REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 60 

  Modifica  dei  termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5
maggio 1998, n. 20 e successive modificazioni.
(GU n.16 del 22-4-2000)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112
                        del 28 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Differimento dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5
   maggio  1998,  n.  20,  come  modificata  dall'art.  1 della legge
   regionale 6 aprile 1999, n. 15.
    1.  Nell'art. 1, comma 1, lettera a), le parole "31 ottobre 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2000".
    2. Nell'art. 1, comma 1, lettera b), le parole:
    "1o  novembre  1999"  sono  sostituite dalle seguenti: "1o maggio
2000".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 24 dicembre 1999
                                GALAN