REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 5 

  Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere).
(GU n.25 del 24-6-2000)

 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                          23 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  il  capo V della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13,
(disciplina  delle  strutture ricettive extralberghiere), dopo l'art.
13, e' inserito il seguente:
                             "Capo V-bis
               Servizio di alloggio e prima colazione
                     denominato bed & breakfast
                            Art. 13-bis.
             Attivita' ricettiva a conduzione familiare
    1.   Costituisce   attivita'   ricettiva  a  conduzione  famliare
denominata  "bed  &  breakfast" quella esercitata da privati che, con
carattere   occasionale   o   saltuario,   avvalendosi   della   loro
organizzazione  familiare, utilizzano parte della propria abitazione,
fino  ad  un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e
prima colazione.
    2.  Il  servizio  di  prima  colazione  e'  assicurato con cibi e
bevande che non richiedono manipolazione.
    3.  Il  servizio  di alloggio deve comprendere i seguenti servizi
minimi:
      a) pulizia quotidiana dei locali;
      b) fornitura  e  cambio  biancheria,  compresa quella da bagno,
almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;
      c) fornitura  costante  di energia elettrica per illuminazione,
acqua calda e fredda e di riscaldamento;
      d) un    locale    bagno,    anche   coincidente   con   quello
dell'abitazione,  purche'  composto  da w.c., bidet, lavabo, vasca da
bagno o doccia e specchio con presa di corrente.
    4.  L'attivita'  di  cui al comma 1 puo' essere esercitata previa
comunicazione  al  comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, da cui
risulti:
      a) generalita' e indirizzo di chi intende svolgere l'attivita';
      b) numero  delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici
a disposizione degli ospiti;
      c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;
      d) periodo di attivita';
      e) possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
    5.  Il  comune  provvede  entro  sessanta  giorni  ad  effettuare
apposito   sopralluogo   ai   fini   della   conferma  dell'idoneita'
all'esercizio  dell'attivita',  dandone  comunicazione alla Regione e
all'azienda  di  promozione turistica competente per territorio. Ogni
variazione  degli  elementi  contenuti  nella comunicazione di inizio
dell'attivita'  e'  comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi
al comune che provvede con le stesse modalita'.
    6.  I  locali da destinare all'attivita' di cui al comma 1 devono
possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso
abitativo dai regolamenti comunali.
    7. Per la denuncia e pubblicita' dei prezzi e delle presenze e la
vigilanza   ed   il   controllo   dell'attivita',   si  applicano  le
disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.
    8.  Chiunque  svolga  l'attivita'  di  cui  al  comma  1 senza la
preventiva  comunicazione  al  comune,  o  non  provveda  nei termini
indicati  ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, e'
punito  con  la  sanzione  di cui all'art. 30, comma 1. Sono altresi'
applicabili  le  sanzioni indicate all'art. 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e
8.
    9.  Ai  fini  del  presente articolo si intende per ospitalita' a
carattere  occasionale  o  saltuario  quella esercitata per non oltre
duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 28 gennaio 2000
                                MORI