N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  17  gennaio  2000  dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Micali Pierino
Processo  penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale
di condanna - Istanza di applicazione della pena - Esclusione in base
alla nuova formulazione della norma, ai sensi della legge 16 dicembre
1999,   n.  479  Deteriore  trattamento  dell'imputato  che  presenti
l'istanza sotto il vigore della nuova normativa rispetto a quello che
l'abbia presentata nel periodo di vigenza della normativa anteriore.
- Cod. proc. pen. 1988, art. 461.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Rilevato che:
        in  ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa,
  il  p.m.  ha  sollevato  questione di illegittimita' costituzionale
  dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3
  Cost.;
        l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in
  vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza
  di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto
  penale di condanna;
        la   legge   predetta  non  prevede  norme  transitorie,  che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  nuova normativa vigente;
        tale   unica   interpretazione   possibile   apre   dubbi  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art.  461  c.p.p.,  venendosi  a
  creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato
  opposizione  a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed
  il  cui  procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice
  del  dibattimento  al  momento  dell'entrata  in vigore della nuova
  normativa  ed  imputato  che presenti invece opposizione nel vigore
  della  nuova  normativa poiche' ad ambedue non e' concesso proporre
  istanza  di  applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento,
  benche'  il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta'
  gli e' preclusa;
        la  predetta  questione  e'  rilevante  e  non manifestamente
  infondata,  poiche'  dalla sua decisione dipende la pronuncia della
  sentenza;
                              P. Q. M.
    Dispone  la  sospensione del procedimento e la trasmissione degli
  atti  alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione
  predetta;
    Rinvia  all'udienza  del  25  maggio 2000, ore 9, dando avviso ai
  predetti.
        Genova, addi' 17 gennaio 2000.
                      Il giudice: Dello Preite
00C0267