AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 aprile 2000, n. 19 

Relazione geologica e indagini geologiche art. 17, comma 14 quinquies
    - legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

Con  nota  del 26 gennaio 2000, il Ministero dell'Interno segnalava a
questa  Autorita'  che  il  Consiglio  nazionale  dei  geologi  aveva
lamentato l'inosservanza da parte delle pubbliche amministrazioni del
divieto  di  subappalto, disposto dall'art. 17, comma 14, della legge
11  febbraio  1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 6, comma 6
della legge 18 novembre 1998, n. 415. Con la stessa nota il Ministero
aggiungeva  che,  in  ragione  del pregiudizio direttamente derivante
dalla  violazione  della  norma  per  la  categoria rappresentata, il
Consiglio  dei  geologi  aveva  chiesto ai prefetti di intervenire al
fine  di  chiarire  l'effettiva  portata  dell'indicato  divieto.  In
considerazione  di  tale  esigenza  e  tenuto  conto delle specifiche
attribuzioni   di   questa   Autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero
dell'Interno  concludeva  rimettendo  la  questione  alla valutazione
dell'Autorita'   stessa  restando  in  attesa  delle  valutazioni  di
competenza.

L'art.  17  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  al  comma 14
quinquies,  aggiunto  dall'art.  6,  comma 6, della legge 18 novembre
1998,  n.  415,  dispone  che  in  tutti  gli affidamenti relativi ad
incarichi  di  progettazione,  direzione  lavori ed incarichi tecnici
l'affidatario  non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attivita' relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
a   sondaggi,   a  rilievi,  a  misurazioni  e  picchettazione,  alla
predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con
l'esclusione  della  relazione  geologica,  nonche'  per la relazione
grafica   degli   elaborati   progettuali.   Cio'  significa  che  il
ripristinato  generale  divieto  per  il  progettista  incaricato  di
ricorrere  al  subappalto,  se  non  vale per le attivita' accessorie
relative  ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali
e'  prevista  esplicita  deroga  al  divieto stesso, resta, tuttavia,
operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla
norma  come ipotesi a se' stante per la quale e' preclusa ogni deroga
e  vi e', quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene
alla  redazione della suddetta relazione geologica in tutti i casi in
cui essa e' espressamente richiesta.

Qualora,   pertanto,   si   renda   necessaria   l'acquisizione  alla
progettazione di una relazione geologica, l'amministrazione e' tenuta
ad avvalersi dell'opera professionale del geologo, che sara' reperita
o   all'interno  delle  strutture  dell'ente  ovvero  all'esterno  ed
affiancata   a   quella  del  progettista  ingegnere,  ovvero  ancora
ricorrendo al conferimento all'esterno dell'incarico di progettazione
ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo.

Per  quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformita'
all'orientamento  del  Consiglio di Stato (Ad. Gen. 2 giugno 1994, n.
154)  e  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori pubblici (Ad. Gen. 17
dicembre   1993,  n.  138),  l'ingegnere  progettista,  che  pure  ha
competenza  in  materia, deve avvalersi per la redazione della stessa
dell'apporto  del  professionista  geologo,  quante  volte  cio'  sia
richiesto   dalla   complessita'   e   dalla  specializzazione  delle
elaborazioni   e   delle   valutazioni   da   compiere,   in   ordine
particolarmente  alla  caratterizzazione  del  terreno  in  relazione
all'opera  da  costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione
normativa (cosi' per gli interventi in zona sismica). Cio', tuttavia,
sempre   nel  rispetto  del  carattere  unitario  ed  organico  della
relazione  geotecnica,  e  dunque  sotto  il coordinamento e sotto la
responsabilita' complessiva del progettista.

Vale  ripetere  che,  anche  se  puo'  ravvisarsi, poi, un profilo di
discrezionalita'  nel  momento in cui il progettista ingegnere decide
se  chiedere  o  meno  l'apporto  del  geologo, cio' non e' riduttivo
dell'importanza  di  questo  apporto,  ne' elusivo delle - competenze
proprie  dei professionisti geologi: poiche', infatti, il progettista
si  assume  la responsabilita' dell'intero progetto, e' intuitivo che
quanto  meno  egli  si  riconosca  dotato di competenze ed esperienze
nella  disciplina  geologica  (in  relazione,  in  particolare,  alla
complessita'   e   peculiarita'   dell'opera),  tanto  piu'  trovera'
necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur
mantenendo   la   direzione   conclusiva,   unitaria  e  responsabile
dell'intero progetto.

                                  Il Presidente: GARRI