N. 8 ERRATA-CORRIGE 29 marzo 2000

Comunicato  della  cancelleria della Corte costituzionale relativo al
testo  del  conflitto  n. 8/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
prima serie speciale - Corte costituzionale, n. 14 del 29 marzo 2000.
(GU n.17 del 19-4-2000 )
    Si  comunica che il testo del ricorso citato in epigrafe, a causa
di   un   errore   materiale  nella  impaginazione,  deve  intendersi
pubblicato,  nella parte individuata dalla parola "agricolo", di pag.
59, alla parola "condizionato", di pagina 60, parte che deve pertanto
ritenersi espunta nella forma corretta che segue:
   "meramente patrimoniale, ma trova la sua radice nell'assetto delle
funzioni  amministrative  in materia di personale sanitario, e che e'
proprio  nell'assetto  che tali funzioni hanno ai sensi dello statuto
di  autonomia e delle norme di attuazione che la ricorrente Provincia
rinviene  le ragioni della propria contestazione, che si manifesta in
una   rivendicazione,   anche  sotto  questo  profilo,  di  autonomia
finzanziaria,  di  una  condizione  di  liberta'  nella  destinazione
istituzionale delle proprie risorse.
    In  definitiva,  la  pretesa  statale  e'  soltanto  il  riflesso
economico  dell'affermazione  di  un presunto onere di partecipazione
della  Provincia  alla  gestione  di  una  struttura statale, e di un
misconoscimento  delle diverse autonomie che lo statuto assicura alla
ricorrente Provincia.
    Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 ottobre 1999,
in  caso di "inadempienza" il Ministero del tesoro, "e' autorizzato a
trattenere  alle  regioni  e  province autonome interessate l'importo
dovuto,  a  valere  sulle  erogazioni  ad  esse  spettanti  sul Fondo
sanitario nazionale". E dato che la ricorrente Provincia non eccede a
tale  fondo  il  comma  2  dell'art. 1 ulteriormente specifica che lo
stesso  Ministero  "e'  autorizzato  a  trattenere l'importo dovuto a
valere  sulle  somme  ...  spettanti a qualsiasi titolo ed a versarlo
direttamente all'ARAN".
    Ora,  e'  evidente  che  l'infondatezza  della pretesa statale di
partecipazione  della  ricorrente  Provincia  agli  oneri di gestione
dell'ARAN  per  il  comparto sanitario comporta come propria naturale
conseguenza il travolgimento dell'intero meccanismo di determinazione
e  erogazione  di  tale  partecipazione,  ivi  ovviamente compreso il
meccanismo  sostitutivo  previsto  per  il  caso di mancato spontaneo
adeguamento da parte regionale.".
00C0359