N. 261 ORDINANZA 3 - 6 luglio 2000

Ordinanza 3-6 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale - Assicurazione obbligatoria - Responsabilita'
civile, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Coniuge
trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente
del  veicolo  responsabile  del  sinistro - Esclusione dalla garanzia
assicurativa  -  Lamentato,  ingiustificato e deteriore, trattamento,
rispetto al coniuge non in regime di comunione legale, e in relazione
alle  situazioni anteriori o successive alla direttiva comunitaria in
materia - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge   24  dicembre  1969,  n. 990,  art.  4,  lettera  a),  nella
  formulazione  anteriore  alla modifica apportata dall'art. 28 della
  legge 19 febbraio 1992, n. 142.
- Costituzione,  artt.  3,  10  e 11 (in relazione alla direttiva CEE
  n. 84/5 del 30 dicembre 1983).
(GU n.29 del 12-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici:   Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera a)
della  legge  24  dicembre  1969,  n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a   motore  e  dei  natanti),  nel  testo  anteriore  alle  modifiche
introdotte   dall'art. 28  della  legge  19  febbraio  1992,  n. 142,
promosso  con  Ordinanza  emessa  l'11  gennaio 1999 dal Tribunale di
Cosenza  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Caruso Angela e la
Intercontinentale  Assicurazioni  ed  altra,  iscritta  al n. 546 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  Winterthur  Assicurazioni
S.p.a.  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio civile - instaurato per
ottenere  il  risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di
un  sinistro  stradale  avvenuto  in  data  22  novembre 1991, mentre
viaggiava  a  bordo  dell'autovettura  di  proprieta'  del marito (in
regime  di  comunione  dei beni) e condotta dallo stesso - il giudice
onorario  aggregato  della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza,
con  Ordinanza  emessa  l'11  gennaio 1999, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, lettera a), della legge 24
dicembre    1969,    n. 990    (Assicurazione    obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa  apportata  dall'art. 28  della  legge  19 febbraio 1992,
n. 142, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti
dai  contratti  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita'
civile,  stipulati  ai  sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge
trasportato  in  regime  di  comunione dei beni con il conducente del
veicolo responsabile del sinistro";
        che,  secondo il rimettente, la norma impugnata - applicabile
nel giudizio ratione temporis - si porrebbe in contrasto con l'art. 3
Cost.,  sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento di
chi  abbia  optato  per  la  comunione  dei beni, poiche' considerato
comproprietario del veicolo, risultando viceversa assolutamente priva
di rilievo la scelta del regime patrimoniale dei coniugi nell'attuale
formulazione  della norma, secondo la quale "non e' considerato terzo
e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
obbligatoria [...]  il  solo  conducente del veicolo responsabile del
sinistro";
        che,  inoltre,  il rimettente rileva come il denunciato vuoto
legislativo  di  tutela  risarcitoria  violi  anche gli artt. 10 e 11
Cost.,  per illegittimo mancato adeguamento della normativa statale -
entro  il  previsto termine del 31 dicembre 1987 - a quanto stabilito
in  materia  dalla  direttiva  comunitaria  CEE  del 30 dicembre 1983
n. 84/5,  che  avrebbe determinato, cosi', l'ulteriore ingiustificata
disparita'  di trattamento nei confronti del familiare trasportato il
quale,    al    momento    dell'incidente,   fosse   proprietario   o
comproprietario  del veicolo ospitante nel periodo compreso tra il 1o
gennaio 1988 ed il 16 febbraio 1992;
        che  si  e' costituita la societa' di assicurazione convenuta
nel  giudizio  a  quo,  concludendo  per la declaratoria di manifesta
inammissibilita'  della  questione,  relativamente  al  profilo della
lamentata lesione dell'art. 11 Cost., e di manifesta infondatezza, in
riferimento a tutti i parametri evocati;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  manifesta  infondatezza della sollevata
questione.
    Considerato  che  questa Corte con sentenza n. 301 del 1996 e con
ordinanza  n. 76  del  1997  (entrambe ignorate dal rimettente) - nel
dichiarare non fondate altre questioni sostanzialmente identiche alla
presente  sotto  il profilo della denunciata lesione del principio di
uguaglianza  -  ha  gia' rilevato come la normativa de qua, nel testo
anteriore  alla  modificazione  di  cui  alla  legge n. 142 del 1992,
trovasse  un  suo  congruo  fondamento  giuridico  nell'ontologico  e
naturale  collegamento  esistente  tra  la  prevista  esclusione  del
beneficio   assicurativo   ed   il   novero   dei  soggetti  comunque
responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma
dell'art. 2054 cod. civ.;
        che,  in  particolare,  e'  stato  sottolineato  -  e  va qui
ribadito  -  come  il  diniego  di risarcibilita' risulti intimamente
connesso alla sussistenza della (con) titolarita', in capo al coniuge
in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, e quindi si
giustifichi  la  non operativita' della garanzia, prescindendo questa
tanto  dai  rapporti  familiari  esistenti tra i soggetti, quanto dal
titolo di acquisto del diritto stesso;
        che  -  non  assumendo  percio'  incidenza  alcuna  su simili
fattispecie   la   gia'   intervenuta  declaratoria  d'illegittimita'
costituzionale  della  lettera  b)  dello  stesso  art. 4 della legge
n. 990  del  1969 (sentenza n. 188 del 1991, anch'essa non menzionata
dal  rimettente) - questa Corte ha escluso la configurabilita' di una
violazione   del   principio  di  uguaglianza,  poiche'  la  compiuta
valutazione  in  prospettiva necessariamente diacronica delle opzioni
legislative  succedutesi  nel  tempo, nel contesto di una progressiva
evoluzione  della  disciplina  in esame, non consente di sussumere la
normativa   introdotta   dal   legislatore  del  1992  quale  tertium
comparationis  al  fine  di scrutinare la legittimita' costituzionale
della previgente disciplina;
        che,  sempre nelle menzionate decisioni, e' stato anche posto
in  rilievo  come  la  modificazione  della denunciata norma ad opera
dell'art. 28  della legge n. 142 del 1992 - al di la' del riferimento
contenuto  nella rubrica di questo all'attuazione della direttiva CEE
n. 84/5,  il  cui  art. 3 disponeva la non escludibilita' di soggetti
dal  beneficio  dell'assicurazione  per i danni alle persone a motivo
del  mero  legame  di  parentela con l'assicurato - risulti piuttosto
aderente  all'ulteriore  principio  enunciato dall'art. 1 della terza
direttiva  CEE  n. 90/232  (secondo  cui  l'assicurazione  "copre  la
responsabilita'  per  i  danni  alla persona di qualsiasi passeggero,
diverso dal conducente");
        che  e'  proprio  tale  direttiva  ad avere impegnato, per la
prima  volta,  gli  Stati  membri  ad emanare entro il termine del 31
dicembre  1992  (art. 6)  norme che estendessero l'applicazione della
garanzia   a  tutti  i  terzi  trasportati,  senza  alcuna  eccezione
eventualmente  derivante  anche  dal rapporto di (con)titolarita' del
veicolo;
        che  siffatto  rilievo vale a superare gli ulteriori dubbi di
costituzionalita' riferiti dal rimettente agli artt. 10 e 11 Cost.;
        che,  pertanto,  la  sollevata  questione  e'  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, lettera a), della legge 24
dicembre    1969,    n. 990    (Assicurazione    obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa  apportata  dall'art. 28  della  legge  19 febbraio 1992,
n. 142,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3,  10  e  11 della
Costituzione,  dal  giudice onorario aggregato della sezione stralcio
del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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