N. 90 ORDINANZA 23 - 31 marzo 2000

Ordinanza 23-31 marzo 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Competenza  e  giurisdizione  civile  - Riparto della giurisdione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie riguardanti
la  vendita  dei  beni  di  proprieta'  delle  imprese  sottoposte ad
amministrazione  straordinaria  -  Estinzione  dei  giudizi  pendenti
dinanzi  all'autorita' giudiziaria ordinaria e onere di promuovere ex
novo   i   giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  -  Ritenuto
spostamento  di  competenza  in  violazione del principio del giudice
naturale e del divieto di istituire giudici straordinari - Erroneita'
del  presupposto interpretativo, da cui muove il giudice rimettente -
Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 23 agosto 1988, n. 391, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 25, primo comma, e 102, secondo comma.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n. 391  (Norme  sull'amministrazione
straordinaria),  promosso  con  ordinanza  emessa il 5 marzo 1992 dal
tribunale  di  Cagliari  nel  procedimento  civile vertente tra Pilia
Mario  e  Cartiera di Arbatax S.p.a., iscritta al n. 157 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  contro una
societa'  in  amministrazione straordinaria per la individuazione del
bene  oggetto  di una compravendita stipulata dalla societa' e per la
condanna  di quest'ultima alla consegna del bene stesso, il tribunale
di Cagliari, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992, pervenuta a questa
Corte  il  2  marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,
primo  comma,  e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 2,  della  legge 23
agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria);
        che, ad avviso del tribunale rimettente, la norma denunciata,
disponendo  che  sono  estinti  di ufficio i giudizi pendenti innanzi
all'autorita'  giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei
beni  di  proprieta'  delle  imprese  sottoposte  ad  amministrazione
straordinaria  ed  imponendo alle parti l'onere di promuovere ex novo
tali  giudizi  dinanzi  al  giudice amministrativo, individuerebbe il
giudice  competente in relazione non gia' a fattispecie astrattamente
prederminate,   ma   a   controversie   concrete  gia'  insorte.  Con
conseguente  violazione  del  principio garantito dall'art. 25, primo
comma,  della  Costituzione  secondo cui nessuno puo' essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge;
        che la stessa norma, inoltre, operando riguardo ai giudizi in
corso  uno  spostamento  della competenza giurisdizionale dal giudice
ordinario   al   giudice  amministrativo  condurrebbe  a  qualificare
quest'ultimo  come  un  giudice straordinario, tale dovendo ritenersi
"il  giudice  non  precostituito ma formato in correlazione a singoli
giudizi  riguardanti  determinati  soggetti". Sicche', secondo quanto
ritenuto  dal  giudice  a  quo,  dovrebbe  considerarsi violato nella
specie  anche  il  principio  costituzionale garantito dall'art. 102,
secondo comma della Costituzione, che vieta la istituzione di giudici
straordinari;
        che,  ad  avviso  del rimettente la rilevanza della questione
discenderebbe  dalla circostanza che la norma, della cui legittimita'
costituzionale  dubita,  imporrebbe  la  declaratoria  di  estinzione
d'ufficio del giudizio pendente innanzi allo stesso;
        che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio  per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso
per  la  declaratoria  di  manifesta  infondatezza  della  questione,
rilevando  che l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391,
non e' - secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione
- attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva
relativamente ad ogni controversia riguardante la vendita dei beni di
proprieta'   delle   imprese  in  amministrazione  straordinaria,  ma
puramente confermativo della giurisdizione del giudice amministrativo
-  gia'  desumibile  dai  principi,  sia  pure in base ad un percorso
esegetico non del tutto agevole - rispetto a determinate controversie
aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo;

    Considerato  che  il  rimettente  muove dall'assunto che l'art. 1
della legge 23 agosto 1988, n. 391, al comma 1 attribuisca al giudice
amministrativo giurisdizione esclusiva in tema di controversie aventi
ad oggetto la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte
ad  amministrazione straordinaria e che, conseguentemente, al comma 2
-  fatto specificamente oggetto di censura - disponga l'estinzione di
tutti i giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria,
anche se relativi a situazioni di diritto soggettivo;
        che tale premessa interpretativa contrasta con l'orientamento
consolidato  della  giurisprudenza  di legittimita', secondo la quale
l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, si uniforma ai
generali criteri in tema di riparto della giurisdizione, cosicche' la
previsione, contenuta nel comma 2, di estinzione dei giudizi pendenti
dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  non  puo'  intendersi
riferita alle controversie nelle quali - come nel giudizio a quo - si
verta in tema di diritti soggettivi;
        che  alla  stregua di tale interpretazione restano superati i
dubbi di costituzionalita' prospettati nell'ordinanza di rimessione;
        che la difforme interpretazione da cui muove il rimettente e'
puramente assertiva senza essere sorretta da alcuna motivazione;
        che,  pertanto, avuto riguardo all'erroneita' del presupposto
interpretativo,  la  questione va dichiarata manifestamente infondata
in relazione a tutti i profili sollevati.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 2,  della  legge 23
agosto   1988,  n. 391  (Norme  sull'amministrazione  straordinaria),
sollevata  dal  tribunale  di Cagliari, in riferimento agli artt. 25,
primo   comma,   e   102,  secondo  comma,  della  Costituzione,  con
l'ordinanza in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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