N. 89 SENTENZA 23 - 31 marzo 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione   Basilicata  -  Sanita'  pubblica  -  Riordino  del  sistema
sanitario   regionale  -  Successione  delle  aziende  sanitarie  nei
rapporti  obbligatori sorti a carico delle soppresse unita' sanitarie
locali  -  Denunciato  contrasto  con il principio fondamentale della
legislazione  nazionale  in  materia sanitaria, che richiede apposite
"gestioni   a  stralcio"  in  a'mbito  regionale  -  Insussistenza  -
Introduzione  da parte delle norme regionali denunciate di meccanismi
di gestioni distinte e di contabilita' separate, atte ad evitare ogni
confusione  tra  le diverse masse patrimoniali - Non fondatezza della
questione.
- Legge  Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, art. 4, comma 1;
  legge Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27, art. 49, comma 1.
- Costituzione,  artt.  117  (in relazione all'art. 6, comma 1, della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724).
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Francesco GUIZZI;
  Giudici:  Cesare  MIRABELLI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma 1
della   legge  della  regione  Basilicata  24  dicembre  1994,  n. 50
(Riduzione  del  numero  e rideterminazione degli ambiti territoriali
delle  uu.ss.ll.,  in  attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n. 517)  e  dell'art. 49, comma 1, della legge della
regione  Basilicata  10  giugno  1996,  n. 27  (Riordino del servizio
sanitario  regionale), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1998
dal   pretore   di   Matera,  sezione  distaccata  di  Pisticci,  nel
procedimento  civile  vertente tra V. M. e l'Azienda sanitaria locale
n. 5  di Montalbano Jonico, iscritta al n. 530 del registro ordinanze
1998  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visto  l'atto  di costituzione dell'Azienda sanitaria locale n. 5
di Montalbano Jonico;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2000  il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Udito  l'avvocato  Alfonso  D'Alessandro  per l'Azienda sanitaria
locale n. 5 di Montalbano Jonico.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il  pretore  di  Matera,  sezione distaccata di Pisticci, in
funzione  di  giudice  del lavoro, con ordinanza del 3 giugno 1998 ha
sollevato,  in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4,  comma 1,  della legge
della  regione  Basilicata  24  dicembre  1994,  n. 50 (Riduzione del
numero  e rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll.,
in  attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della regione Basilicata
10  giugno  1996,  n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale),
nella  parte  in  cui  individuano  nelle  aziende  sanitarie  locali
istituite  a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992 i soggetti
passivi  delle  obbligazioni  sorte  a  carico delle soppresse unita'
sanitarie locali.
    1.1. - Il    giudizio   principale,   promosso   da   un   medico
convenzionato  nei  confronti  di un'azienda sanitaria locale, ha per
oggetto  il  pagamento  di  somme  dovute  a  titolo  di compenso per
l'attivita'  professionale prestata tra il mese di gennaio 1991 ed il
mese di dicembre 1995.
    1.2. - Premesso che la convenuta ha eccepito di non essere tenuta
al  pagamento dei compensi relativi all'attivita' prestata fino al 31
dicembre  1994, il giudice rimettente sostiene che le norme impugnate
contrastano  con il principio fondamentale della legislazione statale
stabilito dall'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge 23 dicembre
1994,  n. 724,  il quale, secondo l'interpretazione ormai consolidata
della  Corte  di cassazione, prevede una sorta di successione ex lege
delle  regioni  nei  debiti  e nei crediti facenti capo alle gestioni
pregresse delle unita' sanitarie locali.
    La  violazione  di  detto principio non e' esclusa, ad avviso del
Pretore,  neppure dall'art. 59 della legge reg. 27 marzo 1995, n. 34,
con  cui la Regione Basilicata ha provveduto ad istituire le gestioni
a   stralcio  previste  dall'art. 6,  comma 1,  cit.  ai  fini  della
liquidazione dei debiti pregressi: tale disposizione, infatti, avendo
efficacia  meramente  gestionale  e contabile, non puo' modificare la
portata delle norme impugnate.

    2. - Nel  giudizio dinanzi alla Corte, non ha spiegato intervento
il Presidente della regione Basilicata.

    3. - Si e' invece costituita l'Azienda sanitaria locale convenuta
nel  giudizio  principale, la quale ha insistito per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale delle norme impugnate.
    Sostiene infatti che l'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge
n. 724  del 1994 e' legato alla riforma del sistema sanitario attuata
con  il  decreto  legislativo  n. 502  del  1992  da  un  rapporto di
coessenzialita'   e   di   reciproca  integrazione  che  consente  di
ravvisarvi  un  principio  fondamentale della legislazione statale ed
una  norma  fondamentale  di  riforma  economico-sociale, ispirata ad
obiettivi   di  efficienza  dei  servizi  e  di  razionalizzazione  e
contenimento  della  spesa  pubblica,  o  quanto  meno  una  norma di
dettaglio vincolante per il legislatore regionale.
    L'obbligo  di  uniformarsi al principio in questione, d'altronde,
sarebbe  espressamente  ribadito  dall'art. 2,  comma 1,  del decreto
legislativo  n. 502  del  1992,  il  quale  impone  alle  regioni  di
esercitare  le proprie funzioni legislative in materia sanitaria "nel
rispetto   dei   principi   stabiliti   dalle   leggi  nazionali",  e
dall'art. 3,  comma 5,  del  medesimo  decreto, il quale demanda alle
regioni,  "nell'ambito  della  propria competenza", la fissazione dei
criteri  per  la definizione dei rapporti giuridici facenti capo alle
soppresse unita' sanitarie locali.

                       Considerato in diritto

    1. - La  questione  di legittimita' costituzionale, sollevata con
l'ordinanza  in  epigrafe,  riguarda  l'art. 4,  comma 1, della legge
della  regione  Basilicata  24  dicembre  1994,  n. 50  e  l'art. 49,
comma 1,  della legge della regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27,
nella  parte  in  cui  individuano  nelle  aziende  sanitarie locali,
istituite a norma del decreto legislstivo 30 dicembre 1992, n. 502, i
soggetti  passivi  dei  rapporti  obbligatori  sorti  a  carico delle
soppresse   unita'   sanitarie   locali.   Tali   disposizioni,   che
stabiliscono   che   le   aziende  sanitarie  locali  subentrano  nei
procedimenti  amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi
e  passivi  gia'  posti  in  essere  dalle  unita'  sanitarie  locali
preesistenti,  sarebbero  poste  in  violazione dell'art. 6, comma 1,
della   legge   23  dicembre  1994,  n. 724.  Questa  norma,  secondo
l'ordinanza  di  rimessione,  costituirebbe  "principio  fondamentale
della  legislazione  nazionale  in  materia  sanitaria", per il quale
appunto "in nessun caso" le regioni possono far gravare, direttamente
o  indirettamente,  sulle  neocostituite  aziende  i debiti pregressi
facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali, dovendo a tal
fine  le  regioni  stesse predisporre apposite "gestioni a stralcio",
individuando l'ufficio responsabile delle medesime.
    Dal  prospettato  contrasto  normativo,  secondo il giudice a quo
conseguirebbe  la  illegittimita'  costituzionale  delle disposizioni
censurate per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

    2. - La questione non e' fondata.
    Il quesito proposto, che investe il rapporto tra norme statali di
principio  e  legislazione  regionale,  non  puo'  prescindere  da un
adeguato  chiarimento  della  complessa  vicenda  legislativa  che ha
riguardato,  sia sul versante statale, sia sul versante regionale, il
processo di ristrutturazione del servizio sanitario nazionale avviato
con  il  decreto  legislativo  n. 502 del 1992. L'art. 3 del predetto
decreto,  come  modificato  dall'art. 4  del  decreto  legislativo  7
dicembre  1993,  n. 517, ha disposto che l'unita' sanitaria locale e'
azienda  dotata  di  personalita'  giuridica  pubblica,  di autonomia
organizzativa,  amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica  (comma 1),  ha  demandato  alle  regioni,  nell'ambito delle
proprie competenze, la regolamentazione delle modalita' organizzative
e  di  funzionamento  delle  unita'  sanitarie locali (comma 5) e, in
particolare,    la   disciplina   del   finanziamento   (lett. d)   e
l'individuazione dei criteri per la definizione dei rapporti attivi e
passivi  facenti  capo  alle  preesistenti  unita' sanitarie locali e
unita' socio-sanitarie locali (lett. c).
    Il  legislatore  statale e' nuovamente intervenuto a disciplinare
gli oneri delle regioni in ordine alla spesa per l'acquisto di beni e
servizi, stabilendo in particolare, nel citato art. 6, comma 1, della
legge  n. 724 del 1994 che "in nessun caso e' consentito alle regioni
di  far  gravare  sulle  aziende,  di  cui  al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ne'
direttamente  ne'  indirettamente,  i debiti e i crediti facenti capo
alle  gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali" e prevedendo,
a  tal  fine,  che  le  regioni  disponessero  apposite  "gestioni  a
stralcio",  con  conseguente individuazione dell'ufficio responsabile
delle  medesime.  Successivamente  l'art. 2, comma 14, della legge 28
dicembre  1995,  n. 549,  ha  disposto  che  per l'accertamento della
situazione  debitoria  delle  unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere  al  31  dicembre 1994, le regioni dovevano attribuire ai
direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le
funzioni  di  commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie
locali  ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende,
e  che  le  "gestioni  a  stralcio"  erano  trasformate  in "gestioni
liquidatorie",  le  cui  risultanze,  relative all'accertamento della
predetta  situazione debitoria, dovevano essere presentate, entro tre
mesi, "ai competenti organi regionali".

    3. - In  connessione  con  l'evoluzione  del  quadro  legislativo
statale,  la  regione  Basilicata dapprima ha statuito, in attuazione
del  decreto  legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni,
con  il  censurato  art. 4,  comma 1,  della legge n. 50 del 1994, il
subentro  delle  neoistituite aziende sanitarie locali alle soppresse
unita'  sanitarie  locali  nei procedimenti amministrativi in corso e
nei  rapporti  giuridici attivi e passivi. Poi, proprio in attuazione
del  comma 1 dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, l'art. 59 della
legge  regionale  n. 34  del  27  marzo  1995,  ha  prescritto che le
risultanze  contabili  derivanti  dagli  esercizi  1994  e precedenti
formino  oggetto  di "un'apposita gestione a stralcio che e' affidata
ai  servizi  di  ragioneria  di  ciascuna  Azienda  sanitaria  unita'
sanitaria locale" e, in particolare, ha disposto, al comma 2, che "la
separata  rilevazione  nei  capitoli  del  bilancio  finanziario  che
saranno   appositamente   individuati   dovra'   garantire   la   non
interferenza  economico-finanziaria  della  pregressa  gestione sulla
gestione corrente della nuova Azienda sanitaria u.s.l.".
    Infine, la regione Basilicata con la legge 10 giugno 1996, n. 27,
di  riordino  del  servizio sanitario regionale, dopo avere statuito,
all'art. 6,  comma 10,  che  la  disciplina della contabilita', della
utilizzazione e gestione del patrimonio delle nuove aziende sanitarie
resta quella dettata dalla citata legge n. 34 del 1995, nel censurato
art. 49,  comma 1,  in  ordine  alla  successione  delle  aziende del
servizio   sanitario   regionale   nei   rapporti   giuridici   delle
preesistenti unita' sanitarie locali ha riprodotto sostanzialmente il
disposto dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 50 del 1994.

    4. - Nell'ambito   di   questo   sistema  legislativo  va  dunque
individuato  il  rapporto  esistente  tra  il citato art. 6, comma 1,
della  legge  n. 724 del 1994 e la legislazione regionale in materia.
Questa   Corte   ha  gia'  affermato  che  la  disposizione  predetta
rappresenta  un  "intervento  eccezionale  e temporaneo, in un quadro
finanziario di emergenza", che va "inserito in un'azione complessiva,
a  carattere  generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico"
(sentenza  n. 416  del  1995),  mediante  misure  che,  con specifico
riferimento  alla  spesa  sanitaria,  incidono  su  tutti gli enti di
autonomia a statuto speciale e ordinario (sentenze nn. 222 del 1994 e
357 del 1993).
    Si  tratta  quindi  di una disposizione, che, sebbene a contenuto
specifico   e  dettagliato,  e'  da  considerare,  per  la  finalita'
perseguita,   in   "rapporto   di  coessenzialita'  e  di  necessaria
integrazione"   con  le  norme-principio  che  connotano  il  settore
dell'organizzazione  sanitaria  locale  (sentenza  n. 355  del 1993),
cosi'  da  vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla
disciplina  prevista  per  i  "debiti" ed i "crediti" delle soppresse
unita'  sanitarie  locali.  Disciplina  che,  secondo  la consolidata
interpretazione  della  Corte  di  cassazione,  sia pure diretta alla
risoluzione   di   questioni   di   legittimazione   processuale,  e'
assimilabile  ad una fattispecie di successione ex lege della regione
nei  rapporti  obbligatori facenti capo alle pregresse gestioni delle
preesistenti unita' sanitarie locali.
    Con  questa disciplina di fonte statale non appaiono in contrasto
le  disposizioni  denunciate,  in  coerenza  con il sistema delineato
dalla  legislazione  della regione Basilicata. Infatti e' vero, da un
lato,  che  i censurati artt. 4 della legge n. 50 del 1994 e 49 della
legge  n. 27  del 1996 hanno stabilito che le nuove aziende sanitarie
subentrano  nei  procedimenti  amministrativi e nei rapporti attivi e
passivi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali. Ma e'
altrettanto  vero,  dall'altro  lato, che l'art. 59 della legge n. 34
del  1995  -  il  cui  disposto trova conferma nell'art. 6, comma 10,
della  citata  legge  n. 27  -  ha  previsto,  proprio  in attuazione
dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, un regime speciale per tutti
i  rapporti  di  debito  e di credito risultanti alla fine del 1994 e
facenti  capo  alle  soppresse unita' sanitarie locali; regime che si
concretizza  non solo nella istituzione di una cosiddetta "gestione a
stralcio"  o  liquidatoria, ma soprattutto nella separata rilevazione
dei  predetti  rapporti  nei  capitoli  di  bilancio, la quale doveva
appunto  "garantire  la  non interferenza economico-finanziaria della
pregressa  gestione  sulla  gestione  corrente  della  nuova  Azienda
sanitaria  u.s.l.".  Si  realizzava  cosi'  un  modello  di "gestione
separata"  di  determinati  rapporti all'interno di un patrimonio che
pure   sicuramente   fa   capo  ad  uno  stesso  soggetto,  ossia  la
neoistituita azienda sanitaria.
    Ma,  nella vicenda in esame, occorre tenere presente un ulteriore
passaggio  e cioe' che le risultanze di queste "gestioni a stralcio",
poi trasformate in "gestioni liquidatorie", dovevano essere, ai sensi
del   citato   art. 2,   comma 14,   della  legge  n. 549  del  1995,
sollecitamente   presentate,   una   volta  accertata  la  situazione
debitoria,   dai   commissari   liquidatori   ai  "competenti  organi
regionali",  come  anche disposto, nel caso di specie, dalla delibera
della  Giunta  regionale  n. 1339  del  1o  aprile 1996. In capo alle
regioni veniva cosi', in definitiva, ad essere trasferita la indicata
situazione  debitoria delle unita' sanitarie locali, tanto piu' se si
tiene conto dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995,
n. 362,  30  ottobre  1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, i quali
stabilivano,  tra l'altro, che "la contabilita' economico-finanziaria
e  patrimoniale  e la contabilita' finanziaria delle unita' sanitarie
locali...  relative  agli  anni  precedenti  al  1995  sono garantite
direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative
obbligazioni".  Vero e' che tali decreti non sono stati convertiti in
legge,  ma e' altrettanto vero che la clausola di sanatoria contenuta
nella  legge  17  gennaio 1997, n. 4 ha provveduto a "cristallizzare"
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti proprio sulla base
di  questi  decreti  (cfr.  sentenza  n. 430  del  1997),  sicche' ne
risulta, nel caso di specie, l'assunzione delle relative obbligazioni
in  capo  alle  regioni,  sia  pure  nei  limiti del periodo di tempo
riguardato  dalla  clausola  di sanatoria. D'altra parte, proprio per
agevolare  gli interventi regionali relativi alle gestioni stralcio e
liquidatorie, al relativo finanziamento aveva provveduto una serie di
decreti-legge,  tra  cui, in particolare, quello del 1 dicembre 1995,
n. 509,  convertito  nella legge 31 gennaio 1996, n. 34, e quello del
13  dicembre  1996,  n. 630, convertito nella legge 11 febbraio 1997,
n. 21.
    Cosi'  ricostruito il quadro legislativo, si puo' ritenere che le
disposizioni  regionali  censurate  abbiano  introdotto,  rispetto ai
pregressi  rapporti  di  credito  e  di debito delle soppresse unita'
sanitarie  locali,  meccanismi  particolari di gestioni distinte e di
contabilita'  separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che
subentrava  nella  loro  posizione  giuridica,  ossia le neoistituite
aziende  unita'  sanitarie  locali, di evitare ogni confusione tra le
diverse  masse patrimoniali, cosi' da tutelare i creditori, ma, nello
stesso  tempo, da escludere ogni responsabilita' delle stesse aziende
sanitarie  in  ordine  ai  predetti  debiti delle preesistenti unita'
sanitarie locali.
    Non  sussiste  pertanto, sotto questo profilo, alcuna violazione,
da  parte  delle  norme  censurate, del citato art. 6, comma 1, della
legge  n. 724  del  1994,  ne',  di  conseguenza, dell'art. 117 della
Costituzione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4,   comma 1,  della  legge  della  regione  Basilicata  24
dicembre  1994,  n. 50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli
ambiti   territoriali  delle  uu.ss.ll.  in  attuazione  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, come modificato ed integrato
dal  decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n. 517) e dell'art. 49,
comma 1,  della  legge  della  stessa  regione  10 giugno 1996, n. 27
(Riordino   del   servizio   sanitario   regionale),   sollevata,  in
riferimento  all'art. 117  della Costituzione, dal pretore di Matera,
sezione distaccata di Pisticci, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
                        Il Presidente: Guizzi
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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