SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

CONCORSO

Concorso,  per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di
studio  per lo svolgimento di attivita' di perfezionamento all'estero
per la classe di scienze sperimentali, settore di ingegneria.
(GU n.54 del 11-7-2000)

                            IL DIRETTORE

    Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 - istitutiva della Scuola;
    Visto  lo  Statuto  della  scuola emanato con decreto direttorale
n. 4437  del  2 febbraio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    Vista  la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
    Visto  il decreto interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di  concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione
della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   prot.  n. 4107  del  12 maggio  1990,
concernente  l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura delle
borse di studio di cui alla legge n. 398/1989;
    Vista la legge n. 15/68;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
    Viste  la  deliberazione  adottata  dal consiglio della classe di
scienze sperimentali nelle sedute del 14 marzo 2000;
    Vista  la  deliberazione  del  senato accademico della seduta del
20 giugno 2000;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                         Indizione concorso

    E'   indetto   un   concorso,  per  i  titoli  e  colloquio,  per
l'attribuzione   di   una   borsa   di   studio  per  l'attivita'  di
perfezionamento  all'estero  per  la  classe  di scienze sperimentali
settore di ingegneria.

                               Art. 2.


          Borsa di studio per il perfezionamento all'estero

    La  borsa  di  studio,  della durata di sei mesi, dell'importo di
L. 15.000.000,  e'  bandite  per  le  area  afferente  al  settore di
ingegneria della classe suddetta, come segue:
      una  borsa  per  l'area di "Analisi di sistemi aptici in ambito
riabilitativo".

                               Art. 3.


                         Requisiti richiesti

    Per   la   partecipazione   al   concorso  sono  richiesti,  pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
      1)  possesso  del  diploma  di  laurea  in ingegneria meccanica
conseguito  presso  una universita' italiana (ovvero titolo di studio
conseguito  all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana
in  base  ad  accordi  internazionali  oppure con le modalita' di cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592);
      2)  possesso  della  cittadinanza  italiana (sono equiparati ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      3)  eta'  non  superiore  ai  29  anni alla data di scadenza di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
      4)  godimento  di  un reddito personale complessivo annuo lordo
non  superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta
coincidente  con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in
un  anno  e  per  una  parte  nell'anno successivo, si fa riferimento
all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione
di  tale  reddito  concorrono  redditi  di altra origine patrimoniale
nonche'   emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  aventi  carattere
ricorrente,  con  esclusione  di  quelli  aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
    Per  difetto  dei  requisiti  prescritti  l'amministrazione  puo'
disporre  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal concorso con motivato
provvedimento.
    L'amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  di  inviare  ai
competenti  uffici  distrettuali  delle  imposte  il  nominativo  del
vincitore   della  borsa  di  studio,  affinche'  gli  uffici  stessi
procedano  agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza del
reddito personale dell'interessato.

                               Art. 4.


                      Domande di partecipazione

    Le  domande  di  partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice    secondo   il   fac-simile   allegato,   corredate   della
documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire,
in  plico  unico,  al  direttore  della  scuola  superiore  di  studi
universitari  e  di  perfezionamento S. Anna, via G. Carducci n. 40 -
56100 Pisa, entro le ore 12,00 del 26 luglio 2000.
    Si  considerano  altresi'  prodotte  in  tempo  utile  le domande
spedite  esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Gli  interessati  dovranno redigere le domande unicamente secondo
il  fac-simile  allegato, che e' parte integrante del presente bando.
Non  saranno  prese  in  considerazione le domande che non contengono
tutti  gli  elementi  di  cui  al fac-simile suddetto e/o prive della
documentazione di cui all'art. 5 del presente bando.
    Sull'involucro  del  plico  devono  risultare  le indicazioni del
nome,  cognome  e  indirizzo  del concorrente e la specificazione del
concorso  cui  egli  intende  partecipare.  Il nome ed il cognome del
candidato  dovranno,  inoltre,  essere apposti su ciascuno dei lavori
presentati.
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.


                        Documenti da allegare

    Alla  domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti,
redatti in carta semplice:
      a) documentazione,  convalidata  da  un  docente  della  scuola
superiore  S.  Anna  afferente al settore di ingegneria, sull'impegno
formale  di  svolgere attivita' di perfezionamento presso istituzioni
estere  od  internazionali di livello universitario con l'indicazione
del relativo periodo;
      b) dichiarazione  di  accoglimento  da  parte  del responsabile
della istituzione estera che il candidato intende frequentare;
      c) dichiarazione   di  conoscenza  della/e  lingua  straniera/e
(specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo);
      d) dichiarazione  degli  esami  previsti  dal  corso  di laurea
nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi;
      e) eventuali  pubblicazioni  ed altri titoli, che l'interessato
ritenga  utili  ai  fini  del  giudizio della commissione. Qualora le
pubblicazioni  ed  i  titoli  non siano presentati in originale ma in
copia,  devono  essere  accompagnati da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  attestante  complessivamente la conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
      f) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

                               Art. 6.


            Riservatezza dei dati contenuti nei documenti

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1,  della legge 31 dicembre 1996
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  la  Scuola  esclusivamente  per  le finalita' di gestione del
concorso.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti valere nei confronti della
Scuola.

                               Art. 7.


                     Modalita' della valutazione

    Il concorso e' per titoli e colloquio.
    Per  la  valutazione  dei  titoli  e  l'esame  dei  candidati  e'
costituita  una  apposita  commissione  su proposta del preside della
classe di scienze sperimentali.
    La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale.
    Il  colloquio e' inteso ad accertare il grado di preparazione del
candidato,  sia  in termini generali che in relazione al programma di
attivita' di perfezionamento proposto dallo stesso.
    La commissione ha a disposizione 100 punti cosi' ripartiti:
      pubblicazioni ed altri titoli: massimo 30 punti;
      colloquio: massimo 70 punti.
    Sono  considerati  idonei  i candidati che hanno riportato almeno
80/100 del punteggio complessivo.
    La  convocazione per il colloquio, con l'indicazione della sede e
della  data  in  cui  il  medesimo  avra'  luogo,  e' comunicata agli
interessati  tramite  raccomandata  con  avviso di ricevimento almeno
venti giorni prima della data fissata per lo stesso.
    Per  sostenere  la  prova  suddetta  i  candidati dovranno essere
muniti di documento di riconoscimento valido.

                               Art. 8.


                      Espletamento del concorso

    Nella  seduta preliminare la commissione giudicatrice determina i
criteri  di  valutazione  per  l'attribuzione  dei  punteggi  di  cui
all'art. 7.
    La  valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio
stesso.
    Al  termine  dei  lavori  la  commissione formula una graduatoria
generale  e,  sulla  base  della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato  per  ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo,
formula una graduatoria di merito.
    Il giudizio della commissione e' insindacabile.
    Il  direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso
e dichiara il vincitore dello stesso.
    La  graduatoria  suddetta  e'  resa  pubblica mediante affissione
all'albo  della  scuola  per  un  periodo di quindici giorni entro il
quale potranno proporsi eventuali impugnative.

                               Art. 9.


                      Accettazione della borsa

    Ai  fini  dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti,
il  candidato  dichiarato  vincitore  dovra' far pervenire, a pena di
decadenza,   alla   scuola  superiore  di  studi  universitari  e  di
perfezionamento  S.  Anna  di  Pisa,  entro  il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
      1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
      2) fotocopia del codice fiscale;
      3)   autocertificazione  prevista  dalla  legge  n. 15/1968,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  attestante  il  reddito
personale  complessivo  annuo  lordo  di  cui  fruira'  l'interessato
nell'anno solare di maggior fruizione della borsa;
      4) estratto dell'atto di nascita;
      5) certificato di cittadinanza italiana.
    In  sostituzione  dei  certificati  previsti  ai punti 4) e 5), i
vincitori  potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento  in  corso di validita', come previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 403/1998.

                              Art. 10.


                 Conferimento e conferma della borsa

    La  borsa  di  studio  viene  attribuita  con  provvedimento  del
direttore  della  divisione  formazione  universitaria e alla ricerca
secondo l'ordine della graduatoria.
    L'attivita'   di  perfezionamento  all'estero  non  potra'  avere
iniziata  prima  dell'emanazione  del  provvedimento  di conferimento
della borsa.
    L'eventuale  conferma  della  borsa di studio, per non piu' di un
sei  mesi,  puo'  essere disposta su motivata richiesta del borsista,
corredata  dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile
dell'istituzione  estera.  Detta  richiesta, indirizzata al direttore
della   Scuola   sara'   sottoposta   al   parere  della  commissione
giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata.
    Ai  fini  della  conferma  l'interessato dovra' mantenere, per la
durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al
precedente  art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto
il conferimento della borsa di studio.
    Il  venire  meno  di  uno  dei  predetti  requisiti  comporta  la
decadenza  dal  diritto  di  fruizione  della  borsa  e l'obbligo per
l'interessato  di  darne  tempestiva  comunicazione  a questa scuola,
incorrendo  nelle  penalita' previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di mancato adempimento.
    Se  l'assegnatario  rinuncia,  prima che lo stesso abbia iniziato
l'attivita'  di  perfezionamento all'estero, subentra altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
    Al termine della sua permanenza all'estero, e comunque al termine
di  ciascun  anno in caso di conferma della borsa stessa, il borsista
dovra'  presentare  una  relazione scientifica sull'attivita' svolta.
Essa  sara'  oggetto di verifica da parte del docente della scuola di
cui al precedente art. 5.

                              Art. 11.


  Differimento o interruzione del periodo di godimento della borsa

    Eventuali  differimenti  dalla  data di inizio o interruzione del
periodo  di  godimento  della  borsa verranno consentiti, su apposita
istanza,  al  vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi
militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre  1971,  n. 1204,  a  condizione  che l'istituzione estera
interessata rilasci formale nulla-osta in merito.
    In  tali  casi  dovra'  essere  esibito,  unitamente  al predetto
nulla-osta, rispettivamente:
      una  dichiarazione sottoscritta dall'interessato, come previsto
dall'art. 1  lettera  f)  del decreto del Presidente della Repubblica
403/1998,  nella  quale  dovra'  essere  indicata la data di inizio e
quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare;
      un  certificato  medico  nel  quale  dovranno essere indicati i
periodi  di  astensione  obbligatoria  ai  sensi  della  citata legge
n. 1204/1971.
    Il   borsista  che  interrompa  l'attivita'  e'  tenuto  a  darne
tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione
definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e'
obbligato  alla  restituzione di quanto eventualmente percepito oltre
la  data  di  decadenza  e,  comunque,  oltre  la  data  di  regolare
svolgimento     dell'attivita'     attestata     dal     responsabile
dell'istituzione  estera  frequentata  dal borsista. Tale obbligo non
sussiste  allorche'  la  mancata conclusione dell'attivita' derivi da
causa non imputabile al borsista.

                              Art. 12.


                        Pagamento della borsa

    Il  pagamento  della  borsa  di  studio verra' corrisposto in due
rate,  il  cui  singolo  ammontare sara' fissato nel provvedimento di
conferimento alle seguenti scadenze:
      prima  rata: non prima di trenta giorni dalla data prevista per
l'inizio  dell'attivita',  previa  comunicazione  scritta  della data
stessa da parte del borsista;
      seconda  rata:  al  termine della permanenza all'estero, previa
presentazione   dell'attestazione   resa   dal   responsabile   della
istituzione  estera  di  regolare svolgimento dell'attivita' stessa e
della  relazione scientifica di cui all'art. 10 del presente bando di
concorso.
    Nel  caso  in cui l'attivita' di perfezionamento all'estero abbia
durata   inferiore   ai   sei   mesi,  l'importo  della  borsa  sara'
proporzionalmente ridotto.

                              Art. 13.


                    Regime giuridico della borsa

    Il  borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed
e'   tenuto  ad  assolvere  gli  impegni  stabiliti  dal  decreto  di
concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
    La   non   osservanza  delle  norme  statutarie  o  regolamentari
dell'istituzione   estera   frequentata   dal  borsista  comporta  la
decadenza dal godimento della borsa.
    La  borsa  di  studio  di  cui  al presente bando non puo' essere
cumulata  con  altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca del borsista.
    Chi  ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
    Il  godimento  della  borsa  di  studio  non si configura come un
rapporto  di  lavoro,  essendo  finalizzato  al  perfezionamento  del
laureato borsista.
    Il  dipendente  pubblico  che  fruisca  della  borsa di studio in
parola  puo'  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per
motivi  di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato  di ricerca dall'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo
di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della progressione di
carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne'
a  valutazioni  ai  fini  di carriere giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Alle  borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni
in  materia  di  agevolazione  fiscale  di cui all'art. 6 della legge
3 novembre  1989,  n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.

                              Art. 14.


               Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli

    I  candidati  dovranno  provvedere  a  loro  spese, entro novanta
giorni,  dalla  data  di  pubblicazione della relativa graduatoria di
merito,  al  ritiro  dei  titoli  e  delle pubblicazioni inviate alla
Scuola  oppure  richiederne  la  spedizione  con tassa postale a loro
carico.  Trascorso  il  periodo suddetto, l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.
    Per  quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30 novembre   1989,   n. 398,   nonche'   alle   altre   disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
    Il  presente  decreto  sara' reso pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Pisa, li' 21 giugno 2000
Il direttore: Varaldo

                    Allegato 1 al DD n. ........

Modello  di  domanda (da redigere in carta libera) Al direttore della
scuola  superiore S. Anna - via G. Carducci n. 40 - 56100 Pisa     Il
sottoscritto  nato  a  (Prov. .............) il , residente in (Prov.
.............),  via n. ......, con domicilio eletto agli effetti del
concorso  in  via  n.  ....... c.a.p. tel.  impegnandosi a comunicare
tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  dello stesso, chiede di
partecipare  al  concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione
di  una borsa di studio, di durata di sei mesi, per lo svolgimento di
attivita'    di   perfezionamento   all'estero   riservata   all'area
disciplinare settore di classe di
    A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita':
      1) di avere conseguito il diploma di laurea in , in data presso
l'universita' di con votazione finale di ;
      2) di essere cittadino italiano;
      3)  di  essere  a conoscenza: di non dover godere di un reddito
personale  complessivo  annuo  lordo,  superiore a L. 15.000.000, con
riferimento  al  periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel
quale  e'  effettivamente erogata la borsa (nel caso in cui la stessa
borsa  venga  erogata  per  una  parte  in  un  anno  e per una parte
nell'anno  successivo,  si  fa riferimento all'anno solare di maggior
fruizione della borsa) e che il superamento di tale limite di reddito
comporta  l'immediata decadenza dal diritto di fruire della borsa con
contestuale obbligo della restituzione delle quote percepite;
      4) di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio
conferita,  ai  sensi  della  legge  n. 398/1989, per la frequenza di
attivita'  di  perfezionamento  all'estero.  Di  essere  altresi',  a
conoscenza  che  la borsa di studio di cui al presente bando non puo'
essere  cumulata  con  altre  borse  di  studio  a  qualsiasi  titolo
conferite  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca del borsista;
      5)  di  accettare  tutte  le  condizioni contenute nel bando di
concorso in oggetto;
      6)  di  essere  consapevole  della  veridicita'  della presente
domanda  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali di cui
all'art. 26  della  legge  n. 15  del 4 gennaio 1968 in caso di false
dichiarazioni.
    Il   sottoscritto   allega   alla  presente  domanda  i  seguenti
documenti:
      1)  dichiarazione dell'interessato contenente l'impegno formale
di  svolgere attivita' di perfezionamento presso l'istituzione estera
con  sede in nel periodo dal al , convalidata dal Prof. docente della
scuola  superiore  di studi universitari e di perfezionamento S. Anna
di Pisa, afferente all'area prescelta;
      2)  dichiarazione  di  accoglimento  del  Prof.  , responsabile
dell'istituzione estera che intende frequentare;
      3)  dichiarazione  di  conoscenza  della/e lingua/e straniera/e
(specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo);
      4)  dichiarazione  degli  esami  previsti  dal  corso di laurea
nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi;
      5)  eventuali  pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato
ritenga  utili  ai  fini  del  giudizio della commissione. Qualora le
pubblicazioni  ed  i  titoli  non siano presentati in originale ma in
copia,  devono  essere  accompagnati da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  attestante  complessivamente la conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
      6) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
        Data ........................
Firma .........................................