N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal tribunale di Treviso nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.P.S. e Fantin Rita Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182; modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.17 del 19-4-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.n.p.s., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6; Contro Fantin Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Galeotafiore, in forza di mandato a margine della memoria di costituzione di questo grado; Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 4 aprile 1996 l'I.n.p.s. proponeva appello avverso la sentenza n. 178/1996 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla pensionata Fantin Rita, aveva dichiarato il diritto della stessa di mantenere la pensione di reversibilita' integrata al minimo a far tempo dalla data del 1o ottobre 1983 e fino al riassorbimento per effetto della perequazione automatica, oltre ad interessi e rivalutazione. Deduceva l'appellante che, alla luce della normativa sopravvenuta, il giudizio doveva essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio. In corso di causa, si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. Il seguito del testo dell'ordinanza e' pefettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 176/2000). 00C0326