N. 155 ORDINANZA 22 - 24 maggio 2000

Ordinanza 22-24 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Corte  dei  conti  -  Giudizio di appello - Cognizione del giudice di
appello  -  Interpretazione accolta - Trattazione anche solo in parte
del  merito,  con  rinvio degli atti al giudice di primo grado per la
definizione  del  giudizio  -  Lamentata  irragionevole incidenza sul
libero convincimento del giudice, in contrasto con il principio della
sua liberta' e indipendenza - Applicabilita' della norma censurata in
una  fase  processuale  successiva  a quella nel corso della quale la
questione  e'  stata  sollevata  -  Manifesta  inammissibilita' della
questione.
- R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105.
- Costituzione, art. 101, secondo comma.
(GU n.23 del 31-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 105 del regio
decreto  13 agosto  1933,  n. 1038  (Regolamento  di  procedura per i
giudizi  innanzi  alla  Corte  dei conti), promossi con due ordinanze
della  Corte  dei  conti  -  Sezione  giurisdizionale  per la Regione
siciliana,  emessa,  l'una,  il  23 settembre  1998,  nel corso di un
giudizio   di   responsabilita',  iscritta  al  n. 237  del  registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18,   prima   serie  speciale,  dell'anno  1999,  e,  l'altra,  il
19 gennaio  1999,  nel  corso  di  un giudizio in materia di pensione
militare  proposto  da  Castagna  Ernesto,  iscritta  al  n. 249  del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto l'atto di costituzione di Castagna Ernesto nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la  Regione  siciliana,  giudicando  in sede di rinvio da parte delle
Sezioni  giurisdizionali  centrali di appello, ha sollevato - con due
ordinanze  emesse  in data 23 settembre 1998 (r.o. n. 237 del 1999) e
19 gennaio  1999  (r.o. n. 249 del 1999) - zquestione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 105  del  regio  decreto  13 agosto  1933,
n. 1038  (Regolamento  di  procedura per i giudizi innanzi alla Corte
dei conti);
        che,  secondo  il  rimettente,  il  predetto art. 105, giusta
l'interpretazione  accolta dal c.d. "diritto vivente", consentirebbe,
in  sede  di  appello,  di  limitare  la  cognizione  alle  questioni
pregiudiziali  ovvero  di conoscere in tutto o in parte del merito, a
prescindere dall'esistenza di una questione pregiudiziale, con rinvio
al giudice di primo grado per la definizione del giudizio;
        che,    pertanto,    la    disposizione   denunciata,   nella
interpretazione  di  cui  sopra,  consentendo al giudice d'appello di
trattare  anche  solo una parte del merito e, quindi, di rinviare gli
atti  al  giudice  di  primo  grado  per la definizione del giudizio,
determinerebbe  un  assoggettamento  di quest'ultimo alle statuizioni
del  primo tanto marcato da limitare la formazione ed espressione del
suo   libero  convincimento  per  la  definizione  della  causa,  con
conseguente    violazione   dell'art. 101,   secondo   comma,   della
Costituzione;
        che,  secondo la prospettazione di cui all'ordinanza iscritta
al  n. 249 del r.o. del 1999, sarebbe violato, altresi', il principio
di  ragionevolezza,  in quanto il riconoscimento al giudice d'appello
del  potere  di  scegliere i casi in cui non definire la controversia
puo'  comportare  "non  solo un'infinita duplicazione del primo e del
secondo  grado di giudizio ma anche l'esame della stessa controversia
piu' volte da parte di giudici dello stesso grado";
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione;
        che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 249 del
r.o. del 1999, si e' costituita, altresi', la parte privata, Castagna
Ernesto,  che  ha  concluso  per  l'irrilevanza  e  per  la manifesta
infondatezza della questione.
    Considerato  che  i  giudizi,  ponendo analoga questione, possono
essere riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;
        che, nei termini sopra riferiti, la questione ha gia' formato
oggetto  di  esame  da  parte  di  questa Corte (ordinanza n. 158 del
1999),  che  l'ha dichiarata manifestamente inammissibile, rilevando,
in  particolare,  che  l'art. 105  del  regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038  definisce  l'ambito  di  cognizione  affidato  al giudice di
appello,  sicche'  difetta  il  requisito della rilevanza, essendo la
norma  impugnata  applicabile  in una fase processuale del giudizio a
quo diversa da quella in cui la questione stessa e' stata sollevata;
        che  analoga pronuncia di manifesta inammissibilita' non puo'
non essere resa anche in questa circostanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 105  del regio
decreto  13 agosto  1933,  n. 1038  (Regolamento  di  procedura per i
giudizi  innanzi  alla  Corte  dei  conti),  sollevata  dalla Sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei conti per la Regione siciliana, in
riferimento  all'art. 101,  secondo  comma,  della  Costituzione, con
entrambe  le  ordinanze  in  epigrafe e, in riferimento, altresi', al
principio  di  ragionevolezza, con l'ordinanza iscritta al n. 249 del
r.o. del 1999.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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