Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).(GU n.25 del 24-6-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 23 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Dopo il capo V della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13, (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'art. 13, e' inserito il seguente: "Capo V-bis Servizio di alloggio e prima colazione denominato bed & breakfast Art. 13-bis. Attivita' ricettiva a conduzione familiare 1. Costituisce attivita' ricettiva a conduzione famliare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione. 2. Il servizio di prima colazione e' assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione. 3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi: a) pulizia quotidiana dei locali; b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente; c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e di riscaldamento; d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purche' composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente. 4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere esercitata previa comunicazione al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti: a) generalita' e indirizzo di chi intende svolgere l'attivita'; b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti; c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti; d) periodo di attivita'; e) possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. 5. Il comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita', dandone comunicazione alla Regione e all'azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell'attivita' e' comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al comune che provvede con le stesse modalita'. 6. I locali da destinare all'attivita' di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali. 7. Per la denuncia e pubblicita' dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attivita', si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27. 8. Chiunque svolga l'attivita' di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, e' punito con la sanzione di cui all'art. 30, comma 1. Sono altresi' applicabili le sanzioni indicate all'art. 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8. 9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalita' a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 28 gennaio 2000 MORI