N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 17 gennaio 2000 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Micali Pierino Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479 Deteriore trattamento dell'imputato che presenti l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore. - Cod. proc. pen. 1988, art. 461. - Costituzione, art. 3.(GU n.15 del 5-4-2000 )
IL TRIBUNALE Rilevato che: in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3 Cost.; l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna; la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente; tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 461 c.p.p., venendosi a creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa poiche' ad ambedue non e' concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benche' il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta' gli e' preclusa; la predetta questione e' rilevante e non manifestamente infondata, poiche' dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;
P. Q. M. Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione predetta; Rinvia all'udienza del 25 maggio 2000, ore 9, dando avviso ai predetti. Genova, addi' 17 gennaio 2000. Il giudice: Dello Preite 00C0267