N. 86 ORDINANZA 22 - 28 marzo 2000

Ordinanza 22-28 marzo 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione  Emilia-Romagna  -  Dipendenti  di ruolo - Valutazione a fini
economici  del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni
-   Lamentata  disparita'  di  trattamento  in  relazione  alla  data
dell'assunzione  in ruolo - Carente ponderazione da parte del giudice
a  quo  del  complessivo  quadro  normativo  (e particolarmente delle
disposizioni  espressamente  abrogatrici  della  maggior  parte delle
norme  denunciate) - Motivazione generica e incongrua sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna  8  marzo 1984, n. 11, art. 12 e 13;
  legge  Regione  Emilia-Romagna  12  dicembre  1985, n. 27, art. 29;
  legge  Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 32; legge
  Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12, art. 47.
- Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 117.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della
legge  della  Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo
stato  giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali
in  applicazione  dell'accordo  relativo  al  contratto  nazionale di
lavoro  per  il  personale  delle Regioni a statuto ordinario e degli
enti  pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti,  per il periodo
1983-1985.  Modifiche  ed  integrazioni alle leggi regionali 25/1973,
26/1973,   12/1979,  34/1979,  9/1981  e  successive  modificazioni);
dell'art. 29  della  legge  della  Regione Emilia-Romagna 12 dicembre
1985,   n. 27  (Norme  per  l'accesso  agli  impieghi  della  Regione
Emilia-Romagna   e  per  il  conferimento  di  incarichi  regionali);
dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973,
n. 26    (Primo    inquadramento    del   personale   della   Regione
Emilia-Romagna)    e   dell'art. 47   della   legge   della   Regione
Emilia-Romagna  23 aprile  1979,  n. 12  (Organizzazione  dei servizi
regionali),  promossi  con 2 ordinanze emesse il 21 dicembre 1995 dal
Tribunale  amministrativo  regionale  dell'EmiliaRomagna  sui ricorsi
riuniti  proposti  da Accarisi Serena ed altri e da Bedeschi Paola ed
altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritte ai nn. 787 e 788 del
registro  ordinanze  1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi
da  dipendenti  regionali  per  sentir  accertare il loro diritto "di
ottenere,  a  far  tempo  dalla data di inquadramento nel ruolo unico
regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di
un'anzianita'  pari al cento per cento di quella relativa al servizio
dagli  stessi  svolto,  anche  non  di  ruolo e per periodi anche non
continuativi,  presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse
da  quella  di  provenienza"  - il Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna,  con due ordinanze di identico contenuto, emesse
entrambe  il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale
il   7 ottobre   1998),   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale   degli   artt. 12   e   13   della   legge  regionale
Emilia-Romagna   8 marzo   1984,   n. 11;  dell'art. 29  della  legge
regionale  Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della
legge   regionale   Emilia-Romagna  20 luglio  1973,  n. 26;  nonche'
dell'art. 47  della  legge  regionale  Emilia-Romagna 23 aprile 1979,
n. 12;
        che, secondo il giudice a quo correttamente l'Amministrazione
convenuta  ha  applicato  nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi
giuridicamente  in  ruolo,  a  seguito  di concorso, in arco di tempo
compreso  tra  il  31 dicembre  1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98
della  legge  regionale  Emilia-Romagna  20 luglio  1973, n. 25, come
sostituito  dal  denunciato art. 32 della legge regionale n. 26 1973,
ed  ha  conseguentemente riconosciuto agli interessati, ai fini della
determinazione  del  trattamento  retributivo,  un'anzianita' pari al
cinquanta  per  cento  di  quella  risultante  dal servizio effettivo
prestato   presso   l'Amministrazione  di  provenienza  con  mansioni
corrispondenti  o  propedeutiche  rispetto  a  quelle previste per la
qualifica regionale nella quale sono stati immessi;
        che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13
della  legge  regionale  n. 11  del  1984  e  l'art. 29  della  legge
regionale  n. 27  del  1985  sono  da  considerare costituzionalmente
illegittimi,  "nella  parte in cui limitano al solo personale assunto
nei  ruoli  regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal
31 dicembre  1985,  la  valutazione  ai  fini  economici  dell'intera
anzianita'  di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la
conservazione  agli  stessi del trattamento economico gia' acquisito,
escludendo  dal loro a'mbito di applicazione il personale assunto per
pubblico  concorso  tra  il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985",
siccome in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiche' la disparita' di
trattamento  connessa  alla diversa data di assunzione dei dipendenti
regionali  appare  ingiustificata  trattandosi  pur sempre di servizi
pregressi  omogenei  prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con
accesso per pubblico concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con
gli  artt. 36  e  97  Cost.,  considerato  che nei confronti di detto
personale,  in  ragione del limitato riconoscimento de quo non appare
nemmeno   garantita   la   conservazione  del  trattamento  economico
acquisito presso l'amministrazione di provenienza;
        che   parimenti  sospetto  di  illegittimita'  costituzionale
sarebbe   l'art. 32   della  legge  regionale  n. 26  del  1973,  per
violazione   dell'art. 117   Cost.,  trattandosi  di  norma  che  non
garantisce   nemmeno  la  conservazione  del  cosi'  detto  "maturato
economico" e quindi infrange il divieto della reformatio in pejus del
trattamento  economico  acquisito  dai  pubblici  dipendenti, sancito
dall'art. 227  del  t.u.  3 marzo  1934,  n. 383,  che  il rimettente
definisce come principio fondamentale delle leggi dello Stato;
        che  tale vulnus a maggior ragione si verificherebbe nel caso
specifico  di  quei ricorrenti che provengono da precedente incarico,
ex  art. 61  dello  Statuto regionale, prestato alle dipendenze della
medesima   regione   Emilia-Romagna,  e  relativamente  ai  quali  il
rimettente  coinvolge  nel  sospetto  di  incostituzionalita', per le
stesse ragioni, anche l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1979,
che   estende  l'applicabilita'  del  predetto  art. 32  della  legge
regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo.
    Considerato  che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico,
i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
        che  l'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27,
ha  abrogato l'art. 47 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e
l'art. 53  della  legge  regionale  4 agosto 1994, n. 31, ha abrogato
(fatta  eccezione  per quanto disposto nei successivi commi 3 e 4) le
leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del 1973 e n. 11 del 1984;
        che  il  rimettente  -  tralasciando  di  formulare qualsiasi
valutazione  in  merito  all'influenza  che  potrebbero  avere  sulla
definizione   dei  giudizi  principali  queste  ultime  disposizioni,
espressamente  abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di
scrutinio  - non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente
motivazione,  sulla  base del complessivo quadro normativo vigente in
materia, della rilevanza delle prospettate questioni;
        che  tale  carente  ponderazione, non colmabile attraverso un
riscontro interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni
stesse manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 289 del 1999);
        che   ulteriore  ragione  di  manifesta  inammissibilita'  e'
ravvisabile  nell'insufficiente  descrizione  della  specifica natura
giuridica   delle   attivita'   effettivamente   svolte  dai  singoli
ricorrenti,  prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a
se'guito  di  pubblico concorso: attivita' che il rimettente descrive
come  servizi  resi  "anche  non  di  ruolo  e  per periodi anche non
continuativi,  presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse
da quelle di provenienza";
        che  infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere
ancora  piu' incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate
questioni (v. ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di operare
il   domandato   scrutinio   di  costituzionalita'  della  denunciata
normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del
principio di uguaglianza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 12 e 13 della
legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato
giuridico  e  sul  trattamento  economico dei dipendenti regionali in
applicazione  dell'accordo  relativo al contratto nazionale di lavoro
per  il  personale  delle  Regioni  a  statuto ordinario e degli enti
pubblici  non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985.
Modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi  regionali 25/1973, 26/1973,
12/1979,  34/1979,  9/1981  e successive modificazioni), dell'art. 29
della  legge  regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme
per  l'accesso  agli  impieghi  della Regione Emilia-Romagna e per il
conferimento   di  incarichi  regionali),  dell'art. 32  della  legge
regionale  Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento
del  personale  della  Regione  Emilia-Romagna)  e dell'art. 47 della
legge  regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione
dei  servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36,
97  e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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