N. 265 ORDINANZA 6 - 11 luglio 2000
Ordinanza 6-11 luglio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Amministrazione pubblica - Organizzazione centrale - Attribuzioni del Ministero per le politiche agricole - Disciplina con decreto legislativo delegato - Ritenuta mancanza di idoneo fondamento legislativo, denunciata violazione del termine previsto per l'esercizio della delega nonche' asserito contrasto con specifiche disposizioni di legge e costituzionali - Sopravvenuta nuova disciplina per l'organizzazione ministeriale - Restituzione degli atti al rimettente. - D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143. - Costituzione, artt. 70, 76, 95 e 117; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14.(GU n.30 del 19-7-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1999 dalla Corte dei conti - sezione del controllo, sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.P.R. 25 marzo 1999 recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo, con provvedimento ("ordinanza") del 10 giugno 1999, emesso in occasione dell'esame, ai fini della registrazione, del d.P.R. 25 marzo 1999, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 95 e 117 della Costituzione e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, questioni di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) nel suo insieme, nonche' di alcune sue specifiche disposizioni; che il collegio rimettente, affermata la propria generale legittimazione a sollevare questioni di costituzionalita', ritiene le questioni rilevanti rispetto alla funzione cui esso e' chiamato, in quanto il controllo preventivo di legittimita' sui regolamenti consisterebbe nella verifica della conformita' di questi alle prescrizioni contenute in normativa di rango primario, e in particolare alla disposizione che prevede l'adozione del regolamento; che, nel caso di specie, il regolamento soggetto a controllo troverebbe fondamento nel decreto legislativo n. 143 del 1997, per cui sarebbe "fisiologica" la valutazione, da parte della Corte dei conti, della legittimita' costituzionale di tale decreto legislativo, anche al fine di verificare se l'organizzazione del Ministero e le funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo e funzionale delineato nella legge di delega; che, ad avviso della Corte dei conti, l'intero decreto legislativo n. 143 del 1997 violerebbe gli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione, nonche' gli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997, non trovando idoneo fondamento in alcuna disposizione della stessa legge n. 59, contenente la delega per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto nessuna nuova funzione sarebbe stata trasferita alle regioni con il decreto legislativo n. 143 del 1997, come testimonierebbe l'esame delle varie fasi del trasferimento di funzioni statali alle regioni che hanno preceduto l'atto censurato (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge 4 dicembre 1993, n. 491); che sono oggetto di specifiche censure gli artt. 3, comma 2, 4 e 5, che subordinano l'operativita' della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 143 del 1997 all'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti governativi, in quanto nessun criterio tra quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale condizionamento, per cui risulterebbe violato il termine per l'esercizio della delega, essendo lasciate alla discrezionalita' dell'esecutivo tutte le decisioni concernenti l'emanazione delle disposizioni attuative; che, secondo la Corte dei conti, l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997: a) affidando al Ministero per le politiche agricole la elaborazione e il coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, che riserva tale funzione a leggi quadro; b) attribuendo al Ministero compiti di "coordinamento nazionale", sarebbe in contrasto con l'art. 8 della legge n. 59 del 1997, che disciplina l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento; c) disponendo l'adozione da parte del medesimo Ministero della "disciplina generale" della materia (tanto se intesa come disciplina regolamentare quanto come attivita' amministrativa), violerebbe l'art. 117 della Costituzione e l'art. 8 della legge n. 59 del 1997; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il sopravvenire del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede (agli artt. 2, 33, 34, 55, 78) l'espressa attribuzione al Ministero per le politiche agricole e forestali delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato e previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, comporterebbe la necessita' di restituire gli atti al rimettente, per un nuovo esame della rilevanza; che, in prossimita' della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo l'inammissibilita' delle questioni, per difetto di valutazione della loro rilevanza: la Corte dei conti avrebbe dovuto specificare in relazione a quali specifiche previsioni del regolamento sottoposto al suo controllo assumevano rilievo le ipotetiche illegittimita' del decreto legislativo parametro del giudizio, tanto piu' che l'emanazione del regolamento governativo di organizzazione non si fonda necessariamente sull'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 143 del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale contiene una nuova disciplina dell'organizzazione ministeriale, che investe anche il Ministero per le politiche agricole (v., ad esempio, gli artt. 4, 33, 34, 55, comma 2, e 78); che l'entrata in vigore di tale nuova normativa (in base alla quale e' stato ora emanato il d.P.R. 28 marzo 2000, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali) rende necessario, in via del tutto preliminare rispetto a ogni problema di ammissibilita', restituire gli atti alla Corte dei conti.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione del controllo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella 00C0761