BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2000 

Normativa sui fondi pensione interni bancari.
(GU n.105 del 8-5-2000)

  I  fondi  pensione  "preesistenti" di cui all'art. 18, comma 3, del
decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, istituiti all'interno di
banche  e  di  soggetti  appartenenti a gruppi bancari, sono soggetti
alla  vigilanza della Banca d'Italia. La commissione di vigilanza sui
fondi  pensione  (COVIP),  con alcuni provvedimenti emanati a partire
dal  14 ottobre  1999,  ha  proceduto  alla loro iscrizione nella III
sezione speciale dell'albo dei fondi pensione.
  In  relazione  a  cio',  vengono fornite alcune prime istruzioni in
merito  agli  adempimenti  che  si richiedono ai fondi vigilati dalla
Banca d'Italia.
1. Modifiche ai regolamenti dei fondi pensione.
  In  base  al  combinato disposto dell'art. 18, comma 3, e dell'art.
17,  comma  2,  lettera  b),  del decreto legislativo n. 124/1993, la
Banca d'Italia approva le modifiche ai regolamenti dei fondi pensione
preesistenti   istituiti   all'interno   di   banche  e  di  soggetti
appartenenti a gruppi bancari.
  A  tal  fine,  le  banche  non  appartenenti  a gruppi bancari e le
capogruppo per conto dei soggetti appartenenti al gruppo inviano alla
Banca    d'Italia   apposita   comunicazione   entro   dieci   giorni
dall'approvazione delle proposte di modifica dei regolamenti da parte
del  consiglio  di amministrazione, o dell'organo equivalente (1). La
comunicazione deve comprendere almeno:
    la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione,  o dell'organo
equivalente,  di  approvazione  della  modifica  del  regolamento che
disciplina  il  trattamento  previdenziale degli aderenti (pensionati
e/o attivi);
    una  relazione  sul  progetto  di  modifica  che  ne illustri gli
obiettivi e le motivazioni che hanno condotto alla modifica medesima.
  La  Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche deliberate
al  quadro normativo di riferimento, nonche' la coerenza delle scelte
effettuate  anche  in  relazione  ai  riflessi  che  il progetto puo'
determinare  sulla  complessiva  situazione  tecnica  e organizzativa
della  banca  o  del  gruppo.  Particolare attenzione viene posta nel
valutare eventuali previsioni concernenti i seguenti argomenti:
    sistema di finanziamento e forme di contribuzione;
    regime e tipologia delle prestazioni;
    criteri di gestione delle risorse;
    composizione  e funzioni degli eventuali organi del fondo e degli
organismi aventi comunque competenze di sorveglianza o consultive;
    sistema  dei controlli adottato per la gestione finanziaria e per
la verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
------    (1) La comunicazione va presentata alla filiale della Banca
d'Italia  nel  cui ambito la banca o la capogruppo hanno la loro sede
legale.
  In  assenza  di  un provvedimento di diniego esplicito, la modifica
regolamentare   si  intende  approvata  e  diviene  efficace  decorsi
sessanta   giorni   dalla  comunicazione  alla  Banca  d'Italia.  Ove
quest'ultima  richieda  chiarimenti  o  integrazioni,  il  termine e'
interrotto  e  riprende  a  decorrere  un nuovo termine dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
  La  Banca d'Italia puo' richiedere la rimozione o la riformulazione
di  norme regolamentari qualora queste rappresentino un ostacolo alla
funzionalita'  aziendale, alla sana e prudente gestione della banca o
del  gruppo,  alla  corretta e trasparente amministrazione e gestione
del fondo.
  Una  volta  completato  il  procedimento, le banche e le capogruppo
inviano  una copia a stampa del nuovo regolamento, firmata dal legale
rappresentante della societa' al cui interno il fondo e' istituito.
  Le  modifiche  che  riguardano informazioni rilevanti per la tenuta
dell'albo  (ad  es.,  la denominazione del fondo) vanno senza indugio
comunicate   anche   alla  COVIP  per  le  conseguenti  modificazioni
dell'albo.  La  COVIP  va  informata  anche  in  merito  alle vicende
concernenti  il  soggetto al cui interno e' istituito il fondo stesso
(ad  es.,  cambi  di  denominazione o della sede legale conseguenti a
operazioni di fusione) che modificano le predette informazioni.
  Le modifiche regolamentari eventualmente intervenute tra la data di
iscrizione  all'albo dei fondi pensione e quella di ricevimento delle
presenti  disposizioni, ove non gia' trasmesse, vanno comunicate alla
Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di formulare al riguardo
eventuali osservazioni.
2. Informativa sulla situazione tecnica del fondo.
  Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 124/1993
e  degli articoli 51 e 67 del testo unico bancario, la Banca d'Italia
puo'  richiedere  ai  soggetti  vigilati  la  trasmissione  di dati e
documenti, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti.
  Al  riguardo,  le  banche  e  le  capogruppo trasmettono alla Banca
d'Italia,  entro tre mesi dal presente provvedimento, una informativa
sulla situazione tecnica del fondo alla data del 31 dicembre 1999.
  Al  fine  di  una  compiuta  ed  esaustiva  rappresentazione  della
situazione  tecnica,  i  competenti  responsabili  del  fondo  devono
utilizzare  tutte  le  informazioni in loro possesso e segnalare ogni
situazione  che,  sulla  base del proprio prudente apprezzamento, sia
ritenuta  in  grado  di  condizionare  l'evoluzione equilibrata degli
aggregati tecnico-patrimoniali del fondo.
  In  particolare, per i regimi previdenziali a prestazione definita,
l'informativa   -  con  riferimento  ai  singoli  fondi  ovvero,  ove
esistenti, ai singoli comparti degli stessi - deve riguardare:
    l'eventuale disallineamento prospettico della dotazione del fondo
rispetto agli impegni stimati;
    le  misure  e i tempi di realizzazione delle iniziative assunte o
che   si  intendono  assumere  per  assicurare  il  ripristino  della
congruita'   della  consistenza  del  fondo,  indicando  altresi'  le
eventuali  ragioni  di  opportunita'  che  hanno  consigliato  di non
intervenire nell'immediato;
    copia  della relazione attuariale riferita alla medesima data del
31 dicembre 1999.
  Le  banche  e  le  capogruppo  trasmettono  alla  Banca d'Italia le
eventuali  modificazioni  relative  alle  predette  informazioni  con
cadenza    annuale,    ferma   restando   l'esigenza   di   informare
tempestivamente  la  Banca  d'Italia  nel  caso  di eventi di portata
eccezionale.
  Data la rilevanza delle materie trattate, le disposizioni contenute
nel  presente  messaggio  saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Si fa riserva di far confluire, alla prima
occasione, le presenti disposizioni nelle istruzioni di vigilanza per
le banche.
    Roma, 26 aprile 2000
                                                Il Governatore: Fazio