N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 17 dicembre 1999 dal tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Basso Andrea Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti informazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa - Applicabilita' della causa di non punibilita' della ritrattazione - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, per la ritrattazione di dichiarazione resa alla polizia giudiziaria operante su delega del pubblico ministero. - Cod. Pen., art. 376, comma 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.15 del 5-4-2000 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del processo n. 246/1998 r. g. trib. a carico di Basso Andrea; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata dal difensore dell'imputato Basso Andrea, nei cui confronti e' stato disposto il rinvio a giudizio con decreto del giudice per le indagini preliminari del 6 novembre 1997, in ordine al reato previsto e punito dall'art. 378 c.p., consistito nell'aver - dopo l'intervenuta cessione in suo favore, oltre che di altri terzi, in data 28 maggio 1997, di una dose di eroina da parte di tali Della Corte Maurizio, D'Arienzo Carlo e Ragone Carmine (la cui posizione e' stata separata e giudicata in distinto procedimento) - dichiarava in particolare ai C.C. di Salerno, contrariamente al vero, di non aver mai acquistato la predetta sostanza stupefacente dal menzionato Della Corte, aiutando quest'ultimo nonche' gli altri due correi ad eludere le investigazioni di p.g. in relazione all'accertamento del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Considerato che la stessa eccezione risulta essere stata sollevata in via preliminare congiuntamente alla proposizione - da parte dello stesso imputato, personalmente presente in udienza, rappresentato dall'avv. Patrizia Macario, munita peraltro di procura speciale - di istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (i cui termini sono riportati in apposito documento allegato al verbale di udienza), e cio' anche al fine, ove la questione dovesse essere accolta nella sede appropriata, di applicare il disposto dell'art. 129 c.p.p., per il caso in cui venisse ritenuta l'estensibilita' della causa di non punibilita' di cui all'art. 376 c.p. anche con riguardo al delitto di favoreggiamento personale; Ritenuto che, nella scorta dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo per le indagini preliminari acquisito ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p. per le conseguenti valutazioni attinenti alla richiesta di definizione anticipata del giudizio in virtu' dell'art. 444 c.p.p. cit., e' emerso che il Basso - con dichiarazione scritta presentata al p.m. ed acclusa nel predetto fascicolo - ha attestato di ritrattare l'informazione resa ai C.C. di Salerno in data 28 maggio 1997, oggetto della imputazione ascrittagli nel presente procedimento, affermando di aver effettivamente acquistato dal Della Corte Maurizio la bustina di eroina sequestratagli in quella circostanza; Valutato che, nella fattispecie, ci si trova al cospetto di una ipotesi di favoreggiamento personale integrato da false o reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa; Rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 22-30 marzo 1999 (in Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 14 del 7 aprile 1999) ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 376, comma 1, c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 c.p.p. di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso false dichiarazioni o in tutto o parte reticenti; Opinato che il giudice delle leggi non ha esteso gli effetti della predetta pronuncia anche all'ipotesi in cui le false dichiarazioni sono operate dinanzi alla p.g. che non agisce su delega del p.m. bensi' su proprio impulso, sia per il divieto di ultrapetizione, sia perche' non ricorrevano a rigore i presupposti per l'applicabilita' dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto, tuttavia, che con la menzionata sentenza di accoglimento la Corte costituzionale ha, ad ogni modo, espresso il principio in base al quale di fronte alla convergenza di disciplina, corrispondente ad un'unitarieta' di ratio che sostiene le norme relative all'attivita' di indagine e alla loro valenza processuale, quale che sia l'autorita' che procede ad assumere le informazioni, la diversita' di trattamento insita nell'art. 376 c.p. (nella parte in cui pone riferimento, oltre agli artt. 372 e 373, solo all'art. 371-bis c.p.) circa gli effetti della ritrattazione, appare priva di ragionevole giustificazione e, quindi, arbitraria; Considerato, infatti, che, nel momento in cui ci si trova di fronte a condotte assimilabili, se non addirittura uguali, non si prospetta giustificabile accollare all'indagato o imputato gli effetti sfavorevoli di una scelta investigativa a lui non imputabile, ne' spesso conosciuta; Rilevato, invero, che la diversa tipologia del modus procedendi dell'attivita' di indagine (ovvero se effettuata direttamente da p.m., dalla p.g. su delega del primo ossia dalla stessa p.g., ma di propria iniziativa) nonche' in grado di incidere nell'oggettivita' giuridica della successiva eventuale ritrattazione, rimanendo estranea alla volonta' dell'indagato (o imputato, nella seguente fase processuale dibattimentale) ed assumendo un carattere meramente processuale; Ritenuto, pertanto, che - fronte del parametro stabilito dall'art. 3 della Costituzione (nella sua duplice conformazione di salvaguardia del principio di eguaglianza formale e sostanziale) - la disparita' di trattamento emergente dall'attuale ordinamento positivo non trova alcuna giustificazione propriamente razionale ed un fondamento logico tali da legittimarla, risultando invece consona allo spirito costituzionale l'interpretazione nella scorta della quale la resipiscenza dell'indagato o dell'imputato dovrebbe sempre consentire la non punibilita' nel momento in cui si sostanzia in una uguale condotta materiale e giuridica, e cio' anche in base alla considerazione del canone ermeneutico generale secondo cui ubi eadem ratio ibi eadem dispositio; Rilevato, quindi, che, alla luce del sistema normativo attuale, non si evincono idonei elementi - in rapporto al richiamato principio enucleato nell'art. 3 Cost. - che rendono ammissibile l'esclusione della causa di non punibilita' della ritrattazione nell'ipotesi di favoreggiamento personale realizzatosi mediante dichiarazioni rese alla p.g., che agisce di sua iniziativa, evidenziandosi, in proposito, che tale mancato riconoscimento si frappone, peraltro, al raggiungimento di un piu' agevole accertamento della verita',che costituisce il fine supremo del processo penale, poiche', di fatto, rende indifferente la resipiscenza dell'indagato (o imputato) che abbia appunto reso false o reticenti informazioni alla p.g. non delegata dal p.m., con la conseguenza che non sarebbe indotto e stimolato concretamente a dire il vero; Ravvisata, conseguentemente, la non manifesta infondatezza della questione incidentale cosi' come precedentemente prospettata, in relazione al disposto dell'art. 3 Cost., i cui termini saranno riassuntivamente esposti nella parte dispositiva della presente ordinanza; Constatata, altresi', la rilevanza della questione medesima, poiche' - ove dovesse essere ritenuta estensibile anche al caso del favoreggiamento personale realizzatosi attraverso l'effettuazione di false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria agente di propria iniziativa l'efficacia scriminante della sopravvenuta ritrattazione - nel processo di cui trattasi la relativa causa di non punibilita' dovrebbe essere immediatamente dichiarata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., posto che - alla luce del disposto di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p. - e' soltanto quando non sussistano ex actis i presupposti per tale declatoria (la quale assume, pertanto, un carattere pregiudiziale) che l'organo giudicante puo' procedere alle successive valutazioni attinenti alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto oggetto del giudizio e dell'applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti per addivenire alla sentenza applicativa della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del p.m.; Ritenuto che, sollevandosi, la presente questione, il processo deve essere sospeso fino alla risoluzione dell'incidente di costituzionalita';
P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, nonche' gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 376, comma 1, c.p., nella parte in cui non stabilisce che la speciale causa di non punibilita' della ritrattazione ivi prevista si estenda anche al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che sia integrato da false e reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte direttamente dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa ai sensi degli artt. 350 e 351 c.p.p., con riferimento all'art. 3 Cost.; Dispone la sospensione del giudizio penale in corso n. 246/1998 r.g. trib. a carico di Basso Andrea e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza all'imputato Basso Andrea, al suo difensore di fiducia, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione della stessa al Presidente della camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Salerno in data 17 dicembre 1999. Il Presidente: Carrato 00C0259