N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1998

Ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1998 dal pretore di Venezia, sez.
distaccata  di  Dolo  nel  procedimento  penale  a carico di Gottardo
Giancarlo
Processo  penale - Procedimento davanti al pretore - Giudice che, per
la  ritenuta  gravita'  del  fatto, non abbia accolto la richiesta di
oblazione    presentata   dall'imputato   prima   dell'apertura   dal
dibattimento  -  Incompatibilita' alle funzioni di giudizio - Mancata
previsione - Contrasto con la legge di delega.
- P.P.N., art. 34.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.17 del 19-4-2000 )
                             IL PRETORE

    Nel procedimento n. 4603/97/r.g.;
    Preso atto che l'imputato ha presentato domanda di oblazione;
    Preso  atto  che  la  domanda  e' stata rigettata dal giudice che
  scrive per la gravita' del fatto;
    Preso  atto che il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di
  revoca dell'ordinanza che ha reietto la domanda di oblazione;
    Preso  atto  che anche tale istanza e' stata dalla stesso giudice
  reietta,  ribadite  le  ragioni  di  cui all'ordinanza di reiezione
  della domanda di oblazione;
    Preso  atto  che  l'art. 34  c.p.p.  non  prevede  quale  ipotesi
  d'incompatibilita'  a  procedere a dibattimento, quella del giudice
  che  abbia  rigettato  la  domanda di oblazione per la gravita' del
  fatto;
    Ritenuta tuttavia ipotizzabile un'incompatibilita' a procedere al
  dibattimento,  in  quanto  l'affermazione  della gravita' del fatto
  segue  ad  una  valutazione  non formale ma di contenuto, cosicche'
  appare   sacrificata   l'esigenza,   chiaramente   emergente  dalla
  direttiva  n. 67,  art. 2  legge-delega  n. 81/1987  di evitare che
  l'esame  del  merito  del  giudice  possa essere condizionato dallo
  svolgimento di una sua precedente attivita';
    Ritenuto   quindi   che   non  sia  manifestamente  infondata  la
  questione,  sollevata  dalla difesa, di legittimita' costituzionale
  dell'art.    34   c.p.p.   nella   parte   in   cui   non   prevede
  l'incompatibilita' a procedere a dibattimento del pretore che abbia
  rigettato  la  domanda di oblazione per la gravita' del fatto, dato
  l'ipotizzabile  contrasto  con  l'art. 76 della Costituzione per il
  mancato rispetto delle scelte compiute dal legislatore delegante;
    Ritenuto  che  il  giudizio non possa definirsi indipendentemente
  dalla  risoluzione della questione, in quanto con l'attuale art. 34
  c.p.p. il giudice che scrive dovrebbe procedere a dibattimento;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
  con  l'art.  76  Cost., la questione di legittimita' costituzionale
  dell'art.    34   c.p.p.   nella   parte   in   cui   non   prevede
  l'incompatibilita' a procedere a dibattimento del giudice che abbia
  rigettato la domanda di oblazione per la gravita' del fatto;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che a cura della cancelleria sia notificata all'imputato,
  al  suo  difensore,  al  p.m.  e  al  Presidente  del Consiglio dei
  Ministri  e  sia  comunicata  ai  presidenti  delle  due Camere del
  Parlamento.
        Dolo, addi' 12 ottobre 1998.
                          Il pretore: Piras
00C0318