio risulta:
        che  effettivamente  Gioffre'  Salvatore,  avendo superato il
  test  selettivo  a contenuto tecnico-professionale, venne utilmente
  collocato nella graduatoria definitiva (cfr. la domanda ed il bando
  di concorso prodotti dall'attore);
        che,  dato  cio',  venne  convocato,  in data 2 ottobre 1996,
  tramite  servizio telegrafico, per il giorno 8 ottobre 1996, presso
  l'unita' sanitaria territoriale di Roma, per essere sottoposto agli
  accertamenti  sanitari propedeutici all'assunzione (cfr. la missiva
  del 25 novembre 1996, prodotta dall'attore);
        che  il  telegramma del 2 ottobre 1996, proveniente da Milano
  Fono  giunse  all'art. telegrafica della filiale di Reggio Calabria
  dell'allora  Ente Poste il giorno 2 ottobre 1996 alle ore 13.07, ma
  non  venne  mai  recapitato al legittimo destinatario sig. Gioffre'
  Salvatore  (cfr.  la  nota prot. n. 030/COP/Tel del 29 gennaio 1997
  prodotta  dall'attore,  dal  cui  tenore  e'  da  escludersi che il
  mancato   recapito   sia  dovuto  a  fatto  del  mittente  e/o  del
  destinatario);
        che,  in  conseguenza della mancata presentazione alla visita
  medica,   il  concorrente  venne  definitivamente  eliminato  dalla
  graduatoria,   perdendo   cosi'   la   possibilita'  di  conseguire
  l'assunzione (cfr. il bando citato, nonche' le pronunce del pretore
  di Milano del 14 aprile 1997 e del 9 gennaio 1998, di rigetto delle
  domande  avanzate,  in  via cautelare e di merito, dal Gioffre' nei
  confronti delle Ferrovie dello Stato S.p.a.).
    Dato  cio',  infondate  appaiono  sia l'eccezione di incompetenza
  territoriale   di   questo   tribunale,  sollevata  dalla  societa'
  convenuta,  atteso,  che l'obbligazione contrattuale avrebbe dovuto
  essere  eseguita  in Reggio Calabria ed in questa citta' si e' pure
  verificato  l'evento dannoso (cfr. art. 20 c.p.c.); sia l'eccezione
  di  improponibilita'  della  domanda  per  omessa presentazione del
  reclamo  ex  art. 20  del  codice  postale,  pure  sollevata  dalla
  societa'   convenuta,  poiche'  -  a  prescindere  dalle  questioni
  concernenti  l'applicabilita' della norma all'azione esercitata dal
  destinatario,  e  non dal mittente, ed anche all'azione generale di
  danno,  oltre  che  soltanto  alle  azioni  dirette  ad ottenere le
  indennita'  ed i rimborsi previsti dallo stesso codice postale - e'
  stata    comunque    dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
  dell'articolo    citato   "nella   parte   in   cui   non   prevede
  l'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria  anche  in  mancanza  del
  preventivo  reclamo  in via amministrativa" (Corte cost. 18 gennaio
  1991 n. 15).
     Consegue che - identificata l'azione esercitata dall'attore come
  fondata  sulla  responsabilita'  contrattuale dell'Ente Poste, oggi
  Poste  Italiane S.p.a., e precisato che la stessa e' finalizzata ad
  ottenere   il   risarcimento   del   danno  per  la  perdita  della
  probabilita' di assunzione con contratto di formazione e lavoro, in
  conseguenza  del  mancato  recapito del telegramma - l'applicazione
  dei  principi  giurisprudenziali  sopra  richiamati  in  materia di
  risarcibilita'  per  perdita  di  chance  - che appunto nel caso di
  specie  risulta  effettiva  e comprovata dall'utile inserimento del
  Gioffre'  nella  graduatoria definitiva - comporta che la decisione
  sulla   domanda   risarcitoria   proposta   non   puo'  prescindere
  dall'applicazione   degli  artt. 6  e  249,  primo  inciso,  d.P.R.
  n. 156/1973 cit.
    E', quindi, rilevante la questione di legittimita' costituzionale
  di   questi   ultimi   articoli,  cosi'  come  sopra  proposta  con
  riferimento aIl'art. 3 della Costituzione.
    Giova aggiungere, in punto di rilevanza, che con ordinanza n. 346
  del  14/18  ottobre  1996  la  Corte  costitituzionale - chiamata a
  pronunciarsi   su  una  questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 6  del  d.P.R.  n. 156/1973  sollevata  dal  tribunale di
  Reggio  Calabria (con ordinanza del 9 luglio 1991, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996), in
  relazione  agli  artt.  3,  28,  43, 97 e i 113 della Costituzione,
  nella  parte  in  cui  esclude  che l'amministrazione delle Poste e
  delle  Telecomunicazioni  sia tenuta a risarcire il danno cagionato
  agli   utenti   dall'ingiustificato   ritardo  nel  recapito  della
  corrispondenza  -  ha evidenziato la necessita' di valutare appunto
  la  rilevanza della questione proposta alla luce di quanto disposto
  dall'art. 8  comma 3, del d.-l. 1o dicembre 1993 n. 487, convertito
  nella   legge  29  gennaio  1994  n. 71,  ai  sensi  del  quale  le
  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in materia di
  servizi   svolti   dall'amministrazione   delle   poste   e   delle
  telecomunicazioni  continuano  ad  applicarsi in via transitoria in
  quanto compatibili con il nuovo ordinamento.
     Ebbene, ritiene questo giudice che il nuovo assetto normativo in
  cui  opera l'attuale societa' Poste Italiane S.p.a., se rende ancor
  piu'  anacronistico  il  privilegio  consistente  nella sostanziale
  immunita'  da responsabilita', non consente tuttavia di superare in
  via  interpretativa  le  norme  che  lo  prevedono,  si' da poterle
  ritenere  implicitamente abrogate per incompatibilita' con le nuove
  disposizioni.
    Queste,  in particolare, risultano, in ordine di tempo, dal d.-l.
  1o  dicembre  1993  n. 487  convertito  nella legge 29 gennaio 1994
  n. 71,  (trasformazione  dell'amministrazione  delle  poste e delle
  telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
  ministero),  dallo  statuto  dell'Ente  (deliberato  il  27 gennaio
  1994),  dal regolamento di amministrazione e contabilita' approvato
  con D.M. 16 gennaio 1995), dal contratto di programma (sottoscritto
  il  17  gennaio  1995),  dalla  carta  della  qualita' del servizio
  pubblico  postale (emanata con d.P.C.M. del 30 gennaio 1996), dalla
  legge 23 dicembre 1996 n. 662 (e precisamente dall'art. 2, comma da
  19 a 27).
    Non  vi  e'  dubbio  che,  sulla  base  di  tale normativa (ed in
  particolare  degli obiettivi di qualita' da perseguire, tra i quali
  la  carta  della  qualita' del servizio pubblico postale annovera i
  tempi  di  recapito),  possono  individuarsi dei nuovi parametri di
  riferimento per il giudizio di responsabilita' della societa' Poste
  Italiane  S.p.a.  in  caso  di  inadempimento,  delle  obbligazioni
  assunte;  cio'  tuttavia non basta, a parere di questo giudice, per
  affermare  che  siffatta  responsabilita' non incontri il limite di
  cui  al  piu'  volte  citato art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, che non
  risulta  derogato  da una fonte normativa di pari livello; anzi, la
  disciplina complessivamente risultante dalle norme sopra richiamate
  e'  tale  da  presupporre  l'attuale  vigenza della norma predetta,
  atteso   che   vi   sono   numerose   disposizioni  concernenti  la
  predeterminazione  dell'indennizzo  da  corrispondersi  in  caso di
  inadempimento  delle  obbligazioni  oggi  gravanti  sul gestore del
  servizio  postale,  concepite  come  limite  al  risarcimento dallo
  stesso dovuto agli utenti danneggiati.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestmente infondata la
  questione  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 6 e 249,
  primo  inciso,  del  d.P.R.  29  marzo  1973  n. 156 in riferimento
  all'art. 3   della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  escludono
  l'obbligo  del  risarcimento a carico della societa' Poste Italiane
  S.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma;
    Dispone  la  sospenzione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Disposizione  che  a cura della cancelleria la presente ordinanza
  venga  notificata  alle  parti  e  al  Presidente del Consiglio dei
  Ministri  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle due Camere del
  Parlamento.
        Reggio Calabria, addi' 12 ottobre 1999.
                         Il giudice: Barreca
00C0258