N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2000

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  3  marzo  2000  (del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri)
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
della   regione  Lazio  -  Prevista  determinazione  regionale  degli
interventi  da  realizzare e dei Paesi destinatari della cooperazione
decentrata  -  Denunciata  esorbitanza  dalle competenze regionali in
materia  di  cooperazione  allo sviluppo - Contrasto con le procedure
previste  dalla  legislazione  statale  - Invasione della sfera della
politica estera riservata allo Stato.
- Legge   regione   Lazio   2  febbraio  2000,  intero  testo  e,  in
  particolare, artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19.
- Legge, 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, commi 4 e 5; legge 15 marzo
  1997, n. 59.

    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
  e  difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e'
  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
(GU n.17 del 19-4-2000 )
    Contro  il  Presidente  della  giunta  della regione Lazio per la
  dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale  della  delibera
  legislativa  della  regione  Lazio  approvata  nella  seduta del 24
  novembre  1999  e con modifiche nella seduta del 2 febbraio 2000 (e
  trasmessa   al   Commissario  del  Governo  il  10 febbraio  2000),
  concernente   "iniziative   regionali   per  la  cooperazione  allo
  sviluppo,  per la collaborazione e la solidarieta' internazionale",
  e  in  particolare  dei  suoi  artt.  2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19, per
  esorbitanza  dalle competenze attribuite alle regioni in materia di
  cooperazione  allo  sviluppo  (violazione dell'art. 2, comma 4 e 5,
  legge 26 febbraio 1987 n. 49).

    1. - Nella  seduta  del  24 novembre  1999 il Consiglio regionale
  della   regione   Lazio  approvava  un  testo  di  legge  regionale
  concernente   "iniziative   regionali   per  la  cooperazione  allo
  sviluppo, per la collaborazione e la solidarieta' internazionale".
    Il Governo della Repubblica rinviava la deliberazione legislativa
  al  Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
  rilevandone  l'illegittimita' "in quanto nel suo complesso esorbita
  dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione
  allo  sviluppo dalla vigente legge 26 febbraio 1987, n. 49, materia
  costituente  parte  integrante della politica estera riservata allo
  Stato  ..."  e  segnalando, in particolare, alcune disposizioni che
  piu'   specificamente  invadevano  la  competenza  statale.      Il
  Consiglio   regionale   nella   seduta   del   2 febbraio  2000  ha
  riapprovato, a maggioranza assoluta, il precedente testo normativo,
  apportandovi  solo  alcune  modificazioni  che  non  sono  idonee a
  superare  le  censure  governative,  avendo  solo  attenuato ma non
  eliminato i vizi denunciati.

    2. - Il  testo  legislativo  regionale, invero, nel suo complesso
  esorbita  dalle  competenze  attribuite  alle regioni in materia di
  cooperazione  allo  sviluppo  dalla vigente legge 26 febbraio 1987,
  n. 49,  materia  costituente parte integrante della politica estera
  nazionale  riservata  allo Stato anche dalla recente legge 15 marzo
  1997,  n. 59, che conferisce funzioni e compiti alle regioni e agli
  enti locali.
    Infatti il testo regionale, in particolare negli artt. 2 e 6, sia
  pure  con  le modifiche e integrazioni apportate, e negli artt. 12,
  13   e  19,  prevedendo  la  realizzazione  di  iniziative  dirette
  regionali,   individuando   essa   i  soggetti  della  cooperazione
  internazionale, attribuendo alla regione la competenza a indicare i
  Paesi  destinatari  degli interventi di cooperazione decentrata con
  un semplice richiamo alle indicazioni del Governo, e prevedendo una
  autonoma  programmazione regionale delle iniziative di cooperazione
  internazionale  senza  l'indispensabile  rispetto  delle  procedure
  richieste  dalla  legislazione  statale  vigente, eccede, come gia'
  rilevato, dalle competenze regionali.
    Come  pure  precisato  anche  dalla  Corte  costituzionale  nella
  sentenza  n. 53  del  1996,  in base all'art. 2, commi 4 e 5, della
  legge  n. 49 del 1987, le regioni possono accedere all'attivita' di
  cooperazione  esclusivamente  avanzando proposte allo Stato al fine
  di svolgere alcune delle attivita' indicate nella legge stessa, con
  la  possibilita'  di  attuare  tali  attivita'  anche attraverso le
  proprie   strutture   pubbliche,  stipulando,  ove  sia  opportuno,
  apposite   convenzioni   con  il  Ministero  degli  affari  esteri.
  L'affidamento,  quindi,  della  competenza sostanziale alla regione
  viola  i  principi  dettati dal sopradescritto art. 2, commi 4 e 5,
  della  legge  n. 49  del 1987, integrando una lesione della riserva
  dello Stato in materia di politica estera.
    Inoltre  le  disposizioni  dettate  dall'art. 8,  sia pure con le
  modifiche   apportate,   prevedendo   iniziative   di  cooperazione
  internazionale  e di sviluppo di settori economici nei Paesi da cui
  provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, eccedono dalla
  competenza  regionale  invadendo la esclusiva competenza statale in
  materia di politica estera.
    Infine,  l'attivita'  di  collaborazione  prevista  dall'art. 10,
  comma   2,   puo'   espletarsi  solamente  previa  informazione  al
  competente Ministero degli affari esteri.
    Poiche'  le  disposizioni come sopra denunciate caratterizzano la
  legge  regionale  nel suo complesso, e' questa stessa che nella sua
  intierezza si presenta costituzionalmente illegittima.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
  deliberazione  legislativa  della  regione  Lazio 24 novembre 1999,
  quale  riapprovata  nella  seduta  del  2 febbraio  2000  di cui in
  epigrafe, e in particolare dei suoi artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19;
    Saranno  depositati:  il  testo  originario  e quello riapprovato
  della legge impugnata, con relativa comunicazione 10 febbraio 2000,
  il   provvedimento   di  rinvio  30 dicembre  1999  e  la  delibera
  18 febbraio 2000 del Consiglio dei Ministri.
        Roma, addi' 22 febbraio 2000.
        Il vice avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara
00C0228