N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dal tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto Paola Processo penale - Richiesta di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - Procedimenti non ancora giunti alla fase dell'udienza preliminare o per i quali detta fase non si e' ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Esclusione - Disparita' di trattamento degli imputati in ordine all'accesso al rito speciale in dipendenza della fase processuale alla data di entrata in vigore della legge menzionata Incidenza sul diritto di difesa. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.15 del 5-4-2000 )
IL TRIBUNALE Vista l'istanza dell'imputata che ha chiesto di essere ammessa al rito abbreviato ex art. 223 d.lgs. n. 51/1998 ed ex art. 438 c.p.p. nel testo introdotto dall'art. 27 legge n. 479/1999 e che peraltro ha subordinato l'istanza ad integrazione probatoria ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p. nuovo testo chiedendo che il tribunale proceda all'assunzione di dodici testi su circostanze espressamente capitolate; Rilevato: che l'istanza cosi' come formulata e' inammissibile in quanto la possibilita', prevista dall'art. 438 nuovo testo c.p.p. di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad integrazione probatoria, non e' contemplata dalla disciplina del rito abbreviato prevista dall'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 applicabile ai procedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto legislativo (e quindi al presente procedimento), gia' in fase processuale successiva alla pronuncia da parte del G.U.P. del provvedimento di rinvio a giudizio; che nella specie l'art. 223 e' stato modificato dall'art. 56 legge n. 479/1999, che ha escluso il requisito del consenso del p.m. alla richiesta del rito abbreviato, ma e' rimasto immutato nella restante parte della disciplina e non prevede la possibilita' dell'imputato di subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperimento di attivita' di integrazione probatoria; che e' ben possibile che il giudice possa, ai sensi dell'art. 223, comma 2, d.lgs. citato, indicare alle parti temi nuovi od incompleti e provvedere ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.; che peraltro tale potere del giudice deve essere esercitato d'ufficio, dopo che sia stata ritenuta ammissibile l'istanza dell'imputato di ammissione al rito abbreviato, istanza che non puo' essere subordinata, in quanto la legge non lo prevede, ad integrazione probatoria; che in conclusione, mentre nel nuovo rito abbreviato previsto per l'udienza preliminare l'imputato puo' condizionare l'istanza di ammissione ad integrazione probatoria, nel rito abbreviato previsto per i processi gia' pendenti e giunti alla fase dibattimentale puo' esservi integrazione probatoria, ma non su istanza di parte, e come conseguenza dell'esercizio dei poteri officiosi del giudice, dopo che gia' vi e' stata la valutazione da parte del giudice della decidibilita' del giudizio allo stato degli atti; che pertanto in questo secondo tipo di procedimento l'attivita' probatoria viene disposta in un momento successivo, in quanto, ammesso l'imputato al rito abbreviato, emerge la necessita' di effettuare ulteriore attivita' istruttoria; Ritenuto: che tale differente disciplina introduce un diverso regime per i procedimenti non ancora giunti alla fase dell'udienza preliminare o per i quali detta fase non si e' ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 e per i procedimenti gia' pervenuti alla fase dibattimentale, per i quali ancora puo' essere avanzata istanza ai sensi dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998; che tale differente regime non appare giustificato da alcuna effettiva diversita' nella situazione degli imputati nei due tipi di procedimenti, essendovi ugual interesse dell'imputato di accedere al rito abbreviato ed eventualmente di condizionarlo alla richiesta di integrazione probatoria; che in ultima analisi per il mero dato fattuale che un procedimento sia pendente in una certa fase processuale prima o dopo una certa data, quella di entrata in vigore della legge n. 479/1999, viene introdotto un diverso regime in ordine all'accesso al rito speciale, con conseguente possibilita' di riduzione della pena di un terzo e di subordinare l'accesso al rito all'integrazione probatoria; Ritenuto: che tale differente regime, non giustificato come si e' detto, da alcuna concreta differenza nelle fattispecie oggetto di disciplina da parte degli articoli 223 d.lgs. n. 51/1998 e 438 nuovo testo c.p.p., appare contrastare con il principio di parita' di trattamento sancito dall'art. 3 Cost. e con il diritto di difesa dell'imputato previsto dall'art. 24; che ne deriva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 nella parte in cui non prevede che l'imputato possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e che il giudice possa provvedere nelle forme previste dall'art. 438, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nuovo testo c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.; che la questione di legittimita' costituzionale non appare, per quanto si e' sopra esposto, manifestamente infondata; che la questione e' rilevante ai fini del decidere perche' incide sulla valutazione di inammissibilita' dell'istanza di ammissione al rito abbreviato nei termini in cui e' stata formulata dall'imputata; P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 nella parte in cui non prevede che l'imputato possa subordinare la richiesta di ammissione al rito abbreviato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e che il giudice possa provvedere nelle forme previste dall'art. 438, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nuovo testo c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Dispone che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in pubblica udienza all'imputato ed al Pubblico Ministero, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Alba, il 3 febbraio 2000. Il Presidente: Panzani 00C0271