N. 8 ERRATA-CORRIGE 29 marzo 2000
Comunicato della cancelleria della Corte costituzionale relativo al testo del conflitto n. 8/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale - Corte costituzionale, n. 14 del 29 marzo 2000.(GU n.17 del 19-4-2000 )
Si comunica che il testo del ricorso citato in epigrafe, a causa di un errore materiale nella impaginazione, deve intendersi pubblicato, nella parte individuata dalla parola "agricolo", di pag. 59, alla parola "condizionato", di pagina 60, parte che deve pertanto ritenersi espunta nella forma corretta che segue: "meramente patrimoniale, ma trova la sua radice nell'assetto delle funzioni amministrative in materia di personale sanitario, e che e' proprio nell'assetto che tali funzioni hanno ai sensi dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione che la ricorrente Provincia rinviene le ragioni della propria contestazione, che si manifesta in una rivendicazione, anche sotto questo profilo, di autonomia finzanziaria, di una condizione di liberta' nella destinazione istituzionale delle proprie risorse. In definitiva, la pretesa statale e' soltanto il riflesso economico dell'affermazione di un presunto onere di partecipazione della Provincia alla gestione di una struttura statale, e di un misconoscimento delle diverse autonomie che lo statuto assicura alla ricorrente Provincia. Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 ottobre 1999, in caso di "inadempienza" il Ministero del tesoro, "e' autorizzato a trattenere alle regioni e province autonome interessate l'importo dovuto, a valere sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale". E dato che la ricorrente Provincia non eccede a tale fondo il comma 2 dell'art. 1 ulteriormente specifica che lo stesso Ministero "e' autorizzato a trattenere l'importo dovuto a valere sulle somme ... spettanti a qualsiasi titolo ed a versarlo direttamente all'ARAN". Ora, e' evidente che l'infondatezza della pretesa statale di partecipazione della ricorrente Provincia agli oneri di gestione dell'ARAN per il comparto sanitario comporta come propria naturale conseguenza il travolgimento dell'intero meccanismo di determinazione e erogazione di tale partecipazione, ivi ovviamente compreso il meccanismo sostitutivo previsto per il caso di mancato spontaneo adeguamento da parte regionale.". 00C0359