Le aziende che intendono modificare i prezzi delle proprie
specialita' medicinali per l'adeguamento alla terza fase del prezzo
medio europeo, devono inviare la richiesta di variazione del prezzo
alla segreteria del CIPE - Ufficio sorveglianza farmaci, entro il
10 giugno corrente anno.
Ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del
23 dicembre 1999 non e' autorizzata la richiesta di modifica del
prezzo per le specialita' aventi confezioni registrate e con
procedura nazionale e di mutuo riconoscimento.
La domanda dovra' contenere, cosi' come avvenuto nelle precedenti
occasioni, le seguenti informazioni:
nome specialita', codice AIC, prezzo ex factory 2a tranche,
prezzo al pubblico 2a tranche, valore tranche, prezzo ex factory
3a tranche, prezzo al pubblico 3a tranche.
Le confezioni di specialita', per le quali e' scaduta la tutela
brevettuale, che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29,
comma 4, della legge sopra citata hanno ridotto il proprio prezzo del
5%, per il calcolo della 3a fase devono sommare all'ex factory 2a
tranche comunicato a questo ufficio in occasione dell'adeguamento al
prezzo medio europeo del giugno 1999, il valore annuo della tranche,
ridurre del 5% l'ex factory 3a tranche, successivamente aggiungere i
margini alla distribuzione e l'IVA e infine arrotondare il prezzo al
pubblico cosi' calcolato.
Qualora l'ufficio non chieda di rettificare i prezzi comunicati
entro il 28 giugno prossimo venturo, l'azienda potra' richiederne la
pubblicazione sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale ed
entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non
prima del 15 luglio.
Per tutto quanto non riportato nel presente comunicato valgono le
disposizioni contenute in quello precedente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999.