IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e 31 luglio 1997, n. 319,
attuativi della legge n. 88/1992;
Vista la propria delibera 12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia di criteri e procedure per
la realizzazione dei patti territoriali;
Viste le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale
8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale 7
gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77, in materia di
programmazione negoziata ed in particolare la delibera 9 giugno 1999,
n. 81 (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1999, n. 163) che limita, fra
l'altro, la stipula di nuovi contratti d'area ai soli contratti
previsti per legge o con istruttoria conclusa;
Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14 che ripartisce
L. 9.226,723, miliardi (4.765,205 Meuro), compresivi di L. 726,723
miliardi (375,321 Meuro) rimasti disponibili a carico della delibera
9 giugno 1999, n. 77, tra diverse finalita' di sostegno agli
investimenti produttivi e prevede, tra l'altro, di destinare L. 700
miliardi (361,519 Meuro) ai contratti d'area previsti per legge
(Avellino e Salerno) e ai protocolli aggiuntivi relativi a quelli di
Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis e Torrese-Stabiese,
nonche' di finanziare nell'ambito delle risorse stanziate, punto 1.2,
lettera a), anche bandi mirati per territorio e/o settore ed altre
iniziative di investimento concordate tra amministrazioni centrali e
regioni;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 1998, n. 175) volto ad assicurare trasparenza e pubblicita'
alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza
tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti
d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra societa'
di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Tenuto conto che nella citata delibera del 15 febbraio 2000 e'
previsto, al punto 6, il riordino delle procedure relative agli
strumenti di programmazione negoziata entro il 31 dicembre 2000, al
fine di consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni loro
conferite in materia dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ritenuto opportuno accelerare la predetta fase di riordino,
anticipando al 30 giugno 2000 le decisioni di questo Comitato in
materia di programmazione negoziata e disciplinando la fase
transitoria;
Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del
finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie,
gia' incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto
d'area, e che e' opportuno autorizzarne l'impiego, almeno parziale, a
copertura di oneri relativi all'animazione e all'attivazione dei
patti territoriali e dei contratti d'area;
Considerata l'opportunita' di consentire che siano inserite nei
contratti d'area iniziative imprenditoriali che costituiscano
ampliamenti di attivita' esistenti, garantendo, mediante l'adozione
di adeguati vincoli, in analogia a quanto previsto dalla legge n.
488/1992, che in virtu' di cio' non si determinino meri trasferimenti
di attivita' e che siano comunque assicurati significativi incrementi
occupazionali;
Ritenuto opportuno che il principio della selezione concorsuale
delle iniziative imprenditoriali ammesse ad agevolazione sia
applicato anche per i contratti d'area;
Delibera:
1. Patti territoriali.
Al fine di garantire il proficuo avvio della nuova fase della
programmazione negoziata, nel quadro della riforma dei relativi
strumenti, che sara' definita entro il 30 giugno 2000, i soggetti
convenzionati per l'attivita' di istruttoria bancaria a decorrere
dalla data della presente delibera:
a) accetteranno nuove richieste di istruttoria solo relativamente
a patti territoriali che siano specializzati nei settori
dell'agricoltura e della pesca. Tali istruttorie dovranno essere
concluse entro i termini previsti al punto 1.4 della citata delibera
15 febbraio 2000;
b) entro la medesima scadenza dovranno essere concluse tutte le
istruttorie in corso alla data di adozione della presente delibera.
Dalla medesima data e' sospesa la concessione dell'autorizzazione
ai soggetti promotori di patti territoriali di avvalersi delle
societa' convenzionate per l'attivita' di supporto e assistenza
tecnica, previste dal punto 2.10.1 della propria delibera 21 marzo
1997, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n.
105.
2. Contratti d'area.
2.1. Limitatamente ai contratti d'area previsti per legge di cui
alle premesse, e' ammesso anche il finanziamento di iniziative
imprenditoriali dirette all'ampliamento di attivita' esistenti, a
condizione che:
a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o di
impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel
contratto d'area;
b) la solidita' economico-finanziaria dell'azienda e la sua
capacita' di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e
riconosciute, in particolare, sulla base degli investimenti gia'
realizzati sul territorio;
c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai livelli
occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste
facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;
d) il rapporto tra contributo pubblico e nuovi addetti non superi
di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento
finanziate nella medesima regione a carico del bando della legge n.
488/1992 emanato in data 16 febbraio 1998.
Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva conclusione
dell'istruttoria e' comunque subordinata alla documentazione della
avvenuta verifica delle condizioni di flessibilita' che sara' attuata
tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza
dell'occupazione aggiuntiva.
2.2. Per i contratti d'area ed i protocolli aggiuntivi di cui alla
propria delibera del 15 febbraio 2000, le agevolazioni sono concesse,
fermo restando il limite massimo di L. 300 miliardi (154,937 euro) di
investimenti per ciascun contratto, sulla base di specifiche
graduatorie formate con le modalita' e i criteri previsti in
attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,
n. 488. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5,
comma 5, della propria delibera 27 aprile 1995 e successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle
priorita' regionali. Il soggetto incaricato dell'istruttoria,
individuato dal responsabile unico del contratto d'area tra quelli
convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, qualora l'istruttoria stessa sia gia' stata
avviata o gli venga trasmessa, dal responsabile unico, documentazione
gia' da lui acquisita relativa a programmi di investimenti, provvede
a richiedere alle imprese gli elementi e la documentazione necessari
alla formazione delle graduatorie.
3. Disposizioni comuni.
Una quota non superiore al 20% delle risorse destinate dallo Stato
al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in
contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a
provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla
data della presente delibera, puo' essere utilizzata per
corrispondere ai soggetti responsabili dei patti territoriali e ai
responsabili unici dei contratti d'area le somme per lo svolgimento
del compito di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 43, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. La determinazione della effettiva
percentuale e' stabilita con decreto del direttore del servizio per
la programmazione negoziata, tenendo conto, in particolare, dei
motivi che hanno originato la rideterminazione del finanziamento. Le
risorse di cui sopra concorrono (a parziale modifica del punto 2
della propria delibera 9 giugno 1999, n. 81) secondo quanto previsto
dai punti 2.11 e 3.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, alla copertura degli
oneri derivanti dallo svolgimento di attivita' istruttorie o di
supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali o dei contratti
d'area.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali non
avviate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente
delibera o dalla data in cui siano divenute definitive le necessarie
autorizzazioni, ove successive, salva la proroga di sei mesi per casi
di forza maggiore. Il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica dichiara altresi' la decadenza dalle
agevolazioni per tutte le iniziative per le quali, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera non siano
stati presentati i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali
richieste.
Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma
2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinera', tra
l'altro, in via organica le ipotesi di revoca, le agevolazioni
concesse sono altresi' revocate, nei casi e con le modalita', in
quanto applicabile, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale
20 ottobre 1995, n. 527, indicato in premessa, cosi' come modificato
ed integrato dal successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n.
319.
Roma, 17 marzo 2000
Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000
Reg. n. 2 Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
foglio n. 41