MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 2000 

Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Alcione", in Luino.
(GU n.126 del 1-6-2000)

                            IL DIRIGENTE
          della direzione provinciale del lavoro di Varese

  Visto  l'art.  2544  del codice civile, comma 1, seconda parte, che
prevede  che le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro
consorzi,   che   non  hanno  depositato  in  tribunale  nei  termini
prescritti  i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte di
diritto perdendo la personalita' giuridica;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale
della  cooperazione  che  attribuisce  alle direzioni provinciali del
lavoro  la  competenza  ad  emettere i provvedimenti di scioglimento,
senza  nomina  di  commissario  liquidatore, delle cooperative di cui
all'art. 2544, comma 1;
  Accertato  che  ricorrono  le  condizioni  indicate nelle precisate
disposizioni  in  quanto  la  cooperativa  ha  depositato nei termini
prescritti  ai  sensi  degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i
bilanci  di  esercizio  relativi  agli  ultimi due anni ed inoltre ha
assenza di patrimonio da liquidare;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  centrale  per le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
datato 22 febbraio 2000;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edilizia  "Alcione"  con  sede in Luino,
B.U.S.C.  n.  1202,  e'  sciolta  ai  sensi dell'art. 2544 del codice
civile, comma 1, prima parte, cosi' come integrato dall'art. 18 della
legge  31  gennaio  1992,  n. 59, per non aver depositato il bilancio
annuale  per  due anni consecutivi, in virtu' dell'art. 2 della legge
17  luglio  1975,  n. 400, senza far luogo alla nomina di commissario
liquidatore per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.
    Varese, 10 maggio 2000
                                                Il dirigente: Buonomo