N. 282 SENTENZA 6 - 14 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Campania  -  Parchi  e  riserve  naturali  - Procedimento di
istituzione  dell'area protetta (Parco regionale dei Campi Flegrei) -
Formulazione   di   osservazioni  e  proposte  da  parte  degli  enti
territoriali  interessati  nei  confronti  dei  decreti  istitutivi -
Omessa  previsione  di forme di partecipazione al procedimento ovvero
dello strumento (previsto dalla legge quadro) della conferenza per la
redazione  di  un documento di indirizzo relativo all'area protetta -
Violazione  dei  principî  fondamentali  della  materia stabiliti dal
legislatore statale - Illegittimita' costituzionale.
- Legge Regione Campania 1o settembre 1993, n. 33, art. 6.
- Costituzione,  art.  117  (in  relazione  all'art. 22 della legge 6
  dicembre 1991, n. 394).
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici:   Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
della  Regione  Campania  1o  settembre  1993,  n. 33 (Istituzione di
parchi e riserve naturali in Campania), promosso con Ordinanza emessa
l'11  giugno  1997  dal  TAR  per la Campania sul ricorso proposto da
comune di Procida ed altro contro Regione Campania ed altri, iscritta
al  n. 101  del  registro  ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 10,  prima serie speciale, dell'anno
1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.

                          Ritenuto in fatto


    1. - Nel  corso di un giudizio amministrativo promosso dal comune
di Procida ed altro contro la Regione Campania ed altri per impugnare
e  chiedere  l'annullamento  del  decreto del Presidente della Giunta
regionale  della  Regione  Campania  2  giugno  1995 n. 5569, recante
"Perimetrazione  provvisoria  e  misure  di  salvaguardia  del  Parco
regionale  dei Campi Flegrei" - il Tribunale amministrativo regionale
della  Campania  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 117  della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6
della   legge   della  Regione  Campania  1o  settembre  1993,  n. 33
(Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania).
    Il  predetto decreto del Presidente della Giunta regionale veniva
impugnato  dal comune di Procida, il cui territorio risultava incluso
nella  perimetrazione  provvisoria  del  Parco  regionale  dei  Campi
Flegrei, in quanto adottato senza le previe procedure di cooperazione
e  raccordo  con  gli enti locali previste dall'art. 22 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
    Osserva  il  collegio  rimettente  che  il  decreto impugnato dal
comune  ricorrente nel giudizio amministrativo a quo risulta conforme
alla  legge  della  Regione  Campania n. 33 del 1993, che non prevede
tali   procedure.  Nondimeno  -  aggiunge  il  TAR,  motivando  sulla
rilevanza  nel  processo  principale  della  sollevata  questione  di
legittimita'  costituzionale - il decreto del Presidente della Giunta
regionale  dovrebbe  essere  annullato,  ove questa Corte dichiarasse
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6  della  legge regionale
n. 33  del  1993, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in
relazione all'art. 22 della legge n. 394 del 1991.
    A  norma  dell'art. 22  della  legge  6  dicembre  1991,  n. 394,
costituisce  principio  fondamentale  per  la  disciplina  delle aree
naturali  protette regionali "la partecipazione delle province, delle
comunita'  montane  e  dei  comuni  al  procedimento  di  istituzione
dell'area   protetta,   fatta  salva  l'attribuzione  delle  funzioni
amministrative  alle  province,  ai  sensi dell'art. 14 della legge 8
giugno 1990, n. 142". L'evocato art. 22 della legge quadro sulle aree
protette  precisa  che "tale partecipazione si realizza, tenuto conto
dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze
per  la  redazione  di un documento di indirizzo relativo all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria,  all'individuazione  degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione  degli  effetti  dell'istituzione  dell'area protetta sul
territorio".
    Il  giudice  a  quo  rileva  che  l'atto  impugnato dal comune di
Procida,  "pur  costituendo  il  momento  iniziale di un procedimento
all'esito  del  quale  e'  condizionata  l'istituzione  del parco, e'
caratterizzato da una propria lesivita' immediata", essendo le misure
provvisorie  di salvaguardia vincolanti fino alla redazione del piano
del parco.
    In   ordine  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione
sollevata,  il  TAR  per  la  Campania argomenta la difformita' della
disciplina regionale impugnata dall'art. 22 della legge quadro n. 394
del  1991,  osservando  che  quest'ultima  disposizione  richiede  la
partecipazione  al  procedimento  di  istituzione delle aree naturali
protette  regionali  dei  singoli enti locali il cui territorio possa
essere  ricompreso  in  una di queste attraverso conferenze apposite,
finalizzate  alla  redazione di un documento di indirizzo concernente
l'area  destinata  a  protezione.  Tale necessaria partecipazione non
sarebbe  garantita,  ad avviso del giudice a quo dalla istituzione di
un  Comitato  consultivo  regionale  per  le  aree  naturali protette
(art. 3 della legge regionale impugnata) che "non e' integrato con la
partecipazione  di rappresentanti dei singoli enti locali interessati
in concreto, ma non e' neppure composto stabilmente da rappresentanti
dei  comuni"; ne', aggiunge il collegio rimettente, la partecipazione
"puo'  essere  assicurata  con  la semplice possibilita' di formulare
osservazioni  e  proposte  nei  confronti  dei decreti istitutivi del
parco" (art. 6, lettera b).

    2. - Non  si sono costituite davanti alla Corte costituzionale le
parti del giudizio amministrativo a quo.

                       Considerato in diritto


    1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita,
in   riferimento   all'art. 117   della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 22  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree  protette),  della legittimita' costituzionale dell'art. 6 della
legge  della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di
parchi e riserve naturali in Campania), che disciplina la istituzione
delle aree naturali protette nella Regione.
    A  tal  fine,  la  disciplina  regionale  impugnata  prevede che,
sentito  il  comitato  consultivo  regionale  per  le  aree  naturali
protette,  vengano  istituiti  i  parchi  e  le  riserve naturali con
decreti  temporanei del presidente della giunta regionale destinati a
definire   provvisoriamente  la  perimetrazione  del  territorio,  la
descrizione  dei  luoghi,  la  probabile  zonizzazione  e  le  misure
transitorie  di  salvaguardia.  Tali decreti devono essere notificati
agli  enti  territoriali  interessati,  i quali, entro trenta giorni,
possono formulare "osservazioni e proposte". A norma della lettera c)
del medesimo art. 6, la giunta regionale, entro i successivi sessanta
giorni,  su  proposta  del  comitato consultivo regionale per le aree
naturali   protette,   istituisce  in  via  definitiva,  con  singoli
provvedimenti, i parchi e le riserve naturali.
    Ad   avviso  del  collegio  rimettente,  tale  disciplina  e'  in
contrasto con l'art. 22 della legge quadro sulle aree protette n. 394
del  1991,  il  quale, tra i princi'pi fondamentali per la disciplina
delle  aree  naturali  protette regionali, include "la partecipazione
delle  province, delle comunita' montane e dei comuni al procedimento
di  istituzione  dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni  amministrative  alle  province, ai sensi dell'art. 14 della
legge  8  giugno  1990, n. 142". L'art. 22 della legge quadro precisa
altresi'   che   "tale   partecipazione  si  realizza,  tenuto  conto
dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze
per  la  redazione  di un documento di indirizzo relativo all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria,  all'individuazione  degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione  degli  effetti  dell'istituzione  dell'area protetta sul
territorio".
    La  prevista partecipazione non potrebbe, si legge nell'ordinanza
di  rimessione,  "essere  assicurata  con la semplice possibilita' di
formulare   osservazioni   e   proposte  nei  confronti  dei  decreti
istitutivi  del  parco",  dovendo  il  comune  interessato  "avere la
possibilita'  di  spiegare il suo intervento prima dell'emanazione di
un   atto   che,   quantunque   temporaneo,   e'  efficace  e  quindi
potenzialmente  lesivo",  attraverso conferenze apposite, finalizzate
alla  redazione  di  un  documento  di  indirizzo  relativo  all'area
destinata  a  protezione,  in base all'art. 22 della legge n. 394 del
1991.

    2. - La questione e' fondata.
    L'art.  22  della  legge  n. 394 del 1991, evocato come parametro
interposto,  prevede,  da un lato, che al procedimento di istituzione
delle  aree  protette regionali partecipino le province, le comunita'
montane  e  i comuni interessati; dall'altro, che tale partecipazione
si  realizzi  "attraverso conferenze per la redazione di un documento
di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare
a  protezione,  alla  perimetrazione  provvisoria, all'individuazione
degli   obiettivi  da  perseguire,  alla  valutazione  degli  effetti
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio".
    La  partecipazione  al  procedimento  di  istituzione  delle aree
protette  regionali  dei  singoli  enti  locali il cui territorio sia
destinato  a  far  parte  dell'istituenda  area  protetta,  richiesta
dall'art. 22  della  legge quadro, non puo' ritenersi garantita dalla
previsione,  ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato
consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come
osserva   il   giudice   a  quo  non  prevede  la  partecipazione  di
rappresentanti  dei  singoli enti locali interessati in concreto, ne'
e'  composto  stabilmente  da rappresentanti dei comuni. La richiesta
partecipazione   dei   comuni   interessati  neppure  puo'  ritenersi
legittimamente surrogata dalla possibilita' di formulare osservazioni
e  proposte  nei  confronti  dei  decreti  istitutivi del parco, loro
concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6.
    La  disciplina  regionale  denunciata, discostandosi dall'art. 22
della  legge  quadro  n. 394  del 1991 sia per l'omessa previsione di
forme  di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti
nell'istituzione   dell'area  naturale  protetta,  sia  per  l'omessa
previsione  dello  strumento della conferenza, specificamente incluso
dal  legislatore  statale tra i princi'pi fondamentali della materia,
viola  l'art. 117  della  Costituzione,  che  impone  il rispetto dei
princi'pi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
della Regione Campania 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi
e riserve naturali in Campania).

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Fruscella
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