N. 92 ORDINANZA 23 - 31 marzo 2000

Ordinanza 23-31 marzo 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Competenza  e  giurisdizione  civile  -  Controversie  in  materia di
contributi  di  bonifica  -  Competenza  del  tribunale in materia di
imposte   e   tasse  -  Omessa  previsione  ovvero  esclusione  della
competenza  del  giudice di pace Definizione della questione relativa
alla competenza da parte dello stesso giudice di pace rimettente, con
esaurimento  del  suo  potere  decisorio  -  Conseguente  difetto  di
rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 7 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

    Nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9 del
codice  di  procedura  civile  promossi  con  ordinanze  emesse il 31
dicembre 1998 (n. 5 ordinanze) ed il 20 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze)
dal  giudice  di  pace  di Otranto, il 20 gennaio 1999 dal giudice di
pace di Maglie, il 20 gennaio e il 18 maggio 1999 dal giudice di pace
di  Otranto, rispettivamente iscritte ai nn. da 147 a 155, 196, 231 e
432 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 11, 14, 17 e 37, prima serie speciale, dell'anno
1999;
    Visti gli atti di costituzione del consorzio di bonifica Ugento e
Li Foggi, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
    udito  nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'avv.to  Giovanni  Compagno  per il consorzio di bonifica
Ugento  e  Li  Foggi  e  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Ritenuto  che il giudice di pace di Otranto, con undici ordinanze
emesse  rispettivamente il 31 dicembre 1998, il 20 gennaio 1999 ed il
18   maggio   1999,   in   altrettanti   giudizi  aventi  ad  oggetto
l'accertamento  dell'illegittimita'  della  pretesa  di  pagamento di
somme  richieste  a  titolo di contributo di bonifica e la domanda di
ripetizione  di  importi corrisposti al medesimo titolo, ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7 del codice di
procedura  civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la
competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia
di  contributi  di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice
di  procedura  civile, nella parte in cui estende a tali controversie
la  competenza  del  tribunale  in  materia  di  imposte  e tasse, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione;
        che,  premesso  di  aver gia' affermato la propria competenza
con  sentenza  non  definitiva,  il giudice rimettente sostiene che i
contributi  di  bonifica, pur essendo strutturati giuridicamente come
un'imposta,   non   avrebbero   natura  tributaria,  in  quanto,  pur
costituendo  una  forma  di concorso al finanziamento di un'attivita'
svolta  dai  consorzi  nell'interesse della collettivita', hanno come
presupposto   il   collegamento  tra  la  spesa  sostenuta  dall'ente
impositore per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica
ed  il  vantaggio  diretto  e  specifico  che  ne deriva per il fondo
onerato;
        che invece, secondo il giudice a quo la sentenza 23 settembre
1998,   n. 9493  delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  cassazione,
riconoscendo  natura tributaria alla prestazione in esame e facendola
cosi'  rientrare nella competenza del tribunale in materia di imposte
e tasse, determinerebbe, in assenza degli elementi che caratterizzano
le  entrate  tributarie,  un'ingiustificata disparita' di trattamento
tra  i  proprietari  di  fondi inclusi nei comprensori di bonifica ed
altri  soggetti  che  facciano valere in giudizio pretese di identico
valore;
        che,   inoltre,   sarebbe  ravvisabile  la  violazione  della
garanzia   del   giudice  naturale  e  lo  "sviamento"  della  tutela
giurisdizionale  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione, in
quanto  sarebbe precluso ai consorziati, indipendentemente dal valore
della  controversia,  l'esercizio della facolta' di stare in giudizio
personalmente  (art. 82  cod.  proc. civ.), di farsi rappresentare da
qualsiasi  persona  munita  di  mandato,  anche  priva  di cognizioni
tecnicogiuridiche   (art. 317   cod.  proc.  civ.),  e  di  avvalersi
dell'esenzione  da  imposte,  spese,  tasse  e diritti (art. 46 della
legge  21  novembre 1991, n. 374), determinandosi inoltre un aggravio
di  lavoro  per  i  tribunali,  nonche' una disparita' di trattamento
impositivo,  in  quanto  l'obbligo di contribuzione non riguarderebbe
tutti  i  fondi inclusi nel comprensorio di bonifica ne' tutti quelli
che traggono beneficio dall'attivita' del consorzio;
        che  in  alcuni dei giudizi dinanzi alla Corte e' intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha eccepito in via
pregiudiziale     l'inammissibilita'     della    questione,    volta
esclusivamente  ad  ottenere un chiarimento in ordine alla natura dei
contributi  di  bonifica,  sostenendo  nel  merito che, al pari delle
imposte,  essi  costituiscono prestazioni imposte per legge, e che la
ripartizione  della  competenza tra i giudici non incide sulla tutela
giurisdizionale  nei  confronti  della  pubblica amministrazione, ne'
sulla  garanzia  del  giudice naturale, mentre la maggiore onerosita'
delle  forme  prescritte per il procedimento dinanzi al tribunale non
pregiudica la difesa dei contribuenti, e la celerita' dei giudizi non
trova copertura nell'art. 97 della Costituzione;
        che  si  e'  inoltre  costituito  il  Consorzio convenuto nei
giudizi   principali,  il  quale  ha  eccepito  l'inammissibilita'  e
l'infondatezza   delle   questioni  di  legittimita'  costituzionale,
sostenendo  che  i  contributi  di  bonifica costituiscono un tributo
speciale,  imposto  dalla  legge per il finanziamento di una funzione
pubblica  necessaria e determinato con criteri diversi dalle leggi di
mercato,  e  che  la sottrazione alla competenza del giudice, oltre a
riguardare    un    numero    indefinito   di   controversie,   trova
giustificazione   nell'opportunita'   di   evitare  che  controversie
attinenti  alla  provvista  finanziaria  degli  enti  pubblici  siano
affidate a giudici privi di adeguata preparazione e professionalita';
        che  il giudice di pace di Maglie, con ordinanza emessa il 20
gennaio  1999, ha sollevato, in giudizi aventi il medesimo oggetto di
quelli  pendenti  dinanzi  al  giudice  di pace di Otranto, la stessa
questione   di  legittimita'  costituzionale,  precisando  anch'egli,
peraltro,  di  aver gia' affermato la propria competenza con sentenza
non definitiva;
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, svolgendo difese analoghe a
quelle proposte nei giudizi promossi dal giudice di pace di Otranto;

    Considerato  che  i Giudici di pace di Otranto e Maglie dubitano,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 della Costituzione,
della  legittimita' costituzionale dell'art. 7 cod. proc. civ., nella
parte  in cui non prevede la competenza del giudice di pace in ordine
alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9
cod.   proc.   civ.,   nella  parte  in  cui  estende  alle  medesime
controversie  la  competenza  del  tribunale  in materia di imposte e
tasse;
        che l'identita' delle norme impugnate, delle censure proposte
e  dei  principi  costituzionali invocati rende opportuna la riunione
dei giudizi;
        che le questioni sollevate dai giudici rimettenti hanno tutte
ad   oggetto   la   ripartizione  della  competenza  in  ordine  alle
controversie in materia di contributi di bonifica;
        che,  peraltro,  nelle ordinanze di rinvio i giudici a quibus
precisano di aver gia' affrontato, nei medesimi giudizi, la questione
relativa  alla  competenza  e  di  aver  affermato,  con sentenza non
definitiva, la natura extratributaria dei contributi di bonifica, con
la  conseguente  esclusione  della speciale competenza del tribunale,
prevista  dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause in
materia  di  imposte  e tasse, e l'applicazione del criterio generale
previsto  dall'art. 7,  primo  comma,  cod. proc. civ., in virtu' del
quale i giudici rimettenti hanno dichiarato la propria competenza per
valore;
        che  l'intervenuta  definizione della questione di competenza
con  provvedimenti non suscettibili di revoca nei giudizi principali,
si  risolve,  in  parte  qua nell'esaurimento del potere decisorio da
parte  di  giudici  rimettenti,  in  ordine  alle  norme  applicabili
all'oggetto  delle  controversie  sottoposte  al loro esame, rendendo
quindi  manifestamente  inammissibili  per  difetto  di  rilevanza le
questioni di legittimita' costituzionale dagli stessi sollevate (cfr.
ordinanza n. 144 del 1999, ordinanza n. 94 del 1999).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 9 del codice
di  procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
53,  97  e  113  della Costituzione, dai Giudici di pace di Otranto e
Maglie con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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