N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Studio Dentistico Quaglia Tartarini contro comune di Genova Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Determinazione - Correzione della misura di base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto - Considerazione, a tal fine, dell'ammontare globale di quest'ultimo, ancorche' prodotto in piu' comuni - Mancata parametrazione del reddito in rapporto al comune ove e' stato prodotto - Conseguente deteriore trattamento impositivo di chi esercita la sua attivita' in comuni distinti, rispetto a chi (con egual reddito) la esercita in unico comune - Disparita' di imposizione tributaria, a parita' di capacita' contributiva. - D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, modificato dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.15 del 5-4-2000 )
LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'articolo 23 lettera A) della legge 11 marzo 1953, n. 87 sul ricorso n. 1820/1998 depositato il 13 marzo 1998 contro l'avviso d'accertamento per rettifica; atto impugnato: avviso d'accertamento d'ufficio per rettifica n. 0345R/92 ICIAP anno 1992; ricorrente: Studio Dentistico Quaglia Tartarini con sede legale in Genova; legale rappresentante: dott. Dario Tartarini, associato; domicilio eletto dal ricorrente: dottori commercialisti Roberto Bini e Maria Grazia Dellacasa nel loro studio in Genova, via XX Settembre 10/5; F a t t o Al ricorrente Studio e' stato notificato, il 24 dicembre 1997, dal comune di Genova, l'avviso d'accertamento per rettifica d'ufficio n. 0345R/92 dell'imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni per l'anno 1992. Lo studio ha impugnato l'avviso davanti a questa commissione tributaria Provinciale, con tempestivo ricorso n. 1820/1998 del 13 marzo 1998, iscritto a ruolo per l'udienza del 7 dicembre 1999. Con l'atto impugnato, il comune di Genova ha rideterminato l'imposta in L. 1.590.000, prendendo a base il reddito accertato di L. 67.046.000 in luogo di quello dichiarato di L. 6.704.000. Il ricorrente, in effetti, ha ripartito, per la determinazione dell'ICIAP, il reddito conseguito nell'anno 1992 di L. 67.046.000 tra tre diversi uffici dove svolge la propria attivita' professionale in rapporto al tempo dedicato alle varie sedi. Poiche' all'ufficio di Genova l'attivita' veniva esercitata per una mezza giornata ogni settimana, ha attribuito un reddito pari al 10% del totale, L. 6.704.000. In conformita' a quest'ultimo ha determinato l'imposta. Nel caso avesse calcolato l'imposta prendendo a base l'intero reddito per ogni insediamento produttivo, si sarebbe avuta una duplicazione dell'imposta stessa, con una penalizzazione rispetto ad un professionista che utilizza un solo insediamento nello svolgimento della propria attivita'. A parita' di capacita' contributiva, si verifica il pagamento di una ben maggiore imposta. D i r i t t o Materia del contendere e' l'art. 1 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, istitutivo dell'imposta comunale per l'esercizio d'imprese, arti e professioni, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, ove prevede che la misura di base dell'imposta sia rapportata alla perdita o al reddito d'impresa, arte o professione dichiarato da soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tale disposizione e' stata interpretata dal Ministero delle finanze nella circolare n. 6 del 23 maggio 1990 nel senso che "i redditi di impresa o di arte e professione del contribuente vanno assunti nella loro interezza, nel senso che essi non devono essere ripartiti in quote formate in rapporto alla loro ubicazione degli insediamenti produttivi in piu' comuni. In altri termini, il coacervo dei redditi sia di impresa che di arte e professione quantifica la capacita' reddituale produttiva del contribuente, come intesa ai fini Irpef o Irpeg, e tale capacita' e' destinata a "pesare", in tutta la sua portata nello o nei piu' comuni dove insistono gli insediamenti utilizzati da contribuente stesso. Ulteriore corollario di quanto innanzi detto e' che tale posizione reddituale del contribuente rileva nella sua unitarieta' e complessivita', indipendentemente dalla corrispondenza fra impresa, arte, professione esercitata nello o negli insediamenti ubicati in un determinato comune o redditi di natura imprenditoriale, artistica e professionale che concorrono alla formazione della posizione reddituale stessa." Con la sentenza n. 238 in data 13 maggio 1993, codesta Corte, sempre in materia di leggittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 66 del 1989, riconosce che questa speciale imposta riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, e' in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti titolari di loro. L'indice rilevatore di redditivita', cui e' commisurata l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile adibito a tal esercizio, in modo diversificato per ciascun settore di attivita', con il correttivo individuato nel reddito concretamente prodotto. Ora se questo correttivo, come normativamente previsto dal comma 9 dell'art. 1 del richiamato d.-l. n. 66 del 1989, viene assunto nella perdita o nel reddito dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, senza tenere conto della diversita' di sedi in cui tale perdita o reddito e' prodotto, si verifichera' un diverso trattamento tra un soggetto che esplica la sua attivita' in un'unica sede e il soggetto che la esplica in diverse sedi poste in comuni distinti. Il coacervo dei redditi prodotti verra' assunto come correttivo da tutti i comuni ove insistono le sedi ed il soggetto verra' colpito in modo maggiore di quello che a parita' di reddito esercita la sua attivita' in un solo comune. A parita' di capacita' contributiva, si verifichera' una disparita' d'imposizione tributaria, in spregio agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui esso non prevede una parametrazione del reddito in rapporto al comune ove e' stato prodotto. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, il 7 dicembre 1999. Il presidente: Di Noto 00C0262