N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1999

Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  1999 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Genova  sul  ricorso  proposto  da Studio Dentistico
Quaglia Tartarini contro comune di Genova
Tributi  locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni  (ICIAP)  -  Determinazione  - Correzione della misura di
base  dell'imposta  in  relazione al reddito concretamente prodotto -
Considerazione,  a  tal fine, dell'ammontare globale di quest'ultimo,
ancorche'  prodotto  in  piu'  comuni  -  Mancata  parametrazione del
reddito  in  rapporto  al  comune ove e' stato prodotto - Conseguente
deteriore  trattamento impositivo di chi esercita la sua attivita' in
comuni  distinti,  rispetto  a chi (con egual reddito) la esercita in
unico  comune  -  Disparita'  di imposizione tributaria, a parita' di
capacita' contributiva.
- D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n.
  144,  art.  1,  modificato  dal  d.-l.  30  settembre 1989, n. 332,
  convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA
    Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'articolo 23 lettera
  A)  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  sul ricorso n. 1820/1998
  depositato  il  13  marzo  1998  contro l'avviso d'accertamento per
  rettifica;  atto  impugnato:  avviso  d'accertamento  d'ufficio per
  rettifica   n. 0345R/92   ICIAP   anno   1992;  ricorrente:  Studio
  Dentistico  Quaglia  Tartarini  con  sede  legale in Genova; legale
  rappresentante:  dott. Dario Tartarini, associato; domicilio eletto
  dal  ricorrente: dottori commercialisti Roberto Bini e Maria Grazia
  Dellacasa nel loro studio in Genova, via XX Settembre 10/5;
                              F a t t o
    Al  ricorrente  Studio  e' stato notificato, il 24 dicembre 1997,
  dal   comune  di  Genova,  l'avviso  d'accertamento  per  rettifica
  d'ufficio n. 0345R/92 dell'imposta per l'esercizio di imprese, arti
  e  professioni per l'anno 1992.     Lo studio ha impugnato l'avviso
  davanti a questa commissione tributaria Provinciale, con tempestivo
  ricorso  n. 1820/1998  del  13  marzo  1998,  iscritto  a ruolo per
  l'udienza  del 7 dicembre 1999.     Con l'atto impugnato, il comune
  di  Genova  ha rideterminato l'imposta in L. 1.590.000, prendendo a
  base  il  reddito  accertato  di  L. 67.046.000  in luogo di quello
  dichiarato  di  L. 6.704.000.      Il  ricorrente,  in  effetti, ha
  ripartito,  per la determinazione dell'ICIAP, il reddito conseguito
  nell'anno  1992 di L. 67.046.000 tra tre diversi uffici dove svolge
  la  propria  attivita'  professionale in rapporto al tempo dedicato
  alle  varie  sedi. Poiche' all'ufficio di Genova l'attivita' veniva
  esercitata  per una mezza giornata ogni settimana, ha attribuito un
  reddito  pari  al  10%  del  totale, L. 6.704.000. In conformita' a
  quest'ultimo   ha   determinato   l'imposta.      Nel  caso  avesse
  calcolato  l'imposta  prendendo  a  base  l'intero reddito per ogni
  insediamento   produttivo,   si   sarebbe  avuta  una  duplicazione
  dell'imposta   stessa,   con  una  penalizzazione  rispetto  ad  un
  professionista  che utilizza un solo insediamento nello svolgimento
  della  propria  attivita'.  A parita' di capacita' contributiva, si
  verifica il pagamento di una ben maggiore imposta.
                            D i r i t t o
    Materia  del  contendere  e'  l'art.  1 del decreto legge 2 marzo
  1989,  n. 66,  istitutivo  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio
  d'imprese,  arti  e  professioni,  convertito nella legge 24 aprile
  1989,  n. 144, come modificato dal decreto legge 30 settembre 1989,
  n. 332,  convertito  nella  legge  27  novembre  1989,  n. 384, ove
  prevede  che  la  misura  di  base dell'imposta sia rapportata alla
  perdita  o  al  reddito d'impresa, arte o professione dichiarato da
  soggetto  passivo  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche.
      Tale  disposizione  e'  stata  interpretata dal Ministero delle
  finanze  nella  circolare  n. 6 del 23 maggio 1990 nel senso che "i
  redditi  di  impresa o di arte e professione del contribuente vanno
  assunti  nella loro interezza, nel senso che essi non devono essere
  ripartiti  in  quote formate in rapporto alla loro ubicazione degli
  insediamenti  produttivi  in  piu' comuni.     In altri termini, il
  coacervo  dei  redditi  sia  di  impresa  che di arte e professione
  quantifica  la  capacita'  reddituale  produttiva del contribuente,
  come  intesa ai fini Irpef o Irpeg, e tale capacita' e' destinata a
  "pesare",  in  tutta  la  sua  portata nello o nei piu' comuni dove
  insistono  gli  insediamenti  utilizzati  da  contribuente  stesso.
      Ulteriore  corollario  di  quanto  innanzi  detto  e'  che tale
  posizione  reddituale del contribuente rileva nella sua unitarieta'
  e   complessivita',   indipendentemente  dalla  corrispondenza  fra
  impresa,  arte,  professione  esercitata nello o negli insediamenti
  ubicati   in   un   determinato   comune   o   redditi   di  natura
  imprenditoriale,  artistica  e  professionale  che  concorrono alla
  formazione  della posizione reddituale stessa."     Con la sentenza
  n.  238 in data 13 maggio 1993, codesta Corte, sempre in materia di
  leggittimita'  costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 66 del 1989,
  riconosce  che  questa  speciale  imposta riferita all'esercizio di
  imprese,  arti  e  professioni, e' in correlazione alla particolare
  utilizzazione  dei  servizi comunali da parte dei soggetti titolari
  di   loro.       L'indice   rilevatore   di  redditivita',  cui  e'
  commisurata  l'imposta,  ha  come base di riferimento principale la
  dimensione   dell'immobile   adibito   a  tal  esercizio,  in  modo
  diversificato  per  ciascun settore di attivita', con il correttivo
  individuato  nel  reddito concretamente prodotto.     Ora se questo
  correttivo,  come  normativamente  previsto dal comma 9 dell'art. 1
  del  richiamato d.-l. n. 66 del 1989, viene assunto nella perdita o
  nel  reddito  dichiarato  dal soggetto passivo ai fini dell'imposta
  sul  reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
  persone  giuridiche, senza tenere conto della diversita' di sedi in
  cui  tale perdita o reddito e' prodotto, si verifichera' un diverso
  trattamento  tra  un  soggetto  che  esplica  la  sua  attivita' in
  un'unica sede e il soggetto che la esplica in diverse sedi poste in
  comuni  distinti.      Il  coacervo  dei  redditi  prodotti  verra'
  assunto  come correttivo da tutti i comuni ove insistono le sedi ed
  il soggetto verra' colpito in modo maggiore di quello che a parita'
  di  reddito  esercita la sua attivita' in un solo comune. A parita'
  di   capacita'   contributiva,   si   verifichera'  una  disparita'
  d'imposizione  tributaria,  in  spregio  agli  artt.  3  e 53 della
  Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione:
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto legge 2 marzo
  1989,  n. 66,  convertito  nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come
  modificato  dal decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito
  nella  legge  27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui esso non
  prevede una parametrazione del reddito in rapporto al comune ove e'
  stato prodotto.
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
  degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
  notificata  alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
  dei  Ministri  e  sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
  Parlamento.
    Cosi' deciso in Genova, il 7 dicembre 1999.
                       Il presidente: Di Noto
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