N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2000
Ordinanza emessa il 28 marzo 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e De Conto Elena ed altra Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis, legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448. - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.25 del 14-6-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S, contro De Conto Elena e De Battista Regina, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 20 febbraio 1996, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 703/1995 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Conto Elena e De Battista Regina, aveva accertato il loro diritto alla pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata o spettante ai rispettivi coniugi defunti, integrata al minimo a far data da tre anni e trecento giorni anteriori al deposito del ricorso., dichiarando la decadenza dei ratei relativi al periodo antecendente e condannando l'I.N.P.S. a corrispondere le relative differenze maggiorate da interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli articoli 47 d.P.R. n. 639/1970 e 6 legge n. 166/1991, sostenendo che ai ricorrenti spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa e chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con dichiarazione che nulla spettava alle ricorrenti per la riliquidazione delle pensioni di reversibilita'. Le appellate, ritualmente costituite, contestavano i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, in via subordinata chiedendo l'inapplicabilita' della normativa sopravvenuta perche' contrastante con gli artt. 3, 24, 25, 102 e 104 della Costituzione. All'udienza 22 giugno 1999 l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 317/2000). 00C0506