N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Nuova Formula '78 S.r.l. e Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega - Ingiustificate disparita' di trattamento derivanti dell'efficacia retroattiva e derogatoria della norma censurata - Violazione, sotto piu' profili, del principio di uguaglianza. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 25, comma 2 (recte: comma 2). - Costituzione, artt. 3 e 76.(GU n.17 del 19-4-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 1999 e vertente tra Nuova Formula '78 societa' cooperativa a responsabilita' limitata, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Borghese n. 2, presso lo studio dell'avv. Ludovico D'Amico, che la rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; opponente, e Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto mobiliare italiano, societa' per azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Bernini n. 10, presso lo studio dell'avv. Marisa Gentili, che lo rappresenta e difende giusta delega apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione; opposta. Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 1999 la societa' cooperativa Nuova Formula '78, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 133 del 1998 emesso dal tribunale di Civitavecchia in data 2 dicembre 1998 con il quale era stato ingiunto alla medesima societa' il pagamento della somma di L. 296.598.564, oltre interessi e spese, quale saldo passivo, alla data del 7 agosto 1998, del c/c n. 797, dalla stessa aperto presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, filiale di Civitavecchia. L'opponente contestava l'ammontare del credito vantato dalla banca, essendo stata calcolata la predetta somma senza tenere conto degli accordi intercorsi tra le parti anche per quanto riguardava il criterio di determinazione degli interessi. Alla prima udienza di trattazione del 10 novembre 1999 la banca riproponeva l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (gia' formulata in comparsa di costituzione e reiterata alla udienza di prima comparizione e la cui decisione era stata rinviata dall'allora istruttore alla successiva fase di trattazione); questo giudice si riservava di provvedere in ordine alla medesima istanza concedendo alle parti termine per note. In quelle depositate in data 10 dicembre 1999 la societa' opponente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche all'art. 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria (decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385), nella parte in cui, dopo aver sancito che e' demandato al C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio - stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, di talche' sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, testualmente prevede che: "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente". La norma, ad avviso dell'opponente, sarebbe in contrasto sia con l'art. 76 della Costituzione, non contenendo la legge delega (legge 24 aprile 1998, n. 128), in forza della quale e' stato emanato il decreto legislativo in questione, alcun riferimento alla regolamentazione dell'anatocismo, sia con l'art. 3 della Costituzione, dal quale e' desumibile un generale principio di ragionevolezza, se ed in quanto si ritenga la norma de qua dotata di efficacia retroattiva, non sussistendo motivi razionali che giustifichino tale diversita' di discipline. Osserva il giudice che la questione di legittimita' costituzionale, nei termini in cui e' stata prospettata, e' rilevante nel presente giudizio non solo ai fini della decisione sulla domanda giudiziale, ma anche per provvedere sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'Istituto Bancario San Paolo, e non e' manifestamente infondata. Sotto il primo profilo devesi, infatti, rilevare che, sebbene la norma denunciata presenti una formulazione equivoca e non contenga un'espressa previsione della retroattivita' delle disposizioni in essa contenute, tuttavia ben puo' essere interpretata in tal senso, ovvero nel senso di prevedere la validita' e l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo e fino all'adozione della delibera da parte del C.I.C.R. (che allo stato non risulta ancora intervenuta). Emerge, invero, dall'esegesi del testo normativo che la volonta' del legislatore e' stata quella di affermare e sancire ex lege la validita' e l'efficacia di "vecchie" clausole e convenzioni sulla capitalizzazione degli interessi che, alla luce della disciplina vigente all'epoca della loro stipulazione, erano invalide e tali sono state dichiarate dalla Corte di cassazione, in quanto in contrasto con il disposto dall'art. 1283 c.c. (cfr.: Cass. 12507/1999; Cass. 3096/1999; Cass. 2374/1999; Cass. 1417/1998; Cass. 1252/1998). Tale norma imperativa vieta che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producano interessi, salvo che intervenga una convenzione posteriore allo loro scadenza e sempreche' si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Orbene, poiche' nella presente controversia viene in considerazione un contratto di conto corrente stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo (29 aprile 1993) e tale contratto prevede (art. 7) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rectius sui saldi passivi, la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 25 citato, laddove sancisce la validita' e l'efficacia di simili clausole, e' rilevante ai fini della decisione che questo giudice deve assumere. Invero, per effetto della disciplina con esso introdotta le clausole contrattuali suddette (anche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame) sono pienamente valide ed efficaci, sicche' sussisterebbero tutti i presupposti per accedere alla richiesta di provvioria esecuzione. A diverse conclusioni dovrebbe, invece, pervenirsi qualora tale piu' recente disciplina sia ritenuta in contrasto con la Carta costituzionale: infatti, sulla scorta del riferito orientamento giurisprudenziale, la clausola relativa all'anatocismo e' nulla e, quindi, mancherebbero i presupposti per disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Questa, d'altro canto, neppure potrebbe essere limitata alla sola sorte, ritenendo questo giudice che debba essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui non e' consentita la provvisoria esecuzione parziale (cfr.: Cass. 2549/1976; nella giurisprudenza di merito v.: trib. Pistoia, ord. 12 ottobre 1994; trib. Milano, ord. 30 giugno 1994; trib. Macerata, ord. 12 febbraio 1993; trib. Torino, ord. 25 febbraio 1992; trib. Napoli, ord. 27 marzo 1991).
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 165/2000). 00C0314