N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1999

Ordinanza  emessa  il  17  dicembre 1999 dal tribunale di Salerno nel
procedimento penale a carico di Basso Andrea
Reato  in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia -
Favoreggiamento   personale   commesso  mediante  false  o  reticenti
informazioni   rese   in   sede   di  sommarie  informazioni  assunte
direttamente  dalla  polizia  giudiziaria  di  propria  iniziativa  -
Applicabilita'  della  causa di non punibilita' della ritrattazione -
Mancata   previsione   -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento
rispetto  a  quanto  previsto,  a  seguito della sentenza n. 101/1999
della  Corte  costituzionale,  per  la ritrattazione di dichiarazione
resa  alla  polizia  giudiziaria  operante  su  delega  del  pubblico
ministero.
- Cod. Pen., art. 376, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti del processo n. 246/1998 r. g. trib. a carico di
  Basso Andrea;
    Vista  l'eccezione  di illegittimita' costituzionale avanzata dal
  difensore  dell'imputato  Basso  Andrea, nei cui confronti e' stato
  disposto  il  rinvio  a  giudizio  con  decreto  del giudice per le
  indagini  preliminari  del  6  novembre  1997,  in  ordine al reato
  previsto  e  punito dall'art. 378 c.p., consistito nell'aver - dopo
  l'intervenuta  cessione in suo favore, oltre che di altri terzi, in
  data  28  maggio 1997, di una dose di eroina da parte di tali Della
  Corte  Maurizio, D'Arienzo Carlo e Ragone Carmine (la cui posizione
  e'   stata   separata  e  giudicata  in  distinto  procedimento)  -
  dichiarava  in  particolare  ai  C.C. di Salerno, contrariamente al
  vero,  di non aver mai acquistato la predetta sostanza stupefacente
  dal menzionato Della Corte, aiutando quest'ultimo nonche' gli altri
  due  correi  ad  eludere  le  investigazioni  di  p.g. in relazione
  all'accertamento del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;
    Considerato   che   la  stessa  eccezione  risulta  essere  stata
  sollevata  in via preliminare congiuntamente alla proposizione - da
  parte  dello  stesso  imputato,  personalmente presente in udienza,
  rappresentato   dall'avv.  Patrizia  Macario,  munita  peraltro  di
  procura  speciale  -  di  istanza  di applicazione di pena ai sensi
  dell'art.  444  c.p.p. (i  cui  termini  sono riportati in apposito
  documento  allegato  al  verbale di udienza), e cio' anche al fine,
  ove  la questione dovesse essere accolta nella sede appropriata, di
  applicare  il  disposto  dell'art.  129  c.p.p., per il caso in cui
  venisse ritenuta l'estensibilita' della causa di non punibilita' di
  cui   all'art.   376   c.p.   anche  con  riguardo  al  delitto  di
  favoreggiamento personale;
    Ritenuto  che,  nella  scorta dell'esame degli atti contenuti nel
  fascicolo  per le indagini preliminari acquisito ai sensi dell'art.
  135 disp. att. c.p.p. per le conseguenti valutazioni attinenti alla
  richiesta   di   definizione  anticipata  del  giudizio  in  virtu'
  dell'art.   444   c.p.p.  cit.,  e'  emerso  che  il  Basso  -  con
  dichiarazione  scritta  presentata  al p.m. ed acclusa nel predetto
  fascicolo  - ha attestato di ritrattare l'informazione resa ai C.C.
  di  Salerno  in  data  28  maggio  1997,  oggetto della imputazione
  ascrittagli   nel   presente   procedimento,   affermando  di  aver
  effettivamente  acquistato  dal  Della Corte Maurizio la bustina di
  eroina sequestratagli in quella circostanza;
    Valutato  che,  nella fattispecie, ci si trova al cospetto di una
  ipotesi di favoreggiamento personale integrato da false o reticenti
  dichiarazioni  rese  in sede di sommarie informazioni assunte dalla
  polizia giudiziaria di propria iniziativa;
    Rilevato  che  la  Corte  costituzionale  con sentenza n. 101 del
  22-30 marzo 1999 (in Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 14
  del   7   aprile   1999)   ha   gia'   dichiarato  l'illegittimita'
  costituzionale  dell'art. 376, comma 1, c.p. nella parte in cui non
  prevede  la  ritrattazione  come  causa di non punibilita' per chi,
  richiesto  dalla  polizia  giudiziaria,  delegata  dal p.m. a norma
  dell'art.   370  c.p.p.  di  fornire  informazioni  ai  fini  delle
  indagini,  abbia  reso  false  dichiarazioni  o  in  tutto  o parte
  reticenti;
    Opinato  che  il  giudice  delle  leggi non ha esteso gli effetti
  della   predetta  pronuncia  anche  all'ipotesi  in  cui  le  false
  dichiarazioni  sono  operate  dinanzi  alla  p.g. che non agisce su
  delega  del  p.m.  bensi' su proprio impulso, sia per il divieto di
  ultrapetizione,  sia perche' non ricorrevano a rigore i presupposti
  per l'applicabilita' dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto,   tuttavia,   che   con   la   menzionata  sentenza  di
  accoglimento  la Corte costituzionale ha, ad ogni modo, espresso il
  principio   in   base  al  quale  di  fronte  alla  convergenza  di
  disciplina,  corrispondente ad un'unitarieta' di ratio che sostiene
  le  norme  relative  all'attivita'  di indagine e alla loro valenza
  processuale,  quale  che sia l'autorita' che procede ad assumere le
  informazioni,  la  diversita'  di  trattamento insita nell'art. 376
  c.p.  (nella  parte in cui pone riferimento, oltre agli artt. 372 e
  373,   solo   all'art.   371-bis  c.p.)  circa  gli  effetti  della
  ritrattazione,  appare  priva  di  ragionevole  giustificazione  e,
  quindi, arbitraria;
    Considerato,  infatti,  che,  nel  momento  in cui ci si trova di
  fronte  a  condotte assimilabili, se non addirittura uguali, non si
  prospetta  giustificabile  accollare  all'indagato  o  imputato gli
  effetti   sfavorevoli   di  una  scelta  investigativa  a  lui  non
  imputabile, ne' spesso conosciuta;
    Rilevato,  invero,  che la diversa tipologia del modus procedendi
  dell'attivita'  di  indagine  (ovvero se effettuata direttamente da
  p.m., dalla p.g. su delega del primo ossia dalla stessa p.g., ma di
  propria  iniziativa) nonche' in grado di incidere nell'oggettivita'
  giuridica   della  successiva  eventuale  ritrattazione,  rimanendo
  estranea  alla  volonta'  dell'indagato (o imputato, nella seguente
  fase   processuale   dibattimentale)   ed  assumendo  un  carattere
  meramente processuale;
    Ritenuto,   pertanto,   che  -  fronte  del  parametro  stabilito
  dall'art.  3 della Costituzione (nella sua duplice conformazione di
  salvaguardia  del principio di eguaglianza formale e sostanziale) -
  la  disparita'  di  trattamento  emergente dall'attuale ordinamento
  positivo non trova alcuna giustificazione propriamente razionale ed
  un  fondamento  logico  tali  da  legittimarla,  risultando  invece
  consona  allo spirito costituzionale l'interpretazione nella scorta
  della  quale la resipiscenza dell'indagato o dell'imputato dovrebbe
  sempre  consentire  la  non  punibilita'  nel  momento  in  cui  si
  sostanzia  in  una  uguale  condotta  materiale e giuridica, e cio'
  anche  in  base alla considerazione del canone ermeneutico generale
  secondo cui ubi eadem ratio ibi eadem dispositio;
    Rilevato,  quindi,  che, alla luce del sistema normativo attuale,
  non  si  evincono  idonei  elementi  -  in  rapporto  al richiamato
  principio  enucleato  nell'art.  3  Cost. - che rendono ammissibile
  l'esclusione  della  causa  di  non punibilita' della ritrattazione
  nell'ipotesi  di  favoreggiamento  personale  realizzatosi mediante
  dichiarazioni  rese  alla  p.g.,  che  agisce  di  sua  iniziativa,
  evidenziandosi,  in  proposito,  che tale mancato riconoscimento si
  frappone,   peraltro,   al   raggiungimento   di  un  piu'  agevole
  accertamento  della  verita',che  costituisce  il  fine supremo del
  processo   penale,   poiche',   di  fatto,  rende  indifferente  la
  resipiscenza  dell'indagato  (o  imputato)  che  abbia appunto reso
  false o reticenti informazioni alla p.g. non delegata dal p.m., con
  la  conseguenza che non sarebbe indotto e stimolato concretamente a
  dire il vero;
    Ravvisata,  conseguentemente, la non manifesta infondatezza della
  questione  incidentale  cosi'  come precedentemente prospettata, in
  relazione  al  disposto  dell'art.  3  Cost., i cui termini saranno
  riassuntivamente  esposti  nella  parte  dispositiva della presente
  ordinanza;
    Constatata,  altresi',  la  rilevanza  della  questione medesima,
  poiche' - ove dovesse essere ritenuta estensibile anche al caso del
  favoreggiamento  personale  realizzatosi attraverso l'effettuazione
  di  false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria agente
  di  propria  iniziativa  l'efficacia scriminante della sopravvenuta
  ritrattazione  -  nel processo di cui trattasi la relativa causa di
  non  punibilita' dovrebbe essere immediatamente dichiarata ai sensi
  dell'art.  129  c.p.p.,  posto  che - alla luce del disposto di cui
  all'art.  444,  comma 2, c.p.p. - e' soltanto quando non sussistano
  ex  actis  i  presupposti  per  tale  declatoria  (la quale assume,
  pertanto,  un carattere pregiudiziale) che l'organo giudicante puo'
  procedere  alle  successive  valutazioni attinenti alla correttezza
  della  qualificazione  giuridica  del  fatto oggetto del giudizio e
  dell'applicazione    e   della   comparazione   delle   circostanze
  prospettate  dalle  parti  per addivenire alla sentenza applicativa
  della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del p.m.;
    Ritenuto  che,  sollevandosi,  la presente questione, il processo
  deve   essere  sospeso  fino  alla  risoluzione  dell'incidente  di
  costituzionalita';
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio
  1948,  n.1, nonche' gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953,
  n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art.  376,  comma 1, c.p., nella
  parte   in  cui  non  stabilisce  che  la  speciale  causa  di  non
  punibilita'  della  ritrattazione  ivi prevista si estenda anche al
  reato  di  favoreggiamento  personale  (art.  378  c.p.),  che  sia
  integrato  da  false  e  reticenti  dichiarazioni  rese  in sede di
  sommarie    informazioni   assunte   direttamente   dalla   polizia
  giudiziaria  di  propria  iniziativa ai sensi degli artt. 350 e 351
  c.p.p., con riferimento all'art. 3 Cost.;
    Dispone  la  sospensione del giudizio penale in corso n. 246/1998
  r.g.  trib.  a  carico di Basso Andrea e la trasmissione degli atti
  alla Corte costituzionale;
    Ordina  la  notifica  della presente ordinanza all'imputato Basso
  Andrea,   al   suo  difensore  di  fiducia,  al  Procuratore  della
  Repubblica  in  sede  e  al  Presidente del consiglio dei Ministri,
  nonche'  la  comunicazione  della stessa al Presidente della camera
  dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
        Cosi' deciso in Salerno in data 17 dicembre 1999.
                       Il Presidente: Carrato
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