UNIVERSITA' DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.118 del 23-5-2000)

                             IL RETTORE

  Vista  la  legge n. 168 del 1989 ed in particolare gli articoli 6 e
16;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  829 del 14 maggio 1998, con cui e'
stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di
Ancona;
  Ritenuto  opportuno  apportare  al  succitato  statuto  le seguenti
modifiche:
    modificare  la tabella 2 al fine di inserire il "Corso di diploma
in  economia e gestione dei servizi turistici" recentemente istituito
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 1999;
    modificare  l'art. 59 dello statuto equiparando l'azienda agraria
al   dipartimento   e   stabilendo   che   l'indennita'  di  funzione
riconosciuta  al  direttore  del  dipartimento  venga estesa anche al
presidente dell'azienda;
    integrare,  alla luce dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, l'art. 25 dello statuto, inserendo il comma 4, relativo
all'istituzione  presso  ogni facolta' di una commissione per l'esame
dei  problemi  relativi  allo  svolgimento delle attivita' didattiche
presso   le   competenti  strutture  e  composte  pariteticamente  da
rappresentanti dei docenti e degli studenti;
  Vista la nota rettorale prot. n. 11690 dell'11 febbraio 2000 con la
quale  sono  state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello statuto
dell'Universita' degli studi di Ancona;
  Vista la nota ministeriale prot. n. 441 del 28 marzo 2000 pervenuta
a  questa  amministrazione  in  data  11  aprile 2000 con la quale il
M.U.R.S.T.  esaminate le succitate modifiche allo statuto dichiara di
non avere osservazioni da formulare;
                               Decreta
di  emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di
Ancona  e  di  trasmetterle  al  Ministero  della  giustizia  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato:
    a) e'  abolita  la  tabella  2 e gli articoli 59 e 25 del vigente
statuto;
    b) sono inseriti la tabella 2 e i seguenti articoli:
                              Tabella 2
Corsi di diploma   Facolta' di agraria:
    diploma universitario in tecniche erboristiche;
    diploma universitario in tecnologie alimentari.
  Facolta' di economia:
    diploma   universitario   in  economia  e  amministrazione  delle
imprese;
    diploma universitario in servizio sociale;
    diploma   universitario   in  economia  e  gestione  dei  servizi
turistici.
  Facolta' di ingegneria:
    diploma universitario in ingegneria elettronica;
    diploma universitario in ingegneria informatica;
    diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;
    diploma universitario in ingegneria meccanica;
    diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.
  Facolta' di medicina e chirurgia:
    diploma universitario in ortottista-assistente di oftalmologia;
    diploma   universitario   in  tecnico  sanitario  di  laboratorio
biomedico;
    diploma universitario in fisioterapista;
    diploma universitario in infermiere;
    diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia;
    diploma universitario in ostetrica/o;
    diploma universitario in dietista;
    diploma universitario in igienista dentale;
    diploma universitario in logopedista;
    diploma universitario in tecnico audioprotesista;
    diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica;
    diploma    universitario   in   riabilitazione   psichiatrica   e
psicosociale.
                              Art. 59.
                             Indennita'
  1. Alle seguenti cariche spetta l'indennita' di funzione:
    rettore;
    pro rettore vicario;
    direttore amministrativo;
    revisori dei conti;
    nucleo di valutazione;
    presidi di facolta';
    presidente    della   delegazione   azienda   agraria   didattico
sperimentale;
    direttori di dipartimento.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione  determina  la  misura delle
indennita'  previste  per  la  partecipazione  agli organi di governo
dell'Universita', per le cariche di cui sopra, esclusi i direttori di
dipartimento,  nonche'  per  il  personale delle aree dirigenziali ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed
i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e
i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilita'.
  3.  La  delegazione  dell'azienda  agraria  didattico  sperimentale
nonche'   i   consigli   di   dipartimento   deliberano   annualmente
l'indennita',  a  carico  dei rispettivi bilanci, per il direttore di
dipartimento.
  La  misura  di  tale indennita' e' definita entro un limite massimo
fissato  dal  consiglio  di amministrazione con la delibera di cui al
secondo comma del presente articolo.
  4.  Al  personale dell'Ateneo, per attivita' aggiuntive di notevole
complessita' e responsabilita' connesse alla partecipazione a collegi
e  commissioni,  puo'  essere  corrisposto un gettone determinato dal
consiglio di amministrazione.
                              Art. 25.
                           F a c o l t a'
  1.  Le  facolta'  sono  le strutture didattiche di appartenenza dei
docenti  e  possono  articolarsi  in  corsi di studio, secondo quanto
previsto dal regolamento didattico di ateneo.
  2.  L'elenco  delle  facolta'  e  dei  relativi  corsi di studio e'
riportato   nella   tabella   allegata  al  presente  statuto  e  nel
regolamento didattico di Ateneo.
  3. Sono organi della facolta':
    a) il consiglio;
    b) il preside;
    c) la giunta di presidenza, ove costituita;
    d) le  commissioni  per  la  didattica ove non siano costituiti i
consigli di corso di studio.
  4.  Ai  sensi  dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n.
370,  presso  ogni  facolta' e' istituita una commissione per l'esame
dei  problemi  relativi  allo  svolgimento delle attivita' didattiche
presso   le   competenti  strutture  e  composte  pariteticamente  da
rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono
parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita'
formative  e  gli  obiettivi  formativi  programmati  dalle strutture
didattiche  ai  sensi  dei  decreti che saranno emanati in attuazione
dell'art.  17,  comma  95  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, e
successive modificazioni.
  Le  predette  commissioni  sono composte, per ciascuna facolta', da
tre  professori  e  ricercatori designatidai rispettivi consigli e da
tre  studenti  designati  dal  consiglio studentesco tra gli studenti
eletti  nei  consigli  di  corso di studio o nella commissione per la
didattica,  nei consiglio di facolta' di appartenenza e nel consiglio
studentesco.   Gli   studenti  designati  tra  quelli  del  consiglio
studentesco  devono  comunque appartenere alla facolta' alla quale si
riferisce la commissione paritetica.
  Dette rappresentanze sono elevate a cinque nei casi di facolta' con
piu'  di  1.500  studenti  iscritti o con piu' di due corsi di studio
attivati.
  I  componenti  dei  professori,  dei  ricercatori e degli studenti,
vengono nominati con decreto rettorale.
  Le rappresentanze degli studenti saranno rinnovate in occasione del
rinnovo  delle  stesse  in  seno  agli organi accademici di cui fanno
parte.
    Ancona, 20 aprile 2000
                                                  Il rettore: Pacetti