N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  3  febbraio  2000  dal  tribunale  di Alba nel
procedimento penale a carico di Agosto Paola
Processo  penale  -  Richiesta  di  rito  abbreviato  subordinato  ad
integrazione  probatoria  -  Procedimenti non ancora giunti alla fase
dell'udienza  preliminare  o  per i quali detta fase non si e' ancora
conclusa  alla  data  di  entrata in vigore della legge n. 479/1999 -
Esclusione  -  Disparita'  di  trattamento  degli  imputati in ordine
all'accesso  al  rito  speciale  in dipendenza della fase processuale
alla  data  di entrata in vigore della legge menzionata Incidenza sul
diritto di difesa.
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                            IL TRIBUNALE
    Vista l'istanza dell'imputata che ha chiesto di essere ammessa al
  rito abbreviato ex art. 223 d.lgs. n. 51/1998 ed ex art. 438 c.p.p.
  nel  testo introdotto dall'art. 27 legge n. 479/1999 e che peraltro
  ha  subordinato  l'istanza  ad  integrazione  probatoria  ai  sensi
  dell'art. 438,  comma  5,  c.p.p.  nuovo  testo  chiedendo  che  il
  tribunale  proceda  all'assunzione  di  dodici testi su circostanze
  espressamente capitolate;
    Rilevato:
        che l'istanza cosi' come formulata e' inammissibile in quanto
  la  possibilita',  prevista  dall'art. 438  nuovo  testo  c.p.p. di
  subordinare   la  richiesta  di  rito  abbreviato  ad  integrazione
  probatoria, non e' contemplata dalla disciplina del rito abbreviato
  prevista    dall'art. 223    d.lgs.   n. 51/1998   applicabile   ai
  procedimenti   pendenti   alla   data   di  efficacia  del  decreto
  legislativo  (e  quindi  al  presente  procedimento),  gia' in fase
  processuale  successiva  alla  pronuncia  da  parte  del G.U.P. del
  provvedimento di rinvio a giudizio;
        che  nella specie l'art. 223 e' stato modificato dall'art. 56
  legge  n.  479/1999,  che  ha escluso il requisito del consenso del
  p.m.  alla  richiesta  del  rito abbreviato, ma e' rimasto immutato
  nella restante parte della disciplina e non prevede la possibilita'
  dell'imputato  di  subordinare  la  richiesta  di  rito  abbreviato
  all'esperimento di attivita' di integrazione probatoria;
        che   e'  ben  possibile  che  il  giudice  possa,  ai  sensi
  dell'art. 223,  comma  2,  d.lgs.  citato, indicare alle parti temi
  nuovi od incompleti e provvedere ad assumere gli elementi necessari
  ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.;
        che  peraltro  tale potere del giudice deve essere esercitato
  d'ufficio,  dopo  che  sia  stata  ritenuta  ammissibile  l'istanza
  dell'imputato  di  ammissione  al  rito abbreviato, istanza che non
  puo'  essere  subordinata,  in  quanto  la legge non lo prevede, ad
  integrazione probatoria;
        che in conclusione, mentre nel nuovo rito abbreviato previsto
  per l'udienza preliminare l'imputato puo' condizionare l'istanza di
  ammissione ad integrazione probatoria, nel rito abbreviato previsto
  per i processi gia' pendenti e giunti alla fase dibattimentale puo'
  esservi integrazione probatoria, ma non su istanza di parte, e come
  conseguenza  dell'esercizio  dei poteri officiosi del giudice, dopo
  che  gia'  vi  e'  stata  la valutazione da parte del giudice della
  decidibilita' del giudizio allo stato degli atti;
        che   pertanto   in   questo  secondo  tipo  di  procedimento
  l'attivita'  probatoria viene disposta in un momento successivo, in
  quanto, ammesso l'imputato al rito abbreviato, emerge la necessita'
  di effettuare ulteriore attivita' istruttoria;
    Ritenuto:
        che  tale  differente  disciplina introduce un diverso regime
  per  i  procedimenti  non  ancora  giunti  alla  fase  dell'udienza
  preliminare o per i quali detta fase non si e' ancora conclusa alla
  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n. 479/1999  e  per  i
  procedimenti  gia'  pervenuti alla fase dibattimentale, per i quali
  ancora   puo'   essere  avanzata  istanza  ai  sensi  dell'art. 223
  d.lgs. n. 51/1998;
        che  tale differente regime non appare giustificato da alcuna
  effettiva  diversita'  nella situazione degli imputati nei due tipi
  di   procedimenti,   essendovi  ugual  interesse  dell'imputato  di
  accedere  al rito abbreviato ed eventualmente di condizionarlo alla
  richiesta di integrazione probatoria;
        che  in  ultima  analisi  per  il  mero  dato fattuale che un
  procedimento  sia  pendente  in  una certa fase processuale prima o
  dopo  una  certa  data,  quella di entrata in vigore della legge n.
  479/1999,  viene introdotto un diverso regime in ordine all'accesso
  al  rito  speciale, con conseguente possibilita' di riduzione della
  pena   di   un   terzo   e   di   subordinare   l'accesso  al  rito
  all'integrazione probatoria;
    Ritenuto:
        che  tale  differente  regime,  non  giustificato  come si e'
  detto,  da  alcuna concreta differenza nelle fattispecie oggetto di
  disciplina  da  parte  degli  articoli 223  d.lgs. n. 51/1998 e 438
  nuovo  testo c.p.p., appare contrastare con il principio di parita'
  di trattamento sancito dall'art. 3 Cost. e con il diritto di difesa
  dell'imputato previsto dall'art. 24;
        che   ne  deriva  questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 223  d.lgs. n. 51/1998 nella parte in cui non prevede che
  l'imputato  possa  subordinare  la  richiesta  ad  una integrazione
  probatoria  necessaria  ai  fini  della  decisione e che il giudice
  possa  provvedere  nelle  forme  previste  dall'art. 438,  comma 5,
  secondo,  terzo e quarto periodo, nuovo testo c.p.p., per contrasto
  con gli articoli 3 e 24 Cost.;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale non appare,
  per quanto si e' sopra esposto, manifestamente infondata;
        che  la  questione  e' rilevante ai fini del decidere perche'
  incide   sulla  valutazione  di  inammissibilita'  dell'istanza  di
  ammissione al rito abbreviato nei termini in cui e' stata formulata
  dall'imputata;
                              P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 nella
  parte  in  cui  non  prevede  che  l'imputato  possa subordinare la
  richiesta  di  ammissione  al  rito  abbreviato ad una integrazione
  probatoria  necessaria  ai  fini  della  decisione e che il giudice
  possa  provvedere  nelle  forme  previste  dall'art. 438,  comma 5,
  secondo,  terzo e quarto periodo, nuovo testo c.p.p., per contrasto
  con gli articoli 3 e 24 Cost.;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
  sospende il giudizio;
    Dispone  che  la presente ordinanza, di cui viene data lettura in
  pubblica   udienza  all'imputato  ed  al  Pubblico  Ministero,  sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Alba, il 3 febbraio 2000.
                       Il Presidente: Panzani
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