N. 265 ORDINANZA 6 - 11 luglio 2000

Ordinanza 6-11 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Organizzazione centrale - Attribuzioni del
Ministero   per  le  politiche  agricole  -  Disciplina  con  decreto
legislativo   delegato  -  Ritenuta  mancanza  di  idoneo  fondamento
legislativo,   denunciata   violazione   del   termine  previsto  per
l'esercizio  della  delega  nonche' asserito contrasto con specifiche
disposizioni   di   legge   e  costituzionali  -  Sopravvenuta  nuova
disciplina  per  l'organizzazione  ministeriale  - Restituzione degli
atti al rimettente.
- D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.
- Costituzione,  artt.  70, 76, 95 e 117; legge 15 marzo 1997, n. 59,
  artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE;

ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e
5  del  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni  delle  funzioni  amministrative  in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), promosso con
ordinanza  emessa  il  10 giugno 1999 dalla Corte dei conti - sezione
del  controllo,  sull'esame  e  pronuncia  sul  visto  e  conseguente
registrazione  del  d.P.R.  25  marzo  1999 recante il regolamento di
organizzazione  del  Ministero per le politiche agricole, iscritta al
n. 441  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 37,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  la  Corte  dei  conti - sezione del controllo, con
provvedimento  ("ordinanza")  del 10 giugno 1999, emesso in occasione
dell'esame,  ai  fini  della registrazione, del d.P.R. 25 marzo 1999,
recante  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per  le
politiche  agricole,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76,
95  e  117  della  Costituzione e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1,
lettere  a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, questioni
di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143  (Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in
materia     di     agricoltura    e    pesca    e    riorganizzazione
dell'amministrazione centrale) nel suo insieme, nonche' di alcune sue
specifiche disposizioni;
        che  il  collegio  rimettente,  affermata la propria generale
legittimazione a sollevare questioni di costituzionalita', ritiene le
questioni  rilevanti  rispetto alla funzione cui esso e' chiamato, in
quanto  il  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui  regolamenti
consisterebbe   nella  verifica  della  conformita'  di  questi  alle
prescrizioni   contenute   in  normativa  di  rango  primario,  e  in
particolare alla disposizione che prevede l'adozione del regolamento;
        che,  nel caso di specie, il regolamento soggetto a controllo
troverebbe  fondamento  nel  decreto legislativo n. 143 del 1997, per
cui  sarebbe  "fisiologica"  la valutazione, da parte della Corte dei
conti, della legittimita' costituzionale di tale decreto legislativo,
anche  al  fine  di verificare se l'organizzazione del Ministero e le
funzioni  ad  esso  attribuite  rispettino il disegno organizzativo e
funzionale delineato nella legge di delega;
        che,  ad  avviso  della  Corte  dei  conti,  l'intero decreto
legislativo  n. 143  del  1997 violerebbe gli artt. 70, 76 e 95 della
Costituzione, nonche' gli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e
b),  12  e  14  della  legge  n. 59  del  1997,  non  trovando idoneo
fondamento   in   alcuna   disposizione  della  stessa  legge  n. 59,
contenente  la  delega per il conferimento di funzioni alle regioni e
agli  enti  locali,  in  quanto  nessuna nuova funzione sarebbe stata
trasferita  alle  regioni con il decreto legislativo n. 143 del 1997,
come  testimonierebbe  l'esame  delle varie fasi del trasferimento di
funzioni  statali  alle  regioni che hanno preceduto l'atto censurato
(d.P.R.  15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge
4 dicembre 1993, n. 491);
        che  sono oggetto di specifiche censure gli artt. 3, comma 2,
4  e 5, che subordinano l'operativita' della disciplina contenuta nel
decreto   legislativo  n. 143  del  1997  all'entrata  in  vigore  di
ulteriori  provvedimenti  governativi,  in quanto nessun criterio tra
quelli  previsti dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale
condizionamento,   per   cui  risulterebbe  violato  il  termine  per
l'esercizio  della  delega,  essendo  lasciate  alla discrezionalita'
dell'esecutivo  tutte  le  decisioni  concernenti  l'emanazione delle
disposizioni attuative;
        che,  secondo  la Corte dei conti, l'art. 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 143 del 1997: a) affidando al Ministero per le
politiche  agricole la elaborazione e il coordinamento delle linee di
politica  agricola, agroalimentare e forestale, violerebbe l'art. 117
della  Costituzione,  che  riserva  tale  funzione a leggi quadro; b)
attribuendo   al  Ministero  compiti  di  "coordinamento  nazionale",
sarebbe  in  contrasto  con  l'art. 8 della legge n. 59 del 1997, che
disciplina   l'esercizio   della  funzione  statale  di  indirizzo  e
coordinamento;   c)  disponendo  l'adozione  da  parte  del  medesimo
Ministero  della "disciplina generale" della materia (tanto se intesa
come  disciplina regolamentare quanto come attivita' amministrativa),
violerebbe l'art. 117 della Costituzione e l'art. 8 della legge n. 59
del 1997;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  sostenendo  che  il  sopravvenire  del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 300,  che  prevede  (agli  artt. 2, 33, 34, 55, 78)
l'espressa  attribuzione  al  Ministero  per  le politiche agricole e
forestali  delle  funzioni  e  dei  compiti  spettanti  allo  Stato e
previsti  dal  decreto  legislativo n. 143 del 1997, comporterebbe la
necessita'  di  restituire gli atti al rimettente, per un nuovo esame
della rilevanza;
        che,  in  prossimita' della camera di consiglio, l'Avvocatura
generale   dello   Stato   ha   depositato  una  memoria,  sostenendo
l'inammissibilita'  delle questioni, per difetto di valutazione della
loro  rilevanza:  la  Corte  dei  conti avrebbe dovuto specificare in
relazione a quali specifiche previsioni del regolamento sottoposto al
suo  controllo  assumevano  rilievo  le ipotetiche illegittimita' del
decreto   legislativo   parametro   del   giudizio,  tanto  piu'  che
l'emanazione  del  regolamento  governativo  di organizzazione non si
fonda  necessariamente  sull'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
n. 143  del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri
governativi  di  normazione  di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
stato  emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15  marzo  1997,  n. 59),  il  quale  contiene  una  nuova disciplina
dell'organizzazione  ministeriale, che investe anche il Ministero per
le politiche agricole (v., ad esempio, gli artt. 4, 33, 34, 55, comma
2, e 78);
        che l'entrata in vigore di tale nuova normativa (in base alla
quale  e'  stato  ora  emanato  il  d.P.R.  28 marzo 2000, recante il
regolamento  di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
e  forestali) rende necessario, in via del tutto preliminare rispetto
a ogni problema di ammissibilita', restituire gli atti alla Corte dei
conti.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione
del controllo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Fruscella
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