N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  28  marzo  2000  dal  tribunale di Treviso nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e De Conto Elena ed altra
Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
conseguenti  alle  sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
alla  data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza
sul  diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia
previdenziale.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modificato   dall'art.  3-bis,  legge  28  maggio  1997,  n. 140  e
  dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.25 del 14-6-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S, contro De
  Conto  Elena  e  De  Battista  Regina,  ha  pronunciato la seguente
  ordinanza;
    Con  ricorso depositato il 20 febbraio 1996, l'I.N.P.S. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 703/1995 del pretore di Treviso che,
  in  parziale  accoglimento del ricorso proposto da De Conto Elena e
  De  Battista  Regina, aveva accertato il loro diritto alla pensione
  di  reversibilita'  nella  misura  del  60%  di  quella liquidata o
  spettante  ai rispettivi coniugi defunti, integrata al minimo a far
  data  da  tre  anni  e  trecento  giorni  anteriori al deposito del
  ricorso.,  dichiarando  la  decadenza dei ratei relativi al periodo
  antecendente  e  condannando l'I.N.P.S. a corrispondere le relative
  differenze  maggiorate  da  interessi  legali  dal centoventunesimo
  giorno  successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
  L'I.N.P.S.  rilevava  l'erronea applicazione del combinato disposto
  degli   articoli 47  d.P.R.  n. 639/1970  e  6  legge  n. 166/1991,
  sostenendo che ai ricorrenti spettassero solo i ratei maturati dopo
  l'istanza  in  via  amministrativa  e  chiedeva  la  totale riforma
  dell'impugnata  sentenza  con dichiarazione che nulla spettava alle
  ricorrenti per la riliquidazione delle pensioni di reversibilita'.
    Le  appellate,  ritualmente  costituite, contestavano i motivi di
  gravame,  chiedendone  il  rigetto,  in  via  subordinata chiedendo
  l'inapplicabilita'    della    normativa    sopravvenuta    perche'
  contrastante con gli artt. 3, 24, 25, 102 e 104 della Costituzione.
    All'udienza  22 giugno  1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione
  di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce
  dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene   il  tribunale  che  l'art. 1  commi  181  e  182  legge
  n. 662/1996  e  l'art. 36  comma  5  legge  n. 448/1998  presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 317/2000).
00C0506