N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1999
Ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sui ricorso proposto da II.DD. di Verona contro Stadio S.r.l. in liquidazione Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni di atti processuali - Notificazione del ricorso in appello a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data di spedizione, anziche' di ricezione, dell'atto - Disparita' di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta nel processo civile ed in quello amministrativo, nonche' rispetto alle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario - Incidenza sulla certezza e sulla tutela delle situazioni giuridiche dei destinatari della notifica - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, comma 5, 53, comma 2, 20, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, lett. g).(GU n.15 del 5-4-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza interlocutoria sull'appello r.g. appelli n. 619/1998, depositato il 24 febbraio 1998, avverso la sentenza n. 237/febbraio/1996, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Verona da: Imposte dirette di Verona; Controparti: Stadio S.r.l. in liquidazione, residente a Milano, in viale Lunigiana n. 46, difeso dall'avv. Chiavegatti Gian Andrea, avv. Ferrara Giorgio, residente a Venezia in Riviera Magellano n. 5, Mestre; atti impugnati: avviso di accertamento n. 36/1988, Irpeg + Ilor, 1982; F a t t o L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona notifico', nel 1988, l'avviso n. 36/1988 alla Stadio S.r.l., quale incorporante la Spais S.r.l., e, separatamente, al suo ex amministratore Gianandrea Chiavegatti; nell'atto era accertato analiticamente, per l'anno 1982, un reddito imponibile I.R.PE.G. della societa' incorporata pari a L. 51.053.000, e di L. 52.100.000 ai fini I.LO.R.; erano inoltre irrogate le prescritte sanzioni per omessa dichiarazione e per violazioni di carattere formale. Tale provvedimento fu separatamente impugnato tanto dalla societa' che dal Chiavegatti: e la commissione tributaria provinciale di Verona, riuniti i due ricorsi, li accolse parzialmente con sentenza n. 237/febbraio/1996, depositata in segreteria il 16 dicembre 1996. Avverso tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria presento' appello: l'atto, consegnato all'Ufficio postale il 30 gennaio 1998, giunse al Chiavegatti il seguente 2 febbraio, ed alla Stadio S.r.l. il successivo giorno 3. Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto la reiezione dell'appello principale, proponendo, inoltre, appello incidentale quanto ai capi della decisione su cui erano rimasti soccombenti. Diritto Va preliminarmente valutata la tempestivita' dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria. Poiche' non risulta che la decisione di primo grado sia stata notificata all'Ufficio, trova qui applicazione, per il rinvio contenuto nell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (il quale, nel suo complesso, regola come noto, il nuovo processo tributario), l'art. 327, comma 1, c.p.c., secondo cui, com'e' noto, le impugnazioni ordinarie non possono piu' proporsi, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Nella fattispecie in esame, questo termine, considerato il periodo feriale, e' scaduto il 31 gennaio 1998 e, cioe', a cavallo tra la data di consegna dell'appello all'ufficio postale e quella del suo ricevimento da parte dei contribuenti: l'atto d'impugnazione risulta dunque pervenuto all'indirizzo degli appellati oltre il termine annuale, ma e' stato consegnato al servizio postale prima che tale termine fosse scaduto. A fondamento della tempestivita' del gravame, che difetterebbe secondo le comuni previsioni - e di cui si dira' oltre - in materia di notificazioni effettuate direttamente dall'ufficiale giudiziario ovvero a mezzo del servizio postale, l'appellante oppone il combinato disposto degli artt. 53, comma 2 ("Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, comuni 1 e 2") 20, comma 1, ("Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16") e 16 del citato d.lgs. n. 546/1992. Il ripetuto art. 16, invero, dopo aver stabilito, al comma 2, che le notificazioni, nel processo tributario, "sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile", soggiunge, al comma successivo, che le stesse "possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto"; infine, al comma 5 - ed e' questa la disposizione immediatamente rilevante viene precisato che qualunque notificazione "a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione". Orbene, in forza di quest'ultima previsione non sembra dubbio che l'appello principale andrebbe dichiarato ricevibile: ma il Collegio dubita proprio della legittimita' costituzionale di tale disposizione, si' da indurlo a sollevare d'ufficio la relativa questione, essendo evidente la rilevanza che la stessa assume in causa. Non sembra anzitutto dubbio che la previsione fondamentale, la quale disciplina le notificazioni nel processo tributario, sia quella espressa dal citato comma 2, per effetto del quale le norme - e quindi i principi - i quali regolano le notificazioni nel processo civile vanno estesi a questo rito speciale, che il d.lgs. n. 546/1992, e, ancor prima, la legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, hanno inteso complessivamente depurare da quelle peculiari norme che derivavano dalla sua originaria natura di rimedio amministrativo, ed erano ancora presenti, anche in subiecta materia, nel previgente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Cio' posto, non vi e' dubbio che, secondo la legge processuale civile, la notificazione si intende perfezionata con la consegna (art. 137 c.p.c.) o, comunque, quando l'atto stesso giunga nella sfera di conoscibilita' del destinatario, e non certo nel momento in cui lo stesso atto e' consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero al messo; regola che trova applicazione anche alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, ove la notificazione si ha per eseguita nel momento in cui il plico contenente l'atto e' consegnato a destinazione, oppure se cio' non sia possibile, nel momento successivo, stabilito per legge (cfr. art. 8, legge n. 890/1982 cit.). Pertanto, il ripetuto art. 16, comma 5, e' affatto estraneo al sistema processuale civile, e, per conseguenza, anche a quello tributario, che al primo fa rinvio, anche per volonta' in tal senso del legislatore delegante, quale espressa dall'art. 30 della citata legge n. 413/1991, che verra' esaminato oltre. La disposizione sub iudice riprende, invece, la previsione contenuta nell'art. 32 del d.P.R. n. 636/1972; e questa, a sua volta, adatta alla materia la regola comune per i ricorsi amministrativi, quale espressa dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per cui il gravame, se inviato a mezzo posta, si considera presentato alla data di spedizione. Ad avviso della Commissione, e' allora evidente che l'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, contrasta con l'art. 3, primo comma, Costituzione, poiche', introducendo una regola affatto estranea al sistema processuale e propria dei rimedi giustiziali amministrativi realizza un'irrazionale deviazione rispetto ad un comune principio di diritto processuale, che, per cio' stesso sarebbe dovuto essere esteso al processo tributario. Viene cosi' attuata un'ingiustificata disparita' di trattamento, non solo rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrativo, ma anche, all'interno del processo tributario, tra quanti richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - anche fidando nella maggiore competenza di questo - e quanti si avvalgono del servizio postale: solo questi ultimi sono infatti liberati dall'obbligo di curare che l'atto giunga a destinazione nel termine prescritto. E, d'altro canto, non si vede quali possano essere le peculiarita' del processo tributario che giustifichino una siffatta deroga. In particolare, tale non e' la sua natura impugnatoria, visto che le norme civilistiche sulla notificazione si applicano anche al processo amministrativo, che e', almeno quanto alla giurisdizione generale di legittimita', un giudizio di tipo impugnatorio; ne' si puo' intendere lo stesso art. 16, comma 5, come norma di favore per le parti pubbliche o per quelle private, giacche' la stessa si riferisce a tutte le notificazioni eseguite in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, riguarda un adempimento che puo', volta a volta gravare su uno qualsiasi dei soggetti del processo. Va poi osservato come la lamentata disparita' di trattamento si traduca, altresi', in una minore certezza delle situazioni giuridiche introdotte nel processo tributario, rispetto a quanto avviene in quello civile od amministrativo. In questi, infatti, il potenziale destinatario di un atto giudiziale, da notificarsi in un termine perentorio (come appunto il vincitore in primo grado), trascorso quell'intervallo e' immediatamente in grado di apprezzare se la situazione giuridica sostanziale sottesa si sia o meno consolidata; viceversa, nel processo tributario, allo spirare del termine, tale sicurezza non si realizza, poiche' tra il momento della spedizione dell'atto e quello del suo ricevimento puo' trascorrere un intervallo di tempo anche assai significativo, e, comunque, indefinibile a priori, senza che all'interessato sia dato modo di conoscere se tale operazione sia stata effettuata. Tale minor certezza, si traduce, d'altronde, sotto il profilo processuale, in una minore tutela rispetto a quella delle parti nel giudizio civile ed in quello amministrativo: sicche' lo stesso art. 16, comma 5, contrasta, sotto questo specifico profilo, con gli artt. 24 e 3 Cost. Va ancora tenuto presente che il precitato art. 30 della legge n. 413/1991, nel delegare il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario - da cui e' appunto scaturito il decreto legislativo n. 546/1992 - fisso', tra i principi e criteri direttivi, sub g), quello di adeguare le norme del processo tributario a quelle del processo civile. Tuttavia, l'art. 16, comma 5, per quanto detto, non appare compatibile con il criterio cosi' fissato; il legislatore delegato, approvando tale disposizione, ha dunque travalicato i limiti della delega, sicche' lo stesso art. 16, comma 5, contrasta anche con l'art. 76 Cost. Ne' tale conclusione puo' mutare solo perche' lo stesso art. 30, paragrafo g), sub-4, stabilisce che la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni avrebbe dovuto prevedere l'impiego piu' largo possibile del servizio postale, giacche' anche qui, infatti, l'utilizzo di questo mezzo e' comunque correlato all'esecuzione di "notificazioni", e quindi allo svolgimento di attivita' che ne presentino i caratteri essenziali e rispettino i principi per queste fissati dall'ordinamento. Il riferimento contenuto nella legge delega e', dunque, al servizio postale soltanto quale strumento per la consegna dell'atto, senza che cio' determini una piu' ampia deroga alla previsione di cui al paragrafo g): la previsione la cui costituzionalita' appare dubbia al Collegio, viceversa, non si limita soltanto a consentire l'utilizzazione del servizio postale, ma, come gia' detto, determina una deroga al richiamato principio in materia di notificazioni, deroga estranea alle previsioni contenute nella legge di delega, ed anzi in contrasto con il criterio direttivo enunciato sub g). In conclusione, riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione dell'appello, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sin qui illustrata, deve, conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, con riferimento sia all'art. 16, comma 5, sia agli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui queste due ultime disposizioni rinviano al primo.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di incostituzionalita', per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art. 16, comma 5, nonche', nei limiti in cui fanno al primo rinvio, degli artt. 53, comma 2, e 20, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio, addi' 6 luglio 1999. Il presidente estensore: Gabbricci 00C0260