N. 436 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  18  maggio  2000  dal  tribunale  di Parma nel
procedimento  civile  vertente  tra Consorzio Installatori Riparatori
Impianti Elettrici ed Elettronici e I.N.P.S. ed altro

Previdenza  e assistenza sociale - Condono previdenziale - Contributi
indebitamente  versati  dalle  imprese e da rimborsare da parte degli
enti  impositivi  a  seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione
degli  interessi  sulle somme rimborsate - Ingiustificata deroga alla
disciplina  civilistica  dell'indebito  oggettivo  (art.  2033 c.c.),
nonche'  alla  disciplina  dell'indebito  in  materia previdenziale -
Incidenza  sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte
costituzionale n. 417 del 1998.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                            IL TRIBUNALE
    A  scioglimento  della riserva formulata all'udienza del 29 marzo
  2000,  il  giudice  del lavoro ha pronunciato la presente ordinanza
  nel  procedimento  promosso  da:  Consorzio Installatori Riparatori
  Impianti  Elettrici  ed  Elettronici  (CIRIEE) - Soc. coop. a.r.l.,
  avv. Marcello Ziveri, ricorrente;
    Contro  Istituto  Nazionale Prvidenza Sociale - INPS, avv. Oreste
  Manzi,  convenuto,  e contro Istituto Nazionale per l'Assicurazione
  contro  gli  Infortuni  sul  Lavoro  -  INAIL, convenuto contumace,
  osservando quanto segue;
                     F a t t o  e  d i r i t t o
    Con   ricorso  del  20  luglio  1998  il  Consorzio  Installatori
  Riparatori  Impianti Elettrici ed Elettronici (CIRIEE) - Soc. coop.
  a.r.l.   conveniva   in  giudizio  l'INPS  e  l'INAIL  per  sentire
  dichiarare  che  esso  consorzio, in relazione al periodo 1o aprile
  1991 - 31 dicembre 1992 aveva titolo all'inquadramento contributivo
  fra  le  imprese artigiane e che, pertanto, potendo usufruire delle
  agevolazioni contributive previste dall'art. 6 della legge 8 agosto
  1985,  n. 443,  chiedeva  il  rimborso  delle  somme  indebitamente
  versate  a  titolo  di  contributi  e  premi  a  seguito di condono
  contributivo, oltre interessi legali sulle somme medesime.
    Il  giudice  del  lavoro con sentenza non definitiva del 29 marzo
  2000,  n. 454,  dopo aver dichiarato che il consorzio ricorrente va
  inquadrato, ai fini delle agevolazioni contributive, fra le imprese
  artigiane  previste  dalla legge, condannava gli istituti convenuti
  alla  restituzione  dei  contributi e premi indebitamente versati a
  seguito  della  domanda  di  condono contributivo in data 30 aprile
  1993, ex art. 4 d.-l. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993,
  nell'erroneo   presupposto  di  essere  tenuta  a  corrispondere  i
  maggiori  contributi  e  premi propri del settore industria (doc. 2
  ric.).
    La  condanna al pagamento delle somme di cui alla citata sentenza
  fa  riferimento  al  solo  capitale e non anche agli interessi pure
  richiesti  dal  consorzio ricorrente. Il giudice non ha pronunciato
  sugli  accessori  del  credito  in  quanto l'art. 81, comma 9, ult.
  parte della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999)
  stabilisce   che,  in  materia  di  condono  previdenziale,  "sulle
  eventuali  somme  da  rimborsare  da parte degli enti impositori, a
  seguito  degli  esiti  del  contenzioso,  non  sono comunque dovuti
  interessi".
    In   relazione   a   quest'ultima  disposizione  viene  sollevata
  d'ufficio  questione  di  legittimita' costituzionale, in relazione
  agli  artt. 3  e  24 della Costituzione, in quanto la stessa appare
  gravemente  e ingiustificatamente discriminatoria non solo rispetto
  alla   disciplina   generale   della   restituzione  di  contributi
  previdenziali   indebitamente   versati;  ma  anche  rispetto  alla
  disciplina  generale dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., da
  considerarsi come primario tertium comparationis.
    E'  pure  manifestamente violato il diritto di azione e di tutela
  giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.
    Invero, non puo' farsi a meno di rilevare che, nel caso in esame,
  la norma censurata viola palesemente il principio di uguaglianza, e
  del  diritto  di  azione,  dovendosi  assumere  come ingiustificata
  l'esclusione  degli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla
  data   della   domanda   amministrativa   nell'ipotesi  di  tardiva
  restituzione,  da  parte  dell'INPS,  di  contributi  previdenziali
  indebitamente versati.
    Come  gia'  rilevato  dalla  Corte costituzionale con la sentenza
  23 dicembre   1998,   n. 417   proprio  in  materia  di  contributi
  indebitamente  versati  all'INPS  da artigiani, da restituire senza
  corresponsione  di  interessi  a  norma  dell'art. 7, ultimo comma,
  legge  n. 463/1959,  il  vulnus  recato al principio di uguaglianza
  dalla  disciplina  impugnata deriva non gia' dalla esclusione degli
  interessi  legali,  bensi' dalla esclusione totale di interessi che
  la norma censurata non riconosce neppure in misura ridotta; purche'
  non si tratti di una misura simbolica.
    Con  la  sentenza sopra citata, la Corte costituzionale ha quindi
  dichiarato  la  illegittimita' costituzionale della norma impugnata
  nella  parte in cui esclude il diritto agli interessi e non prevede
  alcuna  somma  a  tale  titolo,  pur  lasciando  al  legislatore la
  individuazione dei criteri di quantificazione delle relative somme.
    Ne consegue che non essendo manifestamente infondata la questione
  di  legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultima parte
  della  legge  23  dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) la
  stessa   va   rimessa  all'esame  della  Corte  costituzionale  per
  contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    La  medesima  questione  e'  palesemente  rilevante ai fini della
  decisione  della  presente  causa,  in  quanto  avendo il consorzio
  ricorrente  chiesto la corresponsione degli interessi, tale domanda
  dovrebbe  essere  respinta,  avendo  la  norma impugnata escluso la
  debenza  di  una qualsiasi somma a titolo di interessi sui rimborsi
  di  contributi  versati  a  seguito  di  condono, e di accertamento
  negativo dell'obbligo contributivo.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  Costituzionale  dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo
  della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) nella
  parte  in  cui  e'  previsto che sulle somme da rimborsare da parte
  degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale,
  a  seconda  dell'esito  del  contenzioso, "non sono comunque dovuti
  interessi";  e  cio'  per  contrasto  con  gli  artt. 3  e 24 della
  Costituzione.
    Per  l'effetto  sospende,  in  parte qua, il giudizio e ordina la
  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale con la copia
  autentica della sentenza non definitiva n. 454/2000.
    Si  notifichi  alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio dei
  Ministri.
    Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso, in Parma il 18 maggio 2000.
              Il giudice del lavoro estensore: Ferrau'
00C0717