COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000 

Direttive  per  il  contenimento  dell'inflazione.  (Deliberazione n.
30/2000).
(GU n.104 del 6-5-2000)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n.
373,  recante la definizione delle funzioni dei comitati soppressi ai
sensi  dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
visto  in  particolare  l'art. 5 che attribuisce a questo Comitato le
funzioni  gia'  proprie del CIP e non riservate dallo stesso articolo
ai Ministeri di settore;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430, che, in
attuazione  dell'art.  7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, prevede il
riordino  delle competenze di questo Comitato, tra l'altro demandando
al  Comitato  stesso  la definizione delle linee guida e dei principi
comuni  per le amministrazioni che esercitano funzioni di regolazione
dei  servizi  di  pubblica utilita' in settori non riconducibili alle
attribuzioni di apposite autorita';
  Vista  la propria delibera del 24 aprile 1996, recante "Linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
  Considerato  che  la politica tariffaria realizzata in applicazione
della   ricordata  delibera  del  24 aprile  1996  ha  consentito  di
mantenere  un tasso di crescita delle tariffe dei servizi di pubblica
utilita'  che  nel  periodo 1996-1999 e' risultato, nella media quale
rappresentata  dall'indice Istat dei prezzi controllati, inferiore al
tasso  di  crescita  dei  prezzi  al  consumo  per  la  collettivita'
nazionale;
  Considerato  che  questo  contributo  delle tariffe al contenimento
dell'inflazione   e'  imputabile  a  una  politica  tariffaria  delle
pubbliche  amministrazioni e delle autorita' indipendenti di cui alla
legge  14 novembre  1995,  n.  481,  che  ha  consentito di procedere
contemporaneamente  a  un primo riequilibrio dei prezzi relativi, con
una  discesa  consistente delle tariffe nei settori a redditivita' di
mercato  e  un  incremento  graduale  delle  tariffe  nei  settori in
deficit;
  Considerato che il progressivo ancoraggio della politica tariffaria
attuata  dal Governo al tasso di inflazione programmato ha costituito
un    elemento   fondamentale   della   strategia   di   contenimento
inflazionistico e di riequilibrio dei prezzi relativi;
  Ritenuto  di  assumere  l'impegno  a mantenere gli orientamenti che
hanno  fin qui guidato l'azione di Governo in campo tariffario, tesi,
nel   quadro  di  una  politica  economica  volta  ad  assicurare  la
stabilita'  dei  prezzi,  al perseguimento di obiettivi di efficienza
nel  comparto  dei  servizi  di  pubblica utilita', tali da garantire
insieme  equilibri  di  bilancio  e  andamenti complessivamente molto
contenuti    delle    tariffe,   tenendo   conto   della   necessaria
diversificazione degli andamenti settoriali;
  Ritenuto,  in  tale  logica,  di  generalizzare  - tra l'altro - il
riferimento   al   tasso   di   inflazione  programmato  in  sede  di
applicazione del metodo del price-cap;
                              Delibera:
  1.   La   presente   delibera  definisce  linee  guida  in  materia
tariffaria,  integrative di quelle formulate da questo Comitato nella
delibera  del  24 aprile 1996, per le amministrazioni competenti alla
regolazione  dei servizi di pubblica utilita'. Essa non si applica ai
settori  di competenza delle autorita' indipendenti di cui alla legge
14 novembre  1995,  n.  481,  che  valutano in autonomia gli elementi
rilevanti   ai  fini  delle  determinazioni  tariffarie  relative  ai
rispettivi   settori.  Nei  limiti  della  legislazione  vigente,  le
presenti  linee  guida costituiscono riferimento per le regioni e gli
enti   locali  nella  regolazione  tariffaria  dei  servizi  di  loro
competenza.
  2.  Per  l'adeguamento  nel  tempo  delle  tariffe  dei  servizi di
pubblica  utilita' si applica il metodo del "pricecap", come definito
dalla  richiamata  delibera  del 24 aprile 1996. A integrazione della
citata   delibera,   si   specifica  che  l'adeguamento  in  base  al
"price-cap"  e'  determinato  prendendo  a  riferimento  il  tasso di
inflazione  programmato  stabilito,  per l'anno di applicazione della
variazione    tariffaria,    dal    documento    di    programmazione
economico-finanziaria  del giugno  precedente,  ridotto  di un valore
predeterminato   X   rappresentativo   dell'obiettivo  di  incremento
differenziale  della  produttivita' assegnato all'impresa. E' esclusa
la traslazione, sulle tariffe, delle variazioni temporanee dei prezzi
internazionali  delle materie prime e delle fonti di energia; di tali
prezzi  si  tiene  conto  nella  definizione  del "price-cap" entro i
limiti  delle  previsioni  formulate  nel documento di programmazione
economico-finanziaria.
  3.  Del perseguimento di obiettivi di miglioramento qualitativo dei
servizi  e  delle  eventuali necessita' di investimenti di preminente
interesse   nazionale,   si   tiene   conto  nella  formulazione  del
"price-cap"  secondo  le modalita' indicate nella citata delibera del
24 aprile 1996.
    Roma, 17 marzo 2000
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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