Legge regionale n. 43 del 31 luglio 1998: eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 576/1996, convertito in legge n. 677/1996. Modifica e integrazione.(GU n.26 del 1-7-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 11, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 43 relativo alle procedure per ottenere i contributi in conto interessi o in conto capitale diretti ad agevolare il trasferimento degli impianti produttivi localizzati nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996, e' sostituito dal seguente: "1. Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge sono presentate alla Fidi Toscana S.p.a. entro e non oltre il 30 giugno 2001". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 gennaio 2000 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21 dicembre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 21 gennaio 2000.