Modifica dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 e successive modificazioni.(GU n.16 del 22-4-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Differimento dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15. 1. Nell'art. 1, comma 1, lettera a), le parole "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2000". 2. Nell'art. 1, comma 1, lettera b), le parole: "1o novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1o maggio 2000". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 24 dicembre 1999 GALAN