N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1998
Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sez. distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Gottardo Giancarlo Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Giudice che, per la ritenuta gravita' del fatto, non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura dal dibattimento - Incompatibilita' alle funzioni di giudizio - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega. - P.P.N., art. 34. - Costituzione, art. 76.(GU n.17 del 19-4-2000 )
IL PRETORE Nel procedimento n. 4603/97/r.g.; Preso atto che l'imputato ha presentato domanda di oblazione; Preso atto che la domanda e' stata rigettata dal giudice che scrive per la gravita' del fatto; Preso atto che il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di revoca dell'ordinanza che ha reietto la domanda di oblazione; Preso atto che anche tale istanza e' stata dalla stesso giudice reietta, ribadite le ragioni di cui all'ordinanza di reiezione della domanda di oblazione; Preso atto che l'art. 34 c.p.p. non prevede quale ipotesi d'incompatibilita' a procedere a dibattimento, quella del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravita' del fatto; Ritenuta tuttavia ipotizzabile un'incompatibilita' a procedere al dibattimento, in quanto l'affermazione della gravita' del fatto segue ad una valutazione non formale ma di contenuto, cosicche' appare sacrificata l'esigenza, chiaramente emergente dalla direttiva n. 67, art. 2 legge-delega n. 81/1987 di evitare che l'esame del merito del giudice possa essere condizionato dallo svolgimento di una sua precedente attivita'; Ritenuto quindi che non sia manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa, di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere a dibattimento del pretore che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravita' del fatto, dato l'ipotizzabile contrasto con l'art. 76 della Costituzione per il mancato rispetto delle scelte compiute dal legislatore delegante; Ritenuto che il giudizio non possa definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione, in quanto con l'attuale art. 34 c.p.p. il giudice che scrive dovrebbe procedere a dibattimento;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere a dibattimento del giudice che abbia rigettato la domanda di oblazione per la gravita' del fatto; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria sia notificata all'imputato, al suo difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Dolo, addi' 12 ottobre 1998. Il pretore: Piras 00C0318