Concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di attivita' di perfezionamento all'estero per la classe di scienze sperimentali, settore di ingegneria.(GU n.54 del 11-7-2000)
IL DIRETTORE Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 - istitutiva della Scuola; Visto lo Statuto della scuola emanato con decreto direttorale n. 4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in materia di borse di studio universitarie; Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 4107 del 12 maggio 1990, concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura delle borse di studio di cui alla legge n. 398/1989; Vista la legge n. 15/68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; Viste la deliberazione adottata dal consiglio della classe di scienze sperimentali nelle sedute del 14 marzo 2000; Vista la deliberazione del senato accademico della seduta del 20 giugno 2000; Decreta: Art. 1. Indizione concorso E' indetto un concorso, per i titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio per l'attivita' di perfezionamento all'estero per la classe di scienze sperimentali settore di ingegneria. Art. 2. Borsa di studio per il perfezionamento all'estero La borsa di studio, della durata di sei mesi, dell'importo di L. 15.000.000, e' bandite per le area afferente al settore di ingegneria della classe suddetta, come segue: una borsa per l'area di "Analisi di sistemi aptici in ambito riabilitativo". Art. 3. Requisiti richiesti Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 1) possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso una universita' italiana (ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali oppure con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592); 2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 3) eta' non superiore ai 29 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 4) godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in un anno e per una parte nell'anno successivo, si fa riferimento all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di altra origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte il nominativo del vincitore della borsa di studio, affinche' gli uffici stessi procedano agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito personale dell'interessato. Art. 4. Domande di partecipazione Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il fac-simile allegato, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire, in plico unico, al direttore della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, via G. Carducci n. 40 - 56100 Pisa, entro le ore 12,00 del 26 luglio 2000. Si considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo il fac-simile allegato, che e' parte integrante del presente bando. Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono tutti gli elementi di cui al fac-simile suddetto e/o prive della documentazione di cui all'art. 5 del presente bando. Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Art. 5. Documenti da allegare Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti, redatti in carta semplice: a) documentazione, convalidata da un docente della scuola superiore S. Anna afferente al settore di ingegneria, sull'impegno formale di svolgere attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere od internazionali di livello universitario con l'indicazione del relativo periodo; b) dichiarazione di accoglimento da parte del responsabile della istituzione estera che il candidato intende frequentare; c) dichiarazione di conoscenza della/e lingua straniera/e (specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo); d) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi; e) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le pubblicazioni ed i titoli non siano presentati in originale ma in copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante complessivamente la conformita' degli stessi ai rispettivi originali; f) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati. Art. 6. Riservatezza dei dati contenuti nei documenti Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Scuola. Art. 7. Modalita' della valutazione Il concorso e' per titoli e colloquio. Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati e' costituita una apposita commissione su proposta del preside della classe di scienze sperimentali. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale. Il colloquio e' inteso ad accertare il grado di preparazione del candidato, sia in termini generali che in relazione al programma di attivita' di perfezionamento proposto dallo stesso. La commissione ha a disposizione 100 punti cosi' ripartiti: pubblicazioni ed altri titoli: massimo 30 punti; colloquio: massimo 70 punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno riportato almeno 80/100 del punteggio complessivo. La convocazione per il colloquio, con l'indicazione della sede e della data in cui il medesimo avra' luogo, e' comunicata agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della data fissata per lo stesso. Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. Art. 8. Espletamento del concorso Nella seduta preliminare la commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 7. La valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio stesso. Al termine dei lavori la commissione formula una graduatoria generale e, sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo, formula una graduatoria di merito. Il giudizio della commissione e' insindacabile. Il direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso e dichiara il vincitore dello stesso. La graduatoria suddetta e' resa pubblica mediante affissione all'albo della scuola per un periodo di quindici giorni entro il quale potranno proporsi eventuali impugnative. Art. 9. Accettazione della borsa Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il candidato dichiarato vincitore dovra' far pervenire, a pena di decadenza, alla scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la seguente documentazione, in carta semplice: 1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato nell'anno solare di maggior fruizione della borsa; 4) estratto dell'atto di nascita; 5) certificato di cittadinanza italiana. In sostituzione dei certificati previsti ai punti 4) e 5), i vincitori potranno presentare all'ufficio competente un documento di riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998. Art. 10. Conferimento e conferma della borsa La borsa di studio viene attribuita con provvedimento del direttore della divisione formazione universitaria e alla ricerca secondo l'ordine della graduatoria. L'attivita' di perfezionamento all'estero non potra' avere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di conferimento della borsa. L'eventuale conferma della borsa di studio, per non piu' di un sei mesi, puo' essere disposta su motivata richiesta del borsista, corredata dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile dell'istituzione estera. Detta richiesta, indirizzata al direttore della Scuola sara' sottoposta al parere della commissione giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata. Ai fini della conferma l'interessato dovra' mantenere, per la durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto il conferimento della borsa di studio. Il venire meno di uno dei predetti requisiti comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione a questa scuola, incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di mancato adempimento. Se l'assegnatario rinuncia, prima che lo stesso abbia iniziato l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito. Al termine della sua permanenza all'estero, e comunque al termine di ciascun anno in caso di conferma della borsa stessa, il borsista dovra' presentare una relazione scientifica sull'attivita' svolta. Essa sara' oggetto di verifica da parte del docente della scuola di cui al precedente art. 5. Art. 11. Differimento o interruzione del periodo di godimento della borsa Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che l'istituzione estera interessata rilasci formale nulla-osta in merito. In tali casi dovra' essere esibito, unitamente al predetto nulla-osta, rispettivamente: una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, come previsto dall'art. 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, nella quale dovra' essere indicata la data di inizio e quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare; un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge n. 1204/1971. Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e' obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento dell'attivita' attestata dal responsabile dell'istituzione estera frequentata dal borsista. Tale obbligo non sussiste allorche' la mancata conclusione dell'attivita' derivi da causa non imputabile al borsista. Art. 12. Pagamento della borsa Il pagamento della borsa di studio verra' corrisposto in due rate, il cui singolo ammontare sara' fissato nel provvedimento di conferimento alle seguenti scadenze: prima rata: non prima di trenta giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attivita', previa comunicazione scritta della data stessa da parte del borsista; seconda rata: al termine della permanenza all'estero, previa presentazione dell'attestazione resa dal responsabile della istituzione estera di regolare svolgimento dell'attivita' stessa e della relazione scientifica di cui all'art. 10 del presente bando di concorso. Nel caso in cui l'attivita' di perfezionamento all'estero abbia durata inferiore ai sei mesi, l'importo della borsa sara' proporzionalmente ridotto. Art. 13. Regime giuridico della borsa Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed e' tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa. La non osservanza delle norme statutarie o regolamentari dell'istituzione estera frequentata dal borsista comporta la decadenza dal godimento della borsa. La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Il godimento della borsa di studio non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato al perfezionamento del laureato borsista. Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio in parola puo' chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Alle borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni in materia di agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della legge 3 novembre 1989, n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Art. 14. Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni, dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Scuola oppure richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente. Il presente decreto sara' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, li' 21 giugno 2000 Il direttore: Varaldo Allegato 1 al DD n. ........ Modello di domanda (da redigere in carta libera) Al direttore della scuola superiore S. Anna - via G. Carducci n. 40 - 56100 Pisa Il sottoscritto nato a (Prov. .............) il , residente in (Prov. .............), via n. ......, con domicilio eletto agli effetti del concorso in via n. ....... c.a.p. tel. impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, chiede di partecipare al concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio, di durata di sei mesi, per lo svolgimento di attivita' di perfezionamento all'estero riservata all'area disciplinare settore di classe di A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita': 1) di avere conseguito il diploma di laurea in , in data presso l'universita' di con votazione finale di ; 2) di essere cittadino italiano; 3) di essere a conoscenza: di non dover godere di un reddito personale complessivo annuo lordo, superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la borsa (nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in un anno e per una parte nell'anno successivo, si fa riferimento all'anno solare di maggior fruizione della borsa) e che il superamento di tale limite di reddito comporta l'immediata decadenza dal diritto di fruire della borsa con contestuale obbligo della restituzione delle quote percepite; 4) di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio conferita, ai sensi della legge n. 398/1989, per la frequenza di attivita' di perfezionamento all'estero. Di essere altresi', a conoscenza che la borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista; 5) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso in oggetto; 6) di essere consapevole della veridicita' della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 in caso di false dichiarazioni. Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 1) dichiarazione dell'interessato contenente l'impegno formale di svolgere attivita' di perfezionamento presso l'istituzione estera con sede in nel periodo dal al , convalidata dal Prof. docente della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, afferente all'area prescelta; 2) dichiarazione di accoglimento del Prof. , responsabile dell'istituzione estera che intende frequentare; 3) dichiarazione di conoscenza della/e lingua/e straniera/e (specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo); 4) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi; 5) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le pubblicazioni ed i titoli non siano presentati in originale ma in copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante complessivamente la conformita' degli stessi ai rispettivi originali; 6) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati. Data ........................ Firma .........................................