N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1998

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1998, dalla Corte dei conti sez. giur.
per  la Regione Puglia sul ricorso proposto da Casavola Clelia contro
Provveditorato agli studi di Taranto
Pensioni  -  Ricorsi in materia di riscatto di servizi non di ruolo -
Termine  di decadenza di novanta giorni decorrenti dalla notifica del
provvedimento  - Ingiustificata diversa disciplina giuridica rispetto
alle  pretese  patrimoniali relative al rapporto di lavoro dipendente
presso  le  amministrazioni  pubbliche  soggette  solo a prescrizione
Riferimento  alla  ordinanza  della  Corte  n. 120/1991, di manifesta
infondatezza  di  questione  analoga, ritenuta superabile dal giudice
rimettente.
- Legge 15 febbraio 1959, n. 46, art. 6, comma 7.
- Costituzione, art. 3, comma 1.
(GU n.17 del 19-4-2000 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
  n. 2503/c   del  registro  di  segreteria,  proposto  dalla  sig.ra
  Casavola  Clelia  (nata  a Martina Franca il 28 febbraio 1932), non
  rappresentata   e   difesa,  contro  il  Ministero  della  pubblica
  istruzione   -   Provveditorato   agli   studi   di   Taranto;  per
  l'accertamento   del  diritto  al  riscatto,  computo,  riunione  e
  ricongiunzione  dei  servizi scolastici prestati anteriormente alla
  immissione in ruolo;     Udito alla pubblica udienza del 3 dicembre
  1998, il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli; non presente il
  rappresentante   dell'Amministrazione  della  pubblica  istruzione;
      Visto  il  ricorso  in epigrafe, con gli allegati;     Viste le
  conclusioni  scritte  in  data  24 dicembre  1986,  del Procuratore
  generale;      Esaminati  gli atti e i documenti tutti della causa;
      Considerato  che,  con atto del ricorso in data 10 luglio 1986,
  depositato  il 18 luglio 1986, nella segreteria della terza sezione
  giurisdizionale  per  le  p.c.  di  questa  Corte, la sig. Casavola
  Clelia  ha impugnato il provvedimento n. 2778 del 14 febbraio 1985,
  con il quale il Provveditorato agli studi di Taranto ha determinato
  il  trattamento  di  quiescenza  a decorrere dal 10 settembre 1983,
  sulla  base  di  un'anzianita' di 25 anni di servizio e di anni 1 e
  mesi 7  di  servizio  pre-ruolo  (in  tutto,  anni  27), escludendo
  dall'anzianita'  utile  a  fini pensionistici, anni  2 e mesi  7 di
  servizio  pre-ruolo  e  mesi 6  e  gg. 26  di  scuola sussidiata;
      Atteso che la ricorrente, in particolare, chiede ai sensi degli
  artt. 14 r.d. 703 del 27 giugno 1933 e 15 e 255 del t.u. 1092/1973,
  il  riconoscimento, il computo, la riunione e la ricongiunzione dei
  seguenti servizi scolastici:         a) anno scolastico 1952-1953 -
  Sussid.  Autorizzata  - mesi 6 e gg. 26;         b) anno scolastico
  1953-1954  -  Popolare,  con finanziamento statale;         c) anno
  scolastico   1955-1956  -  Popolare,  con  finanziamento  A.I.M.C.;
      con  relativa  liquidazione  dei  ratei  maturati dal giorno di
  effettivo collocamento in pensione;     Rilevato che, nella vigenza
  dell'art. 75  reg.  proc. (r.d. n. 1038/1933), abrogato dal' art. 6
  del  d.-l. n. 453/1993 (conv., con modif., nella legge n. 19/1994),
  il  Procuratore ha concluso, con atto scritto del 24 dicembre 1986,
  per  il rigetto del ricorso e, in subordine, per la irricevibilita'
  dello  stesso,  perche' proposto oltre novanta giorni dalla data di
  comunicazione  del decreto del Provveditorato agli studi di Taranto
  n. 4615  del  5 agosto  1983,  di  computo  del servizio pre-ruolo;
      Ritenuto:          che  con  il ricorso in questione la sig. ra
  Casavola Clelia ha, effettivamente, inteso impugnare il decreto del
  Provveditorato agli studi di Taranto n. 4615 del 5 agosto 1983, con
  il  quale  e' stato effettuato il computo del servizio pre-ruolo ai
  fini  dell'anzianita'  complessiva  di  servizio  utile a pensione,
  lamentandosi  l'esclusione  dei servizi pre-ruolo nei termini sopra
  indicati;          che  il  ricorso  e'  stato  proposto  a decorso
  compiuto  del  termine  di  novanta giorni, prescritto dall'art. 6,
  settimo  comma, seconda parte, della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
  per  l'impugnativa  del decreto di che trattasi, con cui sono stati
  ammessi  a  riscatto  anni  uno  e mesi sette di servizi pre-ruolo,
  sicche' dovrebbe dichiararsi l'irricevibilita' o l'improponibilita'
  del  gravame;          che  il collegio, tuttavia, ritiene di dover
  sollevare  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
  dell'art. 6,  settimo  comma,  nella  parte  in  cui  stabilisce il
  termine  di giorni novanta dalla comunicazione dei provvedimenti in
  materia di riscatto di servizi non di ruolo per l'impugnativa degli
  stessi - termine qualificato come perentorio e/o di decadenza dalla
  giurisprudenza     assolutamente     prevalente    delle    Sezioni
  giurisdizionali  della  Corte  dei  conti  (cfr.,  ex  multis: Sez.
  Lombardia  n. 343/C  del  17 novembre 1994; Sez. Sicilia n. 152 del
  12 febbraio 1982) - per violazione del principio di uguaglianza, ai
  sensi  dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;         che la
  questione  di legittimita' costituzionale, invero, oltre che essere
  rilevante  ai  fini della decisione del presente giudizio, e' anche
  non   manifestamente  infondata,  presentandosi  con  caratteri  di
  novita'  rispetto  a quella gia' risolta, nel senso della manifesta
  infondatezza,  dalla  ordinanza  n. 120  del 15 marzo 1991, essendo
  incontestabili  la  natura di diritto soggettivo patrimoniale della
  posizione   soggettiva   espressa   dal  riscatto  e  il  carattere
  paritetico,   e   non   autoritativo,  dei  relativi  provvedimenti
  amministrativi   ai   quali  e'  demandato  solo  di  accertare  la
  sussistenza  dei  presupposti  stabiliti dalla legge, in ordine sia
  alla  spettanza  del  diritto che alla misura, e che, pertanto, non
  trova  ragionevole  giustificazione  il differente regime giuridico
  del  termine  decadenziale  di  impugnazione  dei  provvedimenti de
  quibus rispetto a quello che caratterizza il termine prescrizionale
  per  azionare  le  pretese  patrimoniali  collegate  al rapporto di
  lavoro alle dipendenze delle pp.aa., stabilito in cinque anni (cfr.
  sent.  7 aprile  1981,  n. 50);          che  non  trova,  inoltre,
  ragionevole giustificazione il fatto della diversita' di disciplina
  per  quanto  concerne il temine di impugnativa previsto dalla legge
  7 febbraio  1979,  n. 29  per  la proposizione di gravami, soggetto
  soltanto   a  prescrizione,  attraverso  gli  atti  di  riunione  e
  ricongiunzione  di  servizi che sono istituiti simili al riscatto e
  produttivi  di  effetti analoghi sulla determinazione dell'an e del
  quantum del trattamento di pensione;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della  costituzione  e 23, secondo e terzo
  comma,  della  legge 11 marzo 1953, n. 87;     Dichiara rilevante e
  non   manifestamente   infondata   la   questione  di  legittimita'
  costituzionale  dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio
  1958,  n. 46,  nella  parte in cui stabilisce il termine di novanta
  giorni  per la impugnativa dei provvedimenti di riscatto in materia
  di  servizi  non  di  ruolo,  per  la violazione dell'art. 3, primo
  comma,  della  Costituzione;      Ordina  l'immediata  trasmissione
  degli  atti,  a  cura  della segreteria, alla Corte costituzionale,
  sospendendo   conseguentemente   il  processo  sino  all'esito  del
  giudizio  incidentale di costituzionalita';     Dispone che, a cura
  della   segreteria,   la   presente  ordinanza  sia  notificata  al
  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  alla  parte,  e  sia
  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato
  della  Repubblica.      Cosi'  provveduto  in Bari, nella Camera di
  Consiglio del 3 dicembre 1998.
                    Il presidente f.f.: De marco
                         L'estensore: Raeli
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