UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2000 

Modificazioni   allo  statuto  dell'Universita',  relativamente  alla
scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.
(GU n.106 del 9-5-2000)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 -
comma 1 relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del'11 maggio 1995 pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio
1995 - serie generale;
  Viste  le  deliberazioni  assunte dagli organi accademici di questa
Universita';
                              Decreta:
  Lo  statuto  di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati e' modificato come appresso:
    l'art 201 dello statuto concernente l'ordinamento didattico della
scuola  di  specializzazione  in  medicina fisica e riabilitazione e'
cosi'  modificato:  Tabella "B" standard complessivo di addestramento
professionale: lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale
di diploma, deve aver svolto la seguente attivita' documentata:
    a) frequentare per una annualita' i seguenti reparti e servizi:
      ortopedia (4 mesi);
      neurologia (4 mesi);
      cardiologia (1 mese);
      broncopneumologia (1 mese).
  Tale frequenza e' finalizzata ad una prima presa di contatto con le
piu'  frequenti  patologie  che  lo  specializzando  si  trovera'  ad
affrontare   successivamente,   per   la   formazione,  in  un'ottica
riabilitativa;
    b) negli  altri tre anni dovra' frequentare un reparto o servizio
di medicina fisica e riabilitazione;
    c) dimostrare  di  aver  raggiunto  una  adeguata  e  documentata
preparazione  professionale  specifica, avendo eseguito atti medici e
procedimenti specialistici come di seguito indicati:
      valutazione riabilitativa clinica (bilanci mio-articolari, test
neuropsicologici,  bilanci  di  menomazione, disabilita' ed handicap,
ecc.): almeno 100;
      valutazione     riabilitativa     strumentale     (dinamometria
elettrocinesiologia,  test  posturologici  e podopressometrici ecc.):
almeno 30;
      esecuzione di esami elettrodiagnostici: almeno 50;
      discussione    di    piani    di    trattamento   riabilitativo
(impostazione,   coordinazione,  controllo  e  verifica)  all'interno
dell'equipe riabilitativa: almeno 200;
      discussione delle indagini neurofisiologiche per l'esplorazione
del sistema nervoso centrale e periferico: almeno 30;
      prescrizione  e  collaudo di protesi, ortesi ed ausilii: almeno
30;
      interventi  terapeutici  effettuati direttamente (manipolazioni
vertebrali e periferiche, mesoterapia, ecc.): almeno 50.
  Nel   regolamento   didattico   di   ateneo  saranno  eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Parma, 28 marzo 2000
                                               Il rettore: Occhiocupo