N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  4  maggio  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale della Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto
da Gravina Giuseppe contro Comune di Taranto

Edilizia   e   urbanistica  -  Condono  edilizio  -  Sanatoria  delle
costruzioni  abusive  non  superiori al 30 per cento della volumetria
originaria  ovvero,  indipendentemente  dalla  volumetria  iniziale o
assentita, con ampliamento non superiore a 750 metri cubi - Sanatoria
degli   ampliamenti  superiori  al  30  per  cento  della  volumetria
originaria  anche  se  inferiori  a  750  metri  cubi  - Esclusione -
Conseguente  non  sanabilita'  di abusi edilizi di modesta entita' e,
viceversa,  sanabilita'  di  abusi edilizi gravi - Irragionevolezza -
Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 302/1996.
- Legge 23 dicembre 1994, n.724, art. 39, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1014/2000
  presentato   dal  sig. Gravina  Giuseppe,  rappresentato  e  difeso
  dall'avv. Pietro  Quinto,  presso  il  cui  studio  in  Lecce,  via
  Garibaldi n. 43, e' elettivamente domiciliato;
    Contro   il   comune  di  Taranto,  in  persona  del  suo  legale
  rappresentante   pro-tempore,   non   costituito  in  giudizio  per
  l'annullamento:
        della nota dirigenziale prot. n. 34836/C del 9 Febbraio 2000,
  con  cui  il comune di Taranto ha respinto l'istanza di concessione
  edilizia  in  sanatoria, ex art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724,
  presentata dal ricorrente in data 31 marzo 1995;
        di  tutti  gli  altri atti comunque presupposti, connessi e/o
  conseguenziali;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  l'istanza  cautelare  proposta,  in  via  incidentale, dal
  ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2000 il dr. Enrico
  d'Arpe; e udito, altresi', l'avv. Pietro Quinto per il ricorrente;
                    F a t t o   e  d i r i t t o
    Osserva  il  collegio  che  la  presente controversia riguarda la
  legittimita' o meno, previa deliberazione della domanda incidentale
  di sospensiva, del provvedimento dirigenziale prot. n 34836/C del 9
  febbraio  2000  con  il  quale  il  comune  di  Taranto ha respinto
  l'istanza  di  condono  edilizio  presentata (il 31 marzo 1995) dal
  ricorrente,  ai  sensi  dell'art. 39  della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724,  relativa ad un ampliamento pari a mq 18,50 dell'originaria
  casa  di  abitazione  avente  superficie di mq 39,33, nonche' di un
  adiacente vano deposito di mq 19,04.
    Il  diniego  di  sanatoria  impugnato  e'  basato  sulla seguente
  motivazione:
        "volumetria   realizzata   abusivamente  eccedente  i  limiti
  dimensionali  previsti  dall'art. 39,  comma 1, legge n. 724 del 23
  dicembre 1994".
    Con  ordinanza  cautelare  n. 1050/2000 pronunciata in esito alla
  camera di consiglio del 4 maggio 2000, questa sezione ha accolto ad
  tempus  l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dal
  Gravina  "sino  alla  decisione  della  Corte  costituzionale sulla
  questione   di  legittimita'  costituzionale  sollevata  da  questo
  tribunale amministrativo regionale con separata ordinanza".
    Punto  centrale  della  causa  e', sicuramente, l'interpretazione
  dell'art. 39,   comma  1,  della  legge  23  dicembre  1994  n. 724
  statuente  la condonabilita' delle opere edilizie abusive (ultimate
  entro  il 31 dicembre 1993) "che non abbiano comportato ampliamento
  del  manufatto  superiore  al  30  per cento della volumetria della
  costruzione  originaria  ovvero, indipendentemente dalla volumetria
  iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi".
    Il collegio, anche se una parte della dottrina opina che la sopra
  riportata   disposizione   dell'art. 39,   comma   1,  della  legge
  n. 724/1994  vada  interpretata  nel  senso  che l'ampliamento puo'
  essere  condonato  fino  al  30  per  cento  della volumetria della
  costruzione originaria prescindendo dal limite di 750 metri cubi, e
  fino  al  limite  di 750 metri cubi a prescindere dalla percentuale
  del  30  per  cento  rispetto  alla costruzione originaria, rileva,
  pero',  che  la  Corte  costituzionale  (con la importante sentenza
  n. 302  del  23 luglio 1996) ha chiarito che "la previsione massima
  della  cubatura  di  750  metri  cubi  e'  un  limite  assoluto  ed
  inderogabile  che  si  aggiunge come norma di chiusura al limite di
  ampliamento  che  deve  essere  contenuto  nel  30  per cento della
  volumetria originaria".
    Alla   stregua   della  predetta  condivisibile  pronuncia  della
  consulta,   il   tribunale   ritiene   non   convincente  l'opzione
  interpretativa sostenuta dal ricorrente (secondo cui il limite alla
  condonabilita'  degli  ampliamenti  sarebbe sempre quello di 750 mc
  anche  nell'ipotesi  di  superamento  della  percentuale del 30 per
  cento  della  volumetria  rispetto  alla  costruzione  originaria),
  osservando  che,  ove  il  legislatore avesse voluto effettivamente
  statuire  cio',  doveva  limitarsi a disporre che sono sanabili gli
  ampliamenti non superiori a 750 metri cubi (risultando ultronea, in
  tale  ottica,  la  prima  parte  della  previsione alternativa - il
  limite   del  30  per  cento  della  volumetria  della  costruzione
  originaria - contenuta nella norma de qua).
    Tuttavia,  la  disposizione  di legge in questione, correttamente
  interpretata,  nella  parte  in cui non consente la sanatoria degli
  ampliamenti  superiori  al  30  per  cento  della  volumetria della
  costruzione  originaria  anche  se inferiori al limite di 750 metri
  cubi,  suscita  seri  dubbi  di conformita' al precetto dell'art. 3
  della  Costituzione  che  impone  la  ragionevolezza  delle  scelte
  legislative.
    Appare,  infatti, palesemente irragionevole un impianto normativo
  che  permette  la  condonabilita'  di una nuova costruzione abusiva
  sino  a  750  metri  cubi  (magari)  realizzata a distanza di pochi
  centimetri  da  un  preesistente fabbricato e impedisce, invece, di
  sanare  un  ampliamento abusivo, anche se oggettivamente di modesta
  entita',  soltanto perche' superiore al 30 per cento della cubatura
  della costruzione originaria.
    La  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale appare
  rilevante  -  gia'  nella fase cautelare del presente giudizio - in
  quanto,  da  un  lato,  in  base alla deliberazione sommaria tipica
  della  trattazione  dell'incidente  di  sospensione,  i  motivi  di
  gravame  prospettati  dal  ricorrente  si  appalesano  infondati e,
  dall'altro,  le  automatiche  conseguenze della impugnata reiezione
  dell'istanza di condono, espongono il predetto ad un danno grave ed
  irreparabile.
    Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso
  del  collegio,  non  puo'  essere  definita indipendentemente dalla
  risoluzione    della    sollevata    questione    di   legittimita'
  costituzionale  (che,  per  le  ragioni  sopra  svolte,  appare non
  manifestamente   infondata),   dal  momento  che  il  provvedimento
  impugnato  dovra'  essere  definitivamente  sospeso  oppure  no,  a
  seconda   che   la   norma   denunciata  sara'  o  meno  dichiarata
  incostituzionale nella sede competente.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la
  rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  prospettata
  questione  di  legittimita'  costituzionale,  ordina la sospensione
  dell'ulteriore  corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato
  in  epigrafe  e  deferisce alla Corte costituzionale la definizione
  della  costituzionalita'  dell'art. 39,  comma  1,  della  legge 23
  dicembre  1994 n. 724 (nella parte in cui non consente la sanatoria
  degli  ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della
  costruzione  originaria  anche  se inferiori al limite di 750 metri
  cubi), in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
  Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
  Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Lecce  nella  Camera di Consiglio del 4 maggio
  2000.
                       Il Presidente: Magliulo
                   Il relatore estensore: d'Arpe
00C0713