N. 138 ORDINANZA 19 luglio 1999
Ordinanza emessa il 19 luglio 1999 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rossi Pietro e Del Duca Giuseppe ed altro Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti a mezzo posta - Regime di recapito applicabile per gli atti giudiziari a seguito della sent. n. 346/1998 della Corte costituzionale - Mancata estensione agli "atti non giudiziari, ma presupposto necessario dell'azione giudiziaria" (nella specie, alla lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta ad attivare la garanzia assicurativa per danni da circolazione stradale, ex art. 22, legge n. 990/1969) - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. - Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.15 del 5-4-2000 )
IL GIUDICE DI PACE Premette in fatto quanto segue; Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1998 Rossi Pietro conveniva in giudizio Del Duca Giuseppe, quale proprietario dell'autocarro Fiat 616 tg. PR 358263 e Curcio Nicola, quale conducente dello stesso, per sentir dichiarare la responsabilita' esclusiva del Curcio nel sinistro avvenuto in Napoli, alla via Piave, il giorno 9 ottobre 1997 alle ore 11,30 circa, tra la propria auto Mini Metro Austin Rover tg. BG A13752 ed il su indicato autocarro e, per l'effetto, sentir condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno riportato dalla propria auto Mini Metro, ut supra, nella misura di L.1.892.210 oltre interessi e svalutazione monetaria. Il Rossi Pietro aveva provveduto, a mezzo lettera racc. a.r. n. 1685 del 21 novembre 1997, a mettere in mora il Del Duca, invitandolo, nel contempo, a rendere noto l'Ente assicuratore del proprio veicolo al fine di poter rivolgere ad esso Ente, ai sensi dell'art. 22 legge 990/1969 e successive modificazioni, richiesta di risarcimento per i danni subiti nel sinistro de quo. Tale raccomandata, pero', veniva restituita al mittente "per compiuta giacenza". Il Rossi, pertanto, non avendo conosciuto il nome dell'Istituto assicuratore cui rivolgersi, adiva la Giustizia citando in giudizio il Del Duca insieme al conducente del veicolo danneggiante. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata a sentenza. Osserva in diritto Il convenuto Del Duca non e' stato messo in condizione di comunicare l'Ente assicuratore che garantiva per la R.C.A. l'autocarro di sua proprieta', non essendo mai venuto in possesso della raccomandata a.r. del 21 novembre 1997, ut supra, rispedita al mittente "per compiuta giacenza". Alla luce della sentenza n. 346/1998 di cotesta On.le Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 8 della legge n .890 del 1982, riconoscendo il "fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizioni di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessita' di effettuare ricerche di particolare complessita', il contenuto dell'atto", appare evidente la disparita' di trattamento riservata al destinatario della raccomandata spedita in ottemperanza all'art. 22 legge 990/1969, costituente, quindi, presupposto dell'azione processuale, ma soggetta, tuttavia, al normale recapito postale che prevede la restituzione al mittente "per compiuta giacenza". Invero, la legge n. 890 del 20 novembre 1982 non e' completa, non facendo rientrare nella sua applicazione anche gli atti che costituiscono presupposto dell'azione giudiziaria. Orbene, tale raccomandata, pur non costituendo atto giudiziario, e' un presupposto e condizione dell'azione processuale, ai sensi del richiamato art. 22 legge n. 990/1969 e, come tale, dovrebbe essere sottoposta allo stesso regime di recapito previsto per gli atti giudiziari, cosi' come riformato dalla richiamata recente sentenza n. 346/1998 di cotesta On.le Corte costituzionale. E' evidente, nella specie, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, nonche' la violazione del diritto alla difesa, affermato dall'art. 24 della Costituzione. Si osserva, altresi', che l'applicazione della vigente normativa postale non consente all'assicurato, nel caso di ritorno al mittente della raccomandata "per compiuta giacenza", di avvalersi della propria copertura assicurativa, comunicandola tempestivamente. In tal modo si viene a svuotare, inoltre, di contenuto la legge n. 990/1969 che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'Istituto assicurativo del danneggiante; col conseguente aumento del contenzioso civile, poiche' l'assicurato sara' poi costretto ad un'azione di rivalsa dei confronti del proprio Ente assicurativo. Pertanto, la sollevata questione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 890 del 20 novembre 1982 e' ammissibile e, nella specie, e' anche rilevante; non prevedendo detta legge l'estensione della sua normativa agli atti non giudiziari, ma presupposto dell'azione giudiziaria, come la racc.ta di messa in mora con la richiesta al danneggiante del suo Ente assicuratore, ex art. 22 legge, n. 990/1969, con l'evidente violazione del principio di eguaglianza dei cittadini e del diritto alla difesa dei medesimi, sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge n.890 del 20 novembre 1982, laddove tale norma non prevede la sua estensione agli atti non giudiziari, ma presupposto necessario dell'azione giudiziaria, ut supra, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Dispone la sospensione della causa civile n. 20464/1998 R.G. tra Rossi Pietro/ Del Duca Giuseppe e Curcio Nicola; Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la decisione nella sollevata questione di legittimita' costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, il provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ordinanza, inoltre, va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 19 luglio 1999. Il giudice di pace: De Angelis 00C0272