N. 138 ORDINANZA 19 luglio 1999

Ordinanza  emessa il 19 luglio 1999 dal giudice di pace di Napoli nel
procedimento  civile vertente tra Rossi Pietro e Del Duca Giuseppe ed
altro
Notificazioni  e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di
atti  a  mezzo  posta  -  Regime di recapito applicabile per gli atti
giudiziari   a   seguito   della   sent.   n.  346/1998  della  Corte
costituzionale  -  Mancata  estensione  agli "atti non giudiziari, ma
presupposto  necessario  dell'azione giudiziaria" (nella specie, alla
lettera  raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta ad attivare
la  garanzia assicurativa per danni da circolazione stradale, ex art.
22,  legge  n.  990/1969) - Violazione del principio di eguaglianza e
del diritto di difesa.
- Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Premette in fatto quanto segue;
    Con  atto  di  citazione notificato il 6 aprile 1998 Rossi Pietro
  conveniva   in  giudizio  Del  Duca  Giuseppe,  quale  proprietario
  dell'autocarro  Fiat  616  tg.  PR  358263  e  Curcio Nicola, quale
  conducente  dello  stesso, per sentir dichiarare la responsabilita'
  esclusiva  del  Curcio  nel  sinistro  avvenuto in Napoli, alla via
  Piave,  il  giorno  9  ottobre  1997  alle  ore 11,30 circa, tra la
  propria  auto  Mini  Metro  Austin  Rover  tg.  BG  A13752 ed il su
  indicato  autocarro e, per l'effetto, sentir condannare in solido i
  convenuti  al  risarcimento  del danno riportato dalla propria auto
  Mini Metro, ut supra, nella misura di L.1.892.210 oltre interessi e
  svalutazione monetaria.
    Il  Rossi  Pietro aveva provveduto, a mezzo lettera racc. a.r. n.
  1685  del  21  novembre  1997,  a  mettere  in  mora  il  Del Duca,
  invitandolo,  nel  contempo, a rendere noto l'Ente assicuratore del
  proprio  veicolo  al fine di poter rivolgere ad esso Ente, ai sensi
  dell'art.  22  legge 990/1969 e successive modificazioni, richiesta
  di risarcimento per i danni subiti nel sinistro de quo.
    Tale  raccomandata,  pero',  veniva  restituita  al mittente "per
  compiuta giacenza".
    Il  Rossi,  pertanto, non avendo conosciuto il nome dell'Istituto
  assicuratore cui rivolgersi, adiva la Giustizia citando in giudizio
  il  Del  Duca  insieme  al  conducente  del  veicolo  danneggiante.
  Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata a sentenza.

                         Osserva in diritto

    Il  convenuto  Del  Duca  non  e'  stato  messo  in condizione di
  comunicare   l'Ente   assicuratore  che  garantiva  per  la  R.C.A.
  l'autocarro  di  sua proprieta', non essendo mai venuto in possesso
  della  raccomandata  a.r. del 21 novembre 1997, ut supra, rispedita
  al mittente "per compiuta giacenza".
    Alla  luce  della  sentenza  n.  346/1998  di cotesta On.le Corte
  costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 8
  della  legge n .890 del 1982, riconoscendo il "fondamentale diritto
  del  destinatario della notificazione ad essere posto in condizioni
  di  conoscere,  con  l'ordinaria  diligenza  e  senza necessita' di
  effettuare  ricerche  di  particolare  complessita',  il  contenuto
  dell'atto",  appare evidente la disparita' di trattamento riservata
  al destinatario della raccomandata spedita in ottemperanza all'art.
  22  legge  990/1969,  costituente,  quindi, presupposto dell'azione
  processuale, ma soggetta, tuttavia, al normale recapito postale che
  prevede la restituzione al mittente "per compiuta giacenza".
    Invero, la legge n. 890 del 20 novembre 1982 non e' completa, non
  facendo  rientrare  nella  sua  applicazione  anche  gli  atti  che
  costituiscono presupposto dell'azione giudiziaria.
    Orbene,  tale raccomandata, pur non costituendo atto giudiziario,
  e'  un  presupposto  e condizione dell'azione processuale, ai sensi
  del  richiamato  art.  22  legge n. 990/1969 e, come tale, dovrebbe
  essere  sottoposta  allo stesso regime di recapito previsto per gli
  atti  giudiziari,  cosi'  come  riformato  dalla richiamata recente
  sentenza n.  346/1998 di cotesta On.le Corte costituzionale.
    E'  evidente,  nella  specie,  la  violazione  dell'art.  3 della
  Costituzione,  che  sancisce  l'eguaglianza  di  tutti  i cittadini
  davanti  alla legge, nonche' la violazione del diritto alla difesa,
  affermato dall'art. 24 della Costituzione.
    Si  osserva, altresi', che l'applicazione della vigente normativa
  postale  non  consente  all'assicurato,  nel  caso  di  ritorno  al
  mittente  della  raccomandata "per compiuta giacenza", di avvalersi
  della     propria     copertura     assicurativa,     comunicandola
  tempestivamente.
    In  tal  modo si viene a svuotare, inoltre, di contenuto la legge
  n.  990/1969  che  prevede  l'azione  diretta  del  danneggiato nei
  confronti   dell'Istituto   assicurativo   del   danneggiante;  col
  conseguente  aumento  del  contenzioso civile, poiche' l'assicurato
  sara'  poi  costretto  ad  un'azione  di  rivalsa dei confronti del
  proprio Ente assicurativo.
    Pertanto,    la    sollevata    questione    di   illeggittimita'
  costituzionale  dell'art. 1, primo comma, della legge n. 890 del 20
  novembre  1982  e' ammissibile e, nella specie, e' anche rilevante;
  non  prevedendo  detta  legge l'estensione della sua normativa agli
  atti  non  giudiziari, ma presupposto dell'azione giudiziaria, come
  la  racc.ta  di  messa in mora con la richiesta al danneggiante del
  suo   Ente  assicuratore,  ex  art.  22  legge,  n.  990/1969,  con
  l'evidente  violazione del principio di eguaglianza dei cittadini e
  del  diritto  alla  difesa dei medesimi, sanciti dagli artt. 3 e 24
  della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Dichiara  di  ufficio rilevante e non manifestamente infondata la
  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
  legge n.890 del 20 novembre 1982, laddove tale norma non prevede la
  sua  estensione agli atti non giudiziari, ma presupposto necessario
  dell'azione  giudiziaria,  ut supra, in relazione agli artt. 3 e 24
  della Costituzione.
    Dispone  la sospensione della causa civile n. 20464/1998 R.G. tra
  Rossi Pietro/ Del Duca Giuseppe e Curcio Nicola;
    Dispone  l'invio  degli  atti  alla  Corte  costituzionale per la
  decisione nella sollevata questione di legittimita' costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  il  provvedimento  di
  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale sia notificato
  alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
    L'ordinanza, inoltre, va comunicata dal cancelliere ai Presidenti
  delle due Camere del Parlamento.
        Napoli, addi' 19 luglio 1999.
                   Il giudice di pace: De Angelis
00C0272