MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 2000 

Determinazione  della  misura del contributo dovuto per l'anno 1999 a
favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
(GU n.106 del 9-5-2000)

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto  l'art.  10  del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346,
recante  norme  per  la gestione del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante  norme  sulla riorganiz-zazione degli uffici di livello
dirigenziale  generale  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante norme
sulla  "Razionalizzazione  delle  norme concernenti l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e d'interesse collettivo", a
norma  degli  articoli  11,  comma  1,  lettera  b), e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente misura e
modalita'  di  versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia;
  Visto  il decreto ministeriale 26 marzo 1999, con il quale e' stata
determinata  da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto
a  favore  del  Fondo  di  garanzia  per le vittime della caccia, per
l'anno 1998;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura  del ripetuto
contributo a valere per l'anno 1999;
  Visto  il  rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia per le
vittime  della  caccia"  per  l'anno 1998, approvato dal consiglio di
amministrazione della Consap S.p.a. in data 22 novembre 1999;
  Visto  il  parere  reso  in  merito  dall'Isvap  -  Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni private e d'interesse collettivo - in
data 24 gennaio 2000;
  Ritenuto  che appare opportuno confermare per l'anno 1999 la misura
del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per  l'anno  1999  il  contributo  di  cui  all'art. 25 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5 per cento
dei   premi   incassati   nello   stesso   anno  per  l'assicurazione
obbligatoria  per  la  responsa-bilita' civile verso terzi derivante,
nell'esercizio  dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli
arnesi  utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli
oneri di gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 aprile 2000
                                                   Il Ministro: Letta