LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle
bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato
con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art.1 ter;
VISTO l'art.3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo
comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova
applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita'
dello stato dei luoghi previsto dall'art.1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo di immodificabilita' di cui all'art.1 ter della legge
431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale
Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta
Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di
un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare
rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un
provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro
individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale
paesistico;
PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 13.09.99 e' pervenuta l'istanza del Comune di Borno
(BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter
legge 431/85 da parte dell'Azienda Regionale delle Foreste per la
realizzazione di area attrezzata-riserva del Giovetto;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del
Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di
immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente
ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di
cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i
suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non
puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
DATO ATTO che la presente deliberazione non e' soggetta a
controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della Legge n. 127 del 15
maggio 1997;
TUTTO CIO' PREMESSO,
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in Comune di Borno (BS) fg. 11 mapp. n.
618-619-620-965-966, per la sola parte interessata alla
realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n.
15 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di area
attrezzata-riserva del Giovetto;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato
con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27
maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.
Milano, 31 marzo 2000
Il segretario: SALA