MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2000 

Applicazione della normativa sulla disciplina della pesca a strascico
nelle tre miglia dalla costa.
(GU n.90 del 17-4-2000)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto   il  regolamento  di  esecuzione  della  suddetta  legge  n.
963/1965,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  18 settembre  1989,  n.  454,  recante
disciplina  della  pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa nei
compartimenti da Rimini a Trieste;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio 1995 recante disciplina
delle licenze di pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  1626/94  del Consiglio recante misure
tecniche di conservazione delle risorse della pesca in Mediterraneo;
  Considerato che la licenza per la pesca costiera locale consente di
esercitare  l'attivita'  nel compartimento di iscrizione della nave e
nei compartimenti immediatamente contigui;
  Ritenuto  che, in attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri
dell'Unione  europea  sulle  pesche speciali in attuazione del citato
regolamento  1626/94, la disciplina della pesca a strascico nelle tre
miglia  dalla costa va interpretata alla luce dei principi in materia
di  licenze  di  pesca  e  del  relativo sistema di abilitazione alla
pesca;
                              Decreta:
  In  attesa  delle  decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea  sulle pesche speciali in attuazione del regolamento 1626/94,
la disciplina della pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa di
cui   al   decreto   ministeriale   18 settembre  1989,  n.  454,  va
interpretata  alla luce dei principi in materia di licenze di pesca e
del  relativo  sistema  di  abilitazione,  nel  senso  che  le unita'
abilitate  alla  pesca costiera locale possono esercitare l'attivita'
nel  compartimento  di  iscrizione  della  nave  e  nei compartimenti
immediatamente contigui.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 11 aprile 2000
                                               Il Ministro: De Castro