N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2000
Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Gravina Giuseppe contro Comune di Taranto Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Sanatoria delle costruzioni abusive non superiori al 30 per cento della volumetria originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, con ampliamento non superiore a 750 metri cubi - Sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria originaria anche se inferiori a 750 metri cubi - Esclusione - Conseguente non sanabilita' di abusi edilizi di modesta entita' e, viceversa, sanabilita' di abusi edilizi gravi - Irragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 302/1996. - Legge 23 dicembre 1994, n.724, art. 39, comma 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.30 del 19-7-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1014/2000 presentato dal sig. Gravina Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, presso il cui studio in Lecce, via Garibaldi n. 43, e' elettivamente domiciliato; Contro il comune di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio per l'annullamento: della nota dirigenziale prot. n. 34836/C del 9 Febbraio 2000, con cui il comune di Taranto ha respinto l'istanza di concessione edilizia in sanatoria, ex art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, presentata dal ricorrente in data 31 marzo 1995; di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza cautelare proposta, in via incidentale, dal ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2000 il dr. Enrico d'Arpe; e udito, altresi', l'avv. Pietro Quinto per il ricorrente; F a t t o e d i r i t t o Osserva il collegio che la presente controversia riguarda la legittimita' o meno, previa deliberazione della domanda incidentale di sospensiva, del provvedimento dirigenziale prot. n 34836/C del 9 febbraio 2000 con il quale il comune di Taranto ha respinto l'istanza di condono edilizio presentata (il 31 marzo 1995) dal ricorrente, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa ad un ampliamento pari a mq 18,50 dell'originaria casa di abitazione avente superficie di mq 39,33, nonche' di un adiacente vano deposito di mq 19,04. Il diniego di sanatoria impugnato e' basato sulla seguente motivazione: "volumetria realizzata abusivamente eccedente i limiti dimensionali previsti dall'art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994". Con ordinanza cautelare n. 1050/2000 pronunciata in esito alla camera di consiglio del 4 maggio 2000, questa sezione ha accolto ad tempus l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dal Gravina "sino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata da questo tribunale amministrativo regionale con separata ordinanza". Punto centrale della causa e', sicuramente, l'interpretazione dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 statuente la condonabilita' delle opere edilizie abusive (ultimate entro il 31 dicembre 1993) "che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi". Il collegio, anche se una parte della dottrina opina che la sopra riportata disposizione dell'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 vada interpretata nel senso che l'ampliamento puo' essere condonato fino al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria prescindendo dal limite di 750 metri cubi, e fino al limite di 750 metri cubi a prescindere dalla percentuale del 30 per cento rispetto alla costruzione originaria, rileva, pero', che la Corte costituzionale (con la importante sentenza n. 302 del 23 luglio 1996) ha chiarito che "la previsione massima della cubatura di 750 metri cubi e' un limite assoluto ed inderogabile che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento che deve essere contenuto nel 30 per cento della volumetria originaria". Alla stregua della predetta condivisibile pronuncia della consulta, il tribunale ritiene non convincente l'opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente (secondo cui il limite alla condonabilita' degli ampliamenti sarebbe sempre quello di 750 mc anche nell'ipotesi di superamento della percentuale del 30 per cento della volumetria rispetto alla costruzione originaria), osservando che, ove il legislatore avesse voluto effettivamente statuire cio', doveva limitarsi a disporre che sono sanabili gli ampliamenti non superiori a 750 metri cubi (risultando ultronea, in tale ottica, la prima parte della previsione alternativa - il limite del 30 per cento della volumetria della costruzione originaria - contenuta nella norma de qua). Tuttavia, la disposizione di legge in questione, correttamente interpretata, nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, suscita seri dubbi di conformita' al precetto dell'art. 3 della Costituzione che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. Appare, infatti, palesemente irragionevole un impianto normativo che permette la condonabilita' di una nuova costruzione abusiva sino a 750 metri cubi (magari) realizzata a distanza di pochi centimetri da un preesistente fabbricato e impedisce, invece, di sanare un ampliamento abusivo, anche se oggettivamente di modesta entita', soltanto perche' superiore al 30 per cento della cubatura della costruzione originaria. La sollevata questione di legittimita' costituzionale appare rilevante - gia' nella fase cautelare del presente giudizio - in quanto, da un lato, in base alla deliberazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, i motivi di gravame prospettati dal ricorrente si appalesano infondati e, dall'altro, le automatiche conseguenze della impugnata reiezione dell'istanza di condono, espongono il predetto ad un danno grave ed irreparabile. Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del collegio, non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale (che, per le ragioni sopra svolte, appare non manifestamente infondata), dal momento che il provvedimento impugnato dovra' essere definitivamente sospeso oppure no, a seconda che la norma denunciata sara' o meno dichiarata incostituzionale nella sede competente.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria anche se inferiori al limite di 750 metri cubi), in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2000. Il Presidente: Magliulo Il relatore estensore: d'Arpe 00C0713