1. La presente circolare e' stata redatta allo scopo di fornire i
necessari orientamenti per l'applicazione dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 109/1992, come sostituito dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 68, nonche' della direttiva n. 1999/10/CE, in
corso di recepimento, relativi alla dichiarazione della quantita'
degli ingredienti - in seguito detta QUID - che figurano nella
denominazione di vendita o sono posti in rilievo nell'etichettatura.
Si richiama al riguardo l'attenzione circa l'obbligo suddetto, che
riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente
presenti nei prodotti alimentari. Pertanto il QUID non si applica, ad
esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti
rispettivamente nel caffe' o nei succhi e nettari di frutta.
2. Sono esentati dall'obbligo del QUID:
a) gli edulcoranti e lo zucchero alle condizioni previste
all'allegato II, parte II, del decreto n. 109/1992 e successive
modificazioni;
b) le vitamine e i sali minerali oggetto di etichettatura
nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n. 77/1993 ovvero di
tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo n. 111/1992;
c) i prodotti alimentari ai quali non ancora si applica la
direttiva n. 79/112, quali i prodotti di cacao e di cioccolato
disciplinati dalla legge 30 aprile 1976, n. 351;
d) i prodotti alimentari di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo n. 109/1992.
A tal fine si richiama l'attenzione degli organi di controllo, per
quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri o da
Paesi non appartenenti all'Unione europea, che le norme di
etichettatura previste dalla direttiva n. 79/112/CEE e successive
modifiche ed integrazioni riguardano solo i prodotti destinati alla
vendita al consumatore (consumatore finale e collettivita'). Occorre,
pero', tener conto di quanto previsto agli articoli 14, commi quinto,
sesto e settimo, e 17, in quanto la relativa conformita', ai fini
dell'informazione dei consumatori, va garantita al momento della loro
immissione nel circuito distributivo per la vendita al consumatore
stesso.
3. L'indicazione del QUID e' obbligatoria nei seguenti casi:
A) qualora l'ingrediente di cui si tratta figuri nella
denominazione di vendita (es.: pasta all'uovo, yogurt alle fragole,
panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo);
B) qualora la categoria di ingredienti di cui si tratta figuri
nella denominazione di vendita (es.: Bastoncini di pesce impanati,
torta alla frutta, zuppa di pesce).
Per "categoria di ingredienti" si intende la designazione generica,
il cui uso e' consentito ai sensi dell'allegato 1 del decreto n.
109/1992, nonche' ogni analogo termine generico che, anche se non
figura in tale allegato, e' generalmente utilizzato per designare un
prodotto alimentare (es.: proteine vegetali, verdure, legumi, frutta,
cereali, pesce, molluschi, crostacei, frutti di bosco).
Se la denominazione di vendita identifica un prodotto composto,
senza porre in evidenza alcun ingrediente (es.: torrone) non e'
richiesta alcuna indicazione percentuale di ingredienti, mentre nel
caso del torrone alle mandorle o alle nocciole e' richiesta
l'indicazione della percentuale di mandorle o di nocciole.
Quando nella denominazione di vendita figura un ingrediente
composto (es.: la crema nel biscotto alla crema) deve essere indicata
la percentuale di tale ingrediente (crema <$ $>%). La menzione della
farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni, tuttavia,
non comporta l'obbligo del QUID (es.: biscotto farcito, olive
farcite, pasta fresca con ripieno) in quanto nessun ingrediente viene
specificato.
Qualora, poi, sia indicato anche un ingrediente dell'ingrediente
composto, di esso va indicata altresi' la percentuale (es.: wafer con
crema alle nocciole: crema alle nocciole <$ $>% - nocciole <$ $>%).
In tal caso, la percentuale delle nocciole puo' essere calcolata
con riferimento all'ingrediente composto.
Si rilevano sul mercato prodotti alimentari che sono
commercializzati con denominazioni di vendita che non fanno
riferimento ad alcun ingrediente particolare, quale il "surimi", che
e' un prodotto della pesca ottenuto generalmente da merluzzo di
Alaska ma anche da altre specie di pesce. Questo prodotto viene
generalmente utilizzato quale ingrediente di preparazioni alimentari.
Per la corretta applicazione del QUID occorre riferirsi ai seguenti
principi:
1) la denominazione "surimi", anche se con riferimento ad una
specie di pesce, non comporta l'obbligo di indicazioni percentuali
trattandosi di prodotto destinato a lavorazione industriale e
costituito essenzialmente da quel pesce;
2) l'impiego del surimi nella produzione di preparazioni
alimentari a base di surimi comporta l'obbligo dell'indicazione
percentuale del surimi e, se viene evidenziata la specie ittica, va
indicata la percentuale anche di questa.
Si ritiene altresi' utile evidenziare che la messa in evidenza di
un ingrediente composto nella denominazione di vendita di un prodotto
finito non comporta necessariamente l'obbligo della sua designazione
con lo stesso nome nell'elenco degli ingredienti. Esempio: la crema
alle nocciole, di cui all'esempio precedente, puo' figurare,
nell'elenco degli ingredienti dei "wafers con crema di nocciole", sia
con il suo nome - crema di nocciole - sia mediante l'elencazione dei
singoli ingredienti che la compongono.
Altro esempio: biscotto al cioccolato fondente. Nell'elenco degli
ingredienti il cioccolato puo' figurare sia con la parola "cioccolato
fondente" sia mediante l'elencazione dei suoi ingredienti.
Giova tuttavia ricordare che l'ingrediente composto, quando risulta
utilizzato in quantita' superiore al 25%, deve essere menzionato
sempre mediante la elencazione dei suoi componenti. Nel caso di una
torta a base di confettura di albicocche (30%), nell'elenco degli
ingredienti della torta, dopo la menzione della "confettura di
albicocche" bisogna indicare tutti gli ingredienti della confettura
(zucchero, albicocche, ecc.) e con la menzione del 30%, a meno che
detta percentuale non figuri nella denominazione di vendita accanto
alla dicitura "confettura di albicocche". In quest'ultimo caso
nell'elenco degli ingredienti della torta puo' essere omessa
l'indicazione "confettura di albicocche" e gli ingredienti di
quest'ultima diventano ingredienti della torta da menzionare in
ordine ponderale decrescente;
C) qualora l'ingrediente sia generalmente associate dal
consumatore alla denominazione di vendita.
Questa fattispecie trova raramente applicazione, in quanto e'
residuale rispetto alle altre previsioni. Pertanto non deve condurre
automaticamente ad associare ad ogni denominazione di vendita un
ingrediente specifico con la conseguenza di renderlo sempre
obbligatorio.
Si riferisce, infatti, a quei prodotti che sono presentati al
consumatore con nomi consacrati dall'uso, non accompagnati da
denominazioni descrittive. In tal senso, un criterio che consenta di
determinare gli ingredienti che possono essere abitualmente associati
a detti prodotti e' il riferimento agli ingredienti principali, di
particolare valore per la composizione del prodotto e che il
consumatore si aspetta comunque di trovare nel prodotto, a condizione
pero' che non rientrino in una delle esenzioni previste.
Due esempi di chiarimento. I biscotti savoiardi sono
particolarmente caratterizzati dalla presenza di uova, che il
consumatore e' portato ad associare alla denominazione del biscotto,
anche se le uova non sono poste in rilievo nell'etichettatura, ma
indicate solo nell'elenco degli ingredienti. In tal caso va indicata
la percentuale di uova utilizzate.
Lo strudel e' un prodotto dolciario nel quale il consumatore si
aspetta la presenza di frutta (mela o altro frutto). Se il frutto e'
posto in evidenza direttamente dal produttore nell'etichettatura
"strudel di mele", non v'e' dubbio che ricorrono le condizioni per la
sua indicazione. Ma anche in mancanza di specifico riferimento
l'indicazione della quantita' di frutta va menzionata.
Lo stesso vale per le carni in scatola; qualunque sia la
denominazione di vendita utilizzata, il consumatore associa al
prodotto la presenza di carne, di cui occorrera' fornire la
quantita'.
L'obbligo invece non sussiste nel caso di prodotti fabbricati
essenzialmente o totalmente a partire da un solo ingrediente (es:
prodotti di salumeria, polenta, gorgonzola) o da una sola categoria
di ingredienti (es.: latticini). Per questi prodotti, se composti
anche da altri ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola al
mascarpone) l'obbligo dell'indicazione del QUID riguardera'
esclusivamente l'ingrediente diverso da quello fondamentale;
d) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo
in rilievo con parole, immagini o con una rappresentazione grafica.
Tale esigenza si applichera':
1) quando un ingrediente e' messo in rilievo nell'etichettatura
di un prodotto alimentare, in luogo diverso da quello ove figura la
denominazione di vendita, con indicazioni del tipo:
al burro;
con panna;
alle fragole;
con prosciutto,
ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per
richiamare su di esso l'attenzione dell'acquirente, anche se non
figura nella denominazione di vendita.
Ne sono esempi: un prodotto dolciario da forno, con un'immagine o
un'illustrazione ben visibile, che pone in evidenza la presenza di
pezzettini di cioccolato;
2) quando una rappresentazione grafica e' utilizzata per
enfatizzare selettivamente uno o piu' ingredienti. Esempi:
a) immagine o disegno di una mucca per mettere in rilievo
ingredienti di origine lattiero-casearia: latte, burro;
b) pesci una zuppa di pesce o una insalata di mare con la messa
in evidenza solo di alcuni (crostacei, aragosta, ecc.): va menzionata
la quantita' di tutti i pesci evidenziati.
Tale disposizione non va applicata:
a) quando l'immagine rappresenta il prodotto alimentare venduto,
ovvero quando una rappresentazione grafica e' destinata a suggerire
come preparare il prodotto (illustrazione del prodotto presentato
assieme ad altri prodotti che possono accompagnarlo), a condizione
che l'illustrazione sia inequivocabile e non metta in evidenza in
altro modo il prodotto venduto e/o alcuni dei suoi ingredienti;
b) quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti del
prodotto, senza metterne in rilievo uno. Esempio: rappresentazione
grafica di tutte le verdure usate in un minestrone o di tutti i pesci
usati in una insalata di mare o delle specie di frutta in uno yogurt
alla frutta;
c) quando si tratta di una preparazione alimentare e la
rappresentazione grafica illustra le modalita' di preparazione,
conformemente alle istruzioni per l'uso;
d) quando l'immagine non e' destinata a enfatizzare la presenza
di un ingrediente e rappresenta solo una raffigurazione
paesaggistica, quali un campo di frumento o delle spighe sulle
confezioni di pasta alimentare o di prodotti da forno;
E) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia
essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo
dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la denominazione
di vendita o per l'aspetto.
Tale disposizione mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in
quegli Stati membri dove la composizione di certi prodotti e'
regolamentata e/o dove i consumatori associano certi nomi ad una
composizione specifica. Per questo motivo la gamma di prodotti che
puo' rientrare in questa disposizione e' molto limitata e riguarda
esclusivamente quei prodotti che differiscono nella composizione tra
un paese e l'altro, ma che sono venduti con lo stesso nome o con nomi
similari.
Perche' una bibita possa essere denominata "Aranciata" occorre che
sia prodotta con una determinata quantita' di succo di arancia, che
varia da Paese a Paese. Onde evitare che il consumatore possa essere
tratto in errore nella scelta del prodotto, in relazione
all'ingrediente essenziale, l'indicazione della quantita' di succo
utilizzato e' obbligatoria. Tale regola, comunque, in Italia, si
applica gia' da anni e non rappresenta, quindi, una novita'.
L'indicazione del QUID non e' obbligatoria nei seguenti casi:
1) Ingrediente o categoria di ingrediente di cui e' indicata la
quantita' di prodotto sgocciolato.
L'art. 9, comma 7, del decreto n. 109/1992 dispone che:
a) se un prodotto alimentare solido e' immerso in un liquido di
copertura, nell'etichettatura devono figurare la quantita' del
prodotto preconfezionato e quella del prodotto sgocciolato;
b) per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti,
eventualmente mescolati fra loro anche se congelati, o surgelati:
acqua, acqua salata, aceto, succhi di frutta e ortaggi nei casi
delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenente
sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti.
I prodotti la cui etichettatura comporta l'indicazione della
quantita' totale e della quantita' di prodotto sgocciolato, sono
esentati dall'obbligo di una dichiarazione quantitativa distinta, in
quanto la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti
puo' essere dedotta dai pesi indicati.
Esempio: Pesche allo sciroppo (<$ $> g - sgocciolato <$ $> g).
Quando l'etichettatura dei prodotti presentati in un liquido di
copertura non contemplato nell'art. 9, comma 7, contiene, come
indicazione volontaria, una dicitura relativa alla quantita' di
prodotto sgocciolato, l'indicazione del QUID non e richiesta.
Esempio: Tonno all'olio (<$ $> g - sgocciolato <$ $> g).
Ora mentre per i prodotti di cui all'art. 9, comma 7, e'
obbligatorio il doppio peso (totale e sgocciolato), negli altri casi
(prodotti all'olio, alle acquaviti, ecc.) puo' essere indicato o il
doppio peso o la percentuale dell'ingrediente di cui si tratta.
Nel caso di "ciliegie in alcool o acquavite", poiche' l'elemento
caratterizzante e' dato dalle ciliegie e non dall'alcool o
dall'acquavite, l'indicazione QUID deve riguardare le ciliegie.
Nel caso di preimballaggi contenenti acquavite di pera Williams e
relativa pera, non e' necessario indicare il doppio peso ne' il QUID,
perche' la pera e' solo di decorazione, non essendo destinata al
consumo.
I formaggi freschi a pasta filata, invece, confezionati in liquido
di governo all'origine riportano solo l'indicazione della quantita'
di prodotto sgocciolato: per essi non si pone il problema del doppio
peso. Si ritiene utile chiarire che non e' prescritto alcun obbligo
di indicazione della quantita' all'origine, se l'operatore non puo'
preparare i preimballaggi a gamme unitarie costanti. L'art. 23 del
decreto legislativo n. 109/1992, infatti, precisa che le indicazioni
obbligatorie devono figurare con le modalita' previste dalle norme
generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e cioe'
secondo lo stesso decreto n. 109/1992, che all'art. 9, comma 9, e
all'art. 3, comma 3, prevede la possibilita' di applicare il
talloncino del peso e del prezzo al momento della vendita, a meno che
il prodotto non venga pesato alla presenza dell'acquirente.
La dicitura "da vendersi a peso", non richiesta da alcuna norma, e'
superflua, in quanto, come per qualsiasi altra indicazione
obbligatoria, la quantita' deve, in ogni caso, figurare sull'unita'
di vendita all'atto della esposizione per la vendita a libero
servizio, a cura del venditore se non e' stata apposta dal
confezionatore (art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
109/1992).
2) Ingredienti o categorie di ingredienti la cui quantita' deve
gia' figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie.
Per il momento tale disposizione si applica ai succhi e nettari di
frutta, alle confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni;
successivamente ai prodotti di cacao e di cioccolato, quando sara'
modificata la direttiva comunitaria.
3) Ingrediente o categoria di ingredienti in piccole dosi come
aromatizzante.
Tale deroga e' applicabile indipendentemente dalla presenza o meno
sull'etichetta di una rappresentazione grafica. Resta inteso che
l'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni relative
all'uso del termine "aroma" (art. 6 del decreto legislativo n.
109/1992).
La deroga non e' limitata agli aromi; si applica ad ogni
ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi
per aromatizzare un prodotto alimentare (per esempio aglio, piante ed
erbe aromatiche o spezie in qualsiasi prodotto utilizzati, bevande
analcoliche di the', vini e vini liquorosi nei prodotti di
salumeria).
Il concetto di "piccole dosi" va valutato in relazione
all'ingrediente utilizzato e al suo potere aromatizzante (per
esempio: patatine al gusto di gamberetti, pomodori pelati con foglia
di basilico, caramella al limone, maionese al limone, risotto allo
zafferano o al tartufo).
Si ritiene utile precisare che il regolamento CEE del Consiglio n.
1576/89 stabilisce le denominazioni di vendita dei liquori di frutta
e di piante, che possono essere ottenuti anche a partire solamente da
aromi e non necessariamente da frutta o da piante. Per tali prodotti
non e', pertanto, richiesta l'indicazione del QUID.
4) Ingredienti le cui quantita' sono distintamente indicate.
Taluni prodotti costituiti da due o piu' ingredienti sono posti in
vendita con l'indicazione in etichetta delle rispettive quantita',
pur costituendo un'unica unita' di vendita. In tal caso non e'
richiesta anche l'indicazione del QUID. Ne e' esempio lo yogurt ai
cereali, di cui sono indicate le quantita' di yogurt (150 g) e di
cereali (15 g).
5) Ingrediente o categoria di ingredienti che, pur figurando
nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare la scelta
del consumatore, per il fatto che la variazione di quantita' non e'
essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne' e' tale da
distinguere il prodotto da altri prodotti simili.
Tale disposizione prevede l'esenzione dell'obbligo di indicare il
QUID ne casi in cui la quantita' di un ingrediente indicato nel nome
di un prodotto alimentare non influenza la decisione del consumatore
di acquistare o meno il prodotto ovvero un prodotto invece che un
altro analogo. E' il caso di prodotti fabbricata essenzialmente a
partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in
denominazione.
L'esenzione si applica anche quando la stessa denominazione e'
ripetuta su piu' parti dell'imballaggio del prodotto. Non si applica
invece se il nome dell'ingrediente e' messo in rilievo e in
particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione di
vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente
sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi:
Liquori di frutta;
Concentrato di pomodoro;
Pasta di semola di grano duro;
Passata di pomodoro;
Gelati di ....... o a .......;
Cereali per la prima colazione;
Pasta di acciughe.
Anche nel caso di formaggi fusi, che sono prodotti a partire da
formaggi ed altri ingredienti lattieri e la cui etichettatura non
pone in evidenza la presenza di un particolare tipo di formaggio,
opera l'esenzione dall'obbligo del QUID.
6) Nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del decreto n.
109/1992.
Il QUID non e' richiesto, cioe', nel caso dei seguenti ingredienti,
utilizzati allo stato di:
a) miscugli di frutta o ortaggi;
b) miscugli di spezie o di piante aromatiche,
in cui nessun ingrediente abbia una predominanza di peso
significativa.
Modalita' di indicazione della quantita'.
1. La quantita' degli ingredienti e' calcolata sulla base della
ricetta momento della loro utilizzazione per la preparazione del
prodotto. Non va, quindi, verificata sul prodotto finito ma
analizzando la ricetta all'origine, cosi' come avviene per gli
ingredienti indicati in ordine ponderale decrescente.
L'indicazione della quantita' degli ingredienti trasformati puo'
essere accompagnata da diciture quali "equivalente
crudo/fresco/all'origine", che aiuterebbero il consumatore a
confrontare prodotti analoghi, nei quali gli ingredienti sono
incorporati in stati fisici diversi.
Nel caso di "tonno all'olio d'oliva", ad esempio, essendo il tonno
utilizzato previa cottura, la formulazione potrebbe essere la
seguente: "Tonno cotto x%, equivalente a ... g di tonno crudo".
Anche nel caso delle carni in scatola, essendo la carne utilizzata
previa cottura, la formulazione potrebbe essere la seguente: "carni
bovine cotte x% equivalente a ... g di carne cruda".
Le quantita' indicate nell'etichettatura designano la quantita'
media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti da citare.
Per quantita' media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti
si intende la quantita' dell'ingrediente o della categoria di
ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di
fabbricazione, tenendo conto delle variazioni che si producono nel
quadro della buona pratica di produzione.
L'indicazione del QUID deve accompagnare il nome dell'ingrediente
nella denominazione del prodotto o nell'elenco degli ingredienti. Per
i prodotti esentati dall'obbligo dell'indicazione degli ingredienti,
la quantita' deve figurare necessariamente nella denominazione di
vendita.
Qualora tale indicazione debba accompagnare la denominazione di
vendita, si evidenzia che non sono previste particolari modalita' di
indicazione oltre quanto espressamente detto. Se la denominazione di
vendita e' ripetuta piu' volte, detta indicazione puo' essere fornita
una sola volta e non necessariamente sulla facciata principale,
purche' riportata in maniera visibile e chiaramente leggibile.
2. Per i prodotti alimentari che nel corso del procedimento
tecnologico di preparazione perdono acqua a seguito di trattamento
termico o altro, il QUID rappresenta la quantita' dell'ingrediente o
degli ingredienti al momento della messa in opera rispetto al
prodotto finito. In un prodotto alimentare pluringredienti a base di
carne o di pesce o di formaggio, il QUID relativo a detti ingredienti
e' determinato nel momento in cui vengono adoperati.
3. Quando pero' la quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti
di cui va indicato il QUID supera il 100%, la loro percentuale va
sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli
ingredienti usati per la preparazione di 100 g di prodotto finito. In
un prodotto a base di carne, ad esempio, la percentuale di carne
utilizzata puo' risultare superiore al 100 % nel prodotto finito. In
tal caso si dira': "carne bovina 130 g per 100 g di prodotto finito".
Restano valide le disposizioni che prevedono diverse modalita' di
indicazione della presenza dell'ingrediente rispetto al prodotto
finito. Esempio: gli zuccheri nelle confetture di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 489, laddove e'
prescritto che gli stessi vanno indicati con la formula "zuccheri
totali ......% per 100 grammi di prodotto", proprio perche', come nel
caso precedente, la quantita' risulta superiore a quella
effettivamente impiegata.
4. Nel caso di ingredienti volatili, quale lo champagne nei
prodotti da forno, la quantita' percentuale e' indicata in funzione
del peso nel prodotto finito.
Nel caso di ingredienti concentrati o disidratati, ricostituiti al
momento della fabbricazione del prodotto finito, il QUID puo' essere
indicato in funzione del peso dell'ingrediente prima della
concentrazione o della disidratazione.
5. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta
acqua, la quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in
funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
Etichettatura nutrizionale.
L'indicazione della quantita' di un ingrediente, che e' anche
nutriente ai sensi del decreto legislativo n. 77/1993, non fa venir
meno l'obbligo dell'etichetta nutrizionale. Questa deve, comunque,
essere realizzata in conformita' a quanto prescritto da detto
decreto.
La dicitura, ad esempio, "ricco di fibra" comporta l'obbligo
dell'etichetta nutrizionale, in quanto la fibra e' un nutriente
contemplato dal decreto n. 77/1993 e puo' essere anche solo
componente di un prodotto alimentare; in quanto ingrediente, la fibra
e' altresi' oggetto di QUID. Pertanto, in etichetta possono figurare
due valori, uno complessivo (componente + ingrediente) ai fini
nutrizionali, e uno riferito solo all'ingrediente ai fini del QUID.
Problemi di carattere generale Con l'occasione si ritiene utile
fornire talune informazioni per la corretta applicazione del decreto
legislativo n. 109/1992 e delle altre regole di etichettatura
contenute in altri provvedimenti.
Preimballaggio e preincarto.
La definizione di prodotto preincartato, peraltro non prevista
dalla direttiva n. 79/112, e' stata introdotta allo scopo di
precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all'attivita'
di confezionamento negli esercizi di vendita, per la consegna diretta
all'acquirente o per la vendita a libero servizio. I prodotti
alimentari confezionati a tali condizioni, siano essi ermeticamente
chiusi o sigillati, siano essi semplicemente avvolti dall'involucro,
sono considerati "non preconfezionati" ai fini dell'etichettatura e,
pertanto, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 109/1992.
Sono state segnalate, poi, interpretazioni eccessivamente
soggettive da parte degli addetti alla vigilanza circa gli articoli
20 e 24 del decreto legislativo n. 109/1992 per quanto riguarda le
modalita' di presentazione del burro e della margarina. Tali articoli
hanno modificato le preesistenti norme, prevedendo che sia il burro
che la margarina destinati al consumatore possano essere
semplicemente preconfezionati senza alcun obbligo di chiusura
ermetica o di apposizione di sigilli. Tali obblighi, previsti dalle
preesistenti disposizioni, contrastavano con i principi di libera
circolazione delle merci nella Unione europea e non potevano essere
mantenuti solo per i prodotti nazionali.
Occorre prestare attenzione alla definizione di prodotto
preconfezionato, che e' molto ampia, nel senso che contempla anche i
prodotti parzialmente avvolti da un involucro, purche' tale da dover
essere manomesso per poter accedere al prodotto. A tal fine puo'
costituire valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di
chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del
contenitore.
Quando il legislatore ha voluto apportare, sia in ambito nazionale
che in ambito comunitario, una deroga a tale principio l'ha
espressamente prescritta, per cui la chiusura ermetica va richiesta
solo nei casi prescritti (es.: pasta alimentare, alimenti surgelati,
oli).
Per quanto riguarda gli oli, in particolare, giova evidenziare che
essi vanno venduti al consumatore conformemente a quanto prescritto
dall'art. 7 della legge n. 35/1968, modificato dall'art. 26 del
decreto legislativo n. 109/1992, cioe' preconfezionati in recipienti
ermeticamente chiusi in tutte le fasi commerciali. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di preimballaggi di contenuto superiore a 10
litri, anche se a partire da tale valore v'e' liberta' di gamma. Le
vendite di olio con prelevamenti da pasture, fusti, ecc., su
richiesta e alla presenza del cliente, sono da ritenersi vietate in
quanto non offrono le necessarie garanzie richieste dalla legge
suddetta.
Dicitura del lotto.
La direttiva CEE relativa al lotto e' una direttiva a se' stante,
che completa la direttiva n. 79/112 ma non e' compresa in essa. In
Italia detta direttiva e' stata inserita, con gli articoli 3 e 13,
nel decreto legislativo n. 109/1992.
Cio' comporta che, quando viene richiesta in specifiche direttive e
nelle relative norme di attuazione nazionali l'indicazione del lotto
oltre alle altre indicazioni previste dalla direttiva n. 79/112, il
lotto va riportato con le modalita' prescritte dal citato art. 13,
ivi compresi i casi di esenzione.
Nel caso, ad esempio, degli alimenti surgelati destinati al
consumatore, di cui al decreto legislativo n. 110/1992, e' stata
prevista l'indicazione del lotto, oltre alle indicazioni prescritte
in via generale per i prodotti alimentari. La norma va applicata in
coerenza con il decreto legislativo n. 109/1992, in modo che, quando
il termine minimo di conservazione e' espresso con giorno e mese, la
dicitura del lotto non e' richiesta. Lo stesso vale per i formaggi
freschi a pasta filata, di cui all'art. 23 del decreto n. 109/1992.
Il fatto che in tale articolo siano elencate tutte le indicazioni di
etichettatura non significa che lotto e data di scadenza debbano
figurare sempre e comunque. La norma va applicata in conformita' ai
principi generali previsti dal detto decreto e cioe':
se il prodotto e' destinato al consumatore e' richiesta
l'indicazione della data di scadenza e, di conseguenza, non e'
richiesta quella del lotto;
se il prodotto, invece, non e' destinato al consumatore, e'
richiesta l'indicazione del lotto e non quella della data di
scadenza, ai sensi dell'art. 17 del decreto n. 109/1992. Tuttavia, in
questo caso, il preimballaggio e' da ritenersi conforme se su di esso
e' riportata la data di scadenza in luogo del lotto.
Involgente protettivo.
L'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1982 (regolamento di
esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita
a peso netto delle merci) da', ai fini della determinazione della
tara, la definizione di involgente protettivo.
In tale articolo sono riportati taluni esempi di prodotti che non
rientrano, per loro natura, nel concetto di tara, quali i budelli
degli insaccati, lo spago e la corda che avvolge taluni formaggi come
il provolone, o l'incarto dei formaggi molli "nonche' ogni altro
involgente similare". In tale categoria di involgenti rientrano il
cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi
disossati, mortadelle ed altri salumi interi nei quali tali prodotti
vengono posti prima della pastorizzazione, nonche' la paraffina,
generalmente usata su taluni formaggi.
Si precisa, pertanto, che l'elencazione dei materiali e dei
prodotti suddetti e' solo esemplificativo.
Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente
protettivo e' data solo ed esclusivamente per definire il concetto di
tara, mentre il prodotto posto in un involucro e' un preimballaggio o
un preincarto, secondo i casi, ai sensi dell'art. 1 del decreto n.
109/1992.
Controllo della quantita' nominale.
1. Sono stati posti numerosi quesiti circa la relazione tra
l'applicazione del marchio CEE rappresentato dalla lettera "e" ed il
sistema di gamme previsto per talune categorie di prodotti a livello
comunitario.
Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che non sussiste
alcuna relazione tra marchio CEE e gamme disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 871/1982 e dal decreto legislativo n.
106/1992 nonche' gamme nazionali obbligatorie previste da norme
specifiche relative a singoli prodotti quali oli e birra.
Infatti il marchio CEE altro non e' che la dichiarazione di
conformita' delle modalita' di confezionamento dei prodotti alle
disposizioni previste dalla legge n. 690/1978 nonche' dei controlli
effettuati, per cui puo' essere riportato accanto all'indicazione
della quantita' di un prodotto rispondente ad un valore obbligatorio
nazionale (es. 0,66 L per la birra) o di un prodotto rispondente ad
un valore di libera scelta (es. 1000 g per il panettone).
Il sistema di gamme previsto a livello comunitario e' opzionale
(eccetto per i vini, l'alcool, le acqueviti, i liquori, gli amari e
le altre bevande spiritose), nel senso che, oltre ai valori previsti,
e' possibile servirsi anche di altri. Pertanto, qualora manchi, come
ad esempio per i gelati o i formaggi freschi, la gamma nazionale
obbligatoria, l'indicazione del marchio CEE non comporta l'obbligo di
indicare la quantita' secondo la gamma opzionale comunitaria.
Le gamme obbligatorie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 391/1980, diverse da quelle opzionali comunitarie, non
possono essere accompagnate dal marchio CEE, anche se il controllo
risulta effettuato ai sensi della legge n. 690/1978.
2. Circa il controllo della quantita' nominale e l'applicazione
delle prescritte tolleranze (scarti in meno), in relazione ad
accertamenti di infrazioni da parte degli organi di vigilanza
igienico-sanitaria, si precisa che:
a) il controllo sui prodotti confezionati a gamme unitarie
costanti (decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, legge 25 ottobre 1978,
n. 690, e decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391) nonche' quello sui prodotti confezionati a peso variabile
(unita' di vendita che sono per loro natura differenti l'una
dall'altra) non attengono alla vigilanza igienico-sanitaria. Essi
comportano in particolare verifiche all'origine che possono essere
effettuate solo dagli ispettori metrici, in relazione alla
specificita' della materia. A tal fine si richiama l'attenzione sul
disposto dell'art. 14 del decreto legislativo n. 123/1993 (controllo
ufficiale dei prodotti alimentari) che esclude espressamente dal
campo di applicazione il controllo metrologico sull'indicazione delle
quantita';
b) la quantita' indicata in etichetta e' quella determinata
all'origine ed e' un valore medio per i prodotti confezionati a gamme
unitarie costanti; il controllo, pertanto, va normalmente effettuato
all'origine. Quando nelle fasi commerciali viene rilevato uno scarto
in meno sul singolo preimballaggio, il prodotto e' da ritenersi
conforme se tale scarto e' nei limiti previsti dall'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980. Se lo scarto e'
superiore a quello tollerato, l'organo di vigilanza allerta l'Ufficio
metrico competente per territorio perche' provveda alle necessarie
verifiche presso il confezionatore, per accertare che abbia superato
il controllo statistico al riguardo. Il prodotto va sequestrato
quando lo scarto rilevato e' superiore al doppio di quello previsto
(art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980);
c) gli scarti in meno (tolleranze) sui contenuti degli imballaggi
preconfezionati, previsti all'art. 5, comma 1,lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 391/1980 e all'allegato 1 della
legge n. 690/1978 si applicano non solo sul contenuto totale dei
preimballaggi ma anche sulla quantita' di prodotto sgocciolato per i
prodotti alimentari immessi in un liquido di governo: dette
tolleranze non tengono ovviamente conto delle disposizioni piu'
specifiche di cui alle metodiche analitiche riconosciute. La
tolleranza del 10% sulla quantita' di prodotto sgocciolato, inoltre,
prevista all'art. 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1924, n.
2035, per le conserve alimentari di origine vegetale, e' da
considerarsi valida solo per tali prodotti, tenuto conto della loro
specificita';
d) ai prodotti, che sono stati confezionati a gamme di peso
variabili, si applicano le tolleranze tuttora valide previste
all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/1980, in quanto sono compatibili con le norme successivamente
emanate. Tali tolleranze, infatti, possono applicarsi solo ai
prodotti confezionati a gamme unitarie variabili;
e) l'art. 7 del citato decreto n. 391/1982 che prevede la sigla
di identificazione del lotto e' da ritenersi abrogato dall'art. 29,
comma 2, del decreto n. 109/1992 nella parte in cui prevede la
determinazione delle modalita' di indicazione. Poiche' non e'
possibile indicare tanti lotti quante sono le esigenze
(merceologiche, sanitarie o metrologiche), ogni dicitura di lotto
deve essere tale da soddisfarle tutte. Vale il principio, pertanto,
previsto all'art. 13 del decreto n. 109/1992, che esclude qualsiasi
tipo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche delle modalita'
di identificazione: il lotto e' apposto, infatti, sotto la diretta
responsabilita' del confezionatore;
f) in riferimento a quanto previsto all'art. 9, comma 9, del
decreto n. 109/1992, la quantita' riportata sugli imballaggi dei
prodotti soggetti a notevoli cali di peso e' quella apposta al
momento della esposizione per la vendita. In un'eventuale verifica
per la determinazione della quantita' occorre tener conto anche
dell'acqua residua della confezione. Detti prodotti, ivi compresi i
formaggi freschi a pasta filata, possono anche non riportare,
nell'etichettatura, l'indicazione della quantita', se sono venduti a
richiesta dell'acquirente e pesati alla sua presenza;
g) per i prodotti cotti o precotti, che sono confezionati prima
della cottura, per la determinazione della quantita' occorre tener
conto anche del liquido di cottura. Poiche' la quantita' menzionata
nella etichettatura e' determinata all'atto del confezionamento, il
relativo controllo deve tenerne conto. Si ritiene che in tal caso
l'acquirente vada adeguatamente informato che la quantita' menzionata
in etichetta contempli non solo la parte camea, ma anche il liquido
gelatinoso. Tale informazione va riportata in un punto evidente
dell'etichetta, perche' possa essere percepita immediatamente
dall'acquirente;
h) i prodotti della pesca congelati, destinati alla vendita ai
sensi dell'art. 16 del decreto n. 109/1992, sono generalmente
rivestiti di ghiaccio allo scopo di proteggere il prodotto da
contaminazioni e dalla disidratazione (bruciature da freddo). Detto
rivestimento di ghiaccio, usualmente chiamato "glassatura", pur non
essendo un liquido di governo, e' pur sempre tara. Va, pertanto,
detratto dal peso, al momento della vendita al dettaglio del prodotto
della pesca.
Ingredienti.
1. Gli ingredienti vanno determinati al momento della loro
utilizzazione e vanno menzionati col loro nome specifico, anche se
nel prodotto finito residuano in forma modificata. Viene spesso
segnalato che in talune analisi effettuate da laboratori pubblici
sono rilevati ingredienti non consentiti. Cio' e' dovuto
essenzialmente al fatto che taluni laboratori continuano ad applicare
il principio dell'elenco degli ingredienti verificato nel prodotto
finito, mentre la normativa vigente fa riferimento al momento della
loro utilizzazione. E' evidente che nel prodotto finito possono
essere rilevate delle modifiche anche sostanziali di cui va tenuto
conto; anche l'ordine ponderale decrescente puo' subire col processo
di produzione una sostanziale modifica.
Il corretto esame dell'elenco degli ingredienti e del suo ordine
ponderale decrescente puo' essere effettuato solo verificando
all'origine la loro utilizzazione.
2. Nel prodotto finito, inoltre, possono essere rilevate sostanze
non utilizzate: la loro presenza e' dovuta al fatto che sono
componenti naturali di altri ingredienti utilizzati, per cui, non
essendo considerate ingredienti, non vengono indicate. La presenza
del colorante E 100 negli gnocchi, ad esempio, puo' non essere dovuta
all'impiego di curcumina ma alla curcuma, di cui la curcumina e'
componente naturale.
3. La rilevazione, poi, di un tasso di umidita' superiore al 5% in
un prodotto finito, nel cui elenco degli ingredienti non figura
l'indicazione dell'acqua, puo' significare che siano stati utilizzati
solo ingredienti all'alto contenuto di umidita' (latte, uova, ecc.) e
per niente acqua. Per tale motivo l'acqua, non essendo ingrediente,
puo' non figurare nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito.
4. Il termine "zucchero", nella lista ingredienti, senza
qualificazione, identifica il saccarosio e le soluzioni acquose di
saccarosio, di cui alla legge n. 139/1980, mentre nel caso di
messaggi che pongono in rilievo l'assenza o il ridotto contenute di
zucchero, fermo restando l'obbligo di realizzare l'etichetta
nutrizionale, per zucchero (i) si intende il complesso degli zuccheri
(saccarosio, lattosio, fruttosio, maltosio, destrosio, sciroppo di
glucosio, ecc.).
Lingua.
Le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 109/1992 devono essere realizzate in lingua italiana,
ai sensi del successivo comma 2. E' stato chiesto se tale regola
debba applicarsi anche ai prodotti destinati all'industria, agli
artigiani, agli utilizzatori industriali.
Al riguardo si precisa che la direttiva CE n. 79/112 e, quindi,
anche il decreto legislativo 109/1992 si applicano ai prodotti
alimentari destinati al consumatore.
Il fatto che nel decreto legislativo siano prescritti alcuni oneri
di etichettatura a carico dei prodotti destinati all'industria (art.
17) non significa che tutto il provvedimento si applica anche
all'industria: il campo di applicazione rimane pur sempre delimitato
dai prodotti alimentari destinati come tali al consumatore.
Le esigenze prescritte all'art. 17 non hanno mai presentato
problemi in quanto risultano rispondenti alle esigenze dei mercati
internazionali. Gli addetti alla vigilanza, pertanto, non possono
sostituirsi alle aziende e pretendere che le informazioni in parola
vadano fornite in lingua italiana, se le aziende sono in condizione
di riceverle in qualsiasi lingua. Se un'azienda acquista un prodotto
in un altro paese con la documentazione redatta nella lingua
originaria o in lingua inglese, vuol dire che nel proprio ambito la
lingua in parola e' conosciuta e, quindi, le informazioni sono
assicurate.
Abrogazioni.
Un problema sollevato da piu' parti riguarda l'uso di insegne o
tabelle da esporre, a vario titolo, all'esterno dei negozi o nei
negozi stessi per informare il consumatore della vendita di "carni
fresche", di "carni congelate" o di "carni scongelate" con
l'indicazione della specie animale, o di altri alimenti, al solo
scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla diversa natura
dei prodotti in vendita in detti negozi.
Al riguardo si precisa che l'art. 16 del decreto n. 109/1992 ha
espressamente precisato le indicazioni obbligatorie che devono
figurare su tutti i prodotti destinati alla vendita frazionata ed i
casi in cui puo' essere elaborato un cartello. Per i prodotti
preconfezionati, poi, le indicazioni obbligatorie figurano sulle
singole unita' di vendita.
Fermo restando, quindi, l'obbligo di riportare sui prodotti esposti
per la vendita la denominazione di vendita accompagnata
dall'eventuale trattamento al quale sono stati sottoposti o allo
stato fisico in cui si trovano, l'esposizione sui muri o sulle pareti
di dette tabelle o insegne e' da ritenersi de facto abrogata
dall'art. 29 del decreto n. 109/1992.
Grappa.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 297/1997
vieta l'uso dei termini DOC, DOT, DOP e simili nei casi previsti al
comma 2, lettere a) e b). Il divieto in parola non e' stato
espressamente previsto anche per la lettera c), in quanto gia' insito
nel principio enunciato in tale lettera. Infatti la norma consente il
riferimento al vino DOC ma non l'uso di tale parola.
In altri termini e' consentita la denominazione di "Grappa dei
Colli Orientali del Friuli" ma non quella di "Grappa dei Colli
Orientali del Friuli DOC", di "Grappa di Barbera" ma non "Grappa di
Chianti DCCG".
Il Ministro: Letta