N. 284 SENTENZA 6 - 14 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regioni   -   Funzioni  amministrative  -  Ripartizione  di  funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca, tra Regioni ed enti
locali  -  Omessa  disciplina  regionale - Intervento sostitutivo del
Governo - Ricorso della Regione Veneto, in via principale, avverso il
decreto legislativo governativo, emesso in sostituzione delle regioni
inadempienti  -  Intervenuta  legge  della  medesima  Regione  per la
ripartizione di funzioni anche nelle materie di agricoltura e pesca -
Conseguente  impossibilita'  di  applicazione  pro futuro del decreto
impugnato - Cessazione della materia del contendere.
- D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60
- Costituzione, artt. 3, 76, 117, 118 e 119.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici:   Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 5
marzo   1998,  n. 60  (Intervento  sostitutivo  del  governo  per  la
ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in
materia  di  agricoltura  e  pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione
Veneto,  notificato il 24 aprile 1998, depositato in cancelleria il 4
maggio 1998 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1998.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione
Veneto  e  l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto


    1. - Con  ricorso  notificato il 24 aprile 1998 e depositato il 4
maggio  1998,  la  Regione  Veneto  ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  76,  117,  118  e  119  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale in via principale del decreto legislativo
5  marzo  1998,  n. 60  (Intervento  sostitutivo  del  governo per la
ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in
materia  di  agricoltura  e  pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    Secondo  la  ricorrente  il  decreto legislativo impugnato con il
quale  il  Governo,  sulla  base dell'art. 4, comma 5, della legge di
delega  n. 59  del  1997,  ha  esercitato  il  potere sostitutivo nei
confronti  delle  regioni  che  non avevano adottato entro il termine
previsto  da tale disposizione la legge di puntuale indicazione delle
funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute
alle   regioni  stesse,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  4
giugno 1997, n. 143 non avrebbe rispettato il termine stabilito nella
legge  di  delega:  prendendo  le mosse dal 4 giugno 1997 (data della
emanazione del decreto legislativo n. 143 del 1997), i sei mesi entro
i  quali le regioni avrebbero dovuto adottare proprie leggi sarebbero
scaduti  il  4  dicembre  1997,  e  i  successivi  novanta giorni per
l'esercizio  del  potere  sostitutivo delegato sarebbero scaduti il 4
marzo  1998,  mentre  il decreto legislativo, adottato il 4 marzo, e'
stato emanato il giorno successivo, 5 marzo.
    Inoltre,   il  decreto  legislativo  violerebbe  l'art. 76  della
Costituzione  (in  riferimento all'art. 4, comma 5, della legge n. 59
del  1997)  e  il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le
regioni perche' sarebbe stato adottato senza che sia stata sentita la
Regione Veneto.
    Gli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione sarebbero violati
poi  per  la  mancanza del presupposto della sostituzione, costituito
dall'inadempimento  regionale: l'adempimento nel termine di sei mesi,
infatti, non era secondo la ricorrente ragionevolmente possibile, non
avendo   il   decreto  legislativo  n. 143  del  1997  operato  alcun
trasferimento  di funzioni puntualmente individuabili o concretamente
esercitabili.   L'elemento   essenziale   dell'intero   processo   di
trasferimento   sarebbe   rappresentato  dalla  individuazione  delle
risorse da trasferire alle regioni, individuazione - non realizzata -
necessaria  non  solo per rendere concretamente esercitabili funzioni
gia' trasferite, ma anche per la stessa puntuale individuazione delle
funzioni e delle attivita' che si intendono trasferire: d'altra parte
lo  stesso art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997 dispone che
le  funzioni e i compiti nominalmente attribuiti alle regioni vengano
devoluti  al  Ministero  fino  a  che  non  siano entrati in vigore i
provvedimenti  di  cui all'art. 4, con cui si individueranno i beni e
le risorse da trasferire alle regioni.
    La  previsione  di  identiche  disposizioni  per tutte le regioni
inadempienti  (nel  senso  che a tutti i comuni e a tutte le province
delle  diverse  regioni  sono  attribuite le medesime funzioni), poi,
violerebbe  sia  il  principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione,  sia  i  principi  e  criteri  contenuti nella legge di
delega, secondo la quale il conferimento delle funzioni deve avvenire
tenendo  conto  delle "rispettive dimensioni territoriali" degli enti
interessati   (art. 4,   comma   3,  lettera  a),  del  principio  di
"efficienza   ed   economicita'"   (lettera   c),  del  principio  di
"adeguatezza,     in     relazione     all'idoneita'    organizzativa
dell'amministrazione  ricevente  a  garantire ...  l'esercizio  delle
funzioni"   (lettera   g),   del   principio   di   "differenziazione
nell'allocazione  delle  funzioni,  in  considerazione  delle diverse
caratteristiche"  degli  enti riceventi (lettera h): dalla diversita'
delle singole realta' locali deriverebbe la necessita' di trattare le
regioni in modo diverso.
    La  ricorrente avanza altresi' una serie di censure relative alla
delega  contenuta  nell'art. 4,  comma 5, della legge n. 59 del 1997,
invitando  la  Corte  a  sollevare  di  fronte  a se stessa questione
incidentale    di   legittimita'   costituzionale,   in   riferimento
all'art. 76 della Costituzione.

    2. - Nel  giudizio  si  e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
comunque infondato.

    3. - In  prossimita' dell'udienza la Regione Veneto ha depositato
una  memoria  nella quale, ribadite le censure contenute nel ricorso,
precisa  di  aver  approvato,  dopo  il  promovimento del giudizio di
costituzionalita',  la legge regionale 10 luglio 1998, n. 23, che, in
attuazione  del  decreto  legislativo  n. 143  del  1997, si limita a
indicare  in  astratto le funzioni e i compiti da conferire agli enti
locali,  stabilendo al contempo che l'individuazione delle specifiche
funzioni  attribuite, delegate o sub-delegate e' effettuata con legge
regionale  successiva  alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  trasferimento dei beni e delle risorse:
tale  legge,  come  quelle  analoghe di altre regioni, non attuerebbe
quindi  il  conferimento delle funzioni di cui al decreto legislativo
n. 143  del  1997  nei  termini stabiliti dalla legge n. 59 del 1997,
essendone impossibile una piena attuazione.
    L'interesse  al  ricorso,  secondo  la Regione Veneto, resterebbe
immutato  anche  dopo il sopravvenire della legge regionale n. 23 del
1998, nonostante che il decreto legislativo n. 60 del 1998 affermi il
proprio  carattere cedevole, applicandosi "fino all'entrata in vigore
di  ciascuna  legge regionale" di recepimento del decreto legislativo
n. 143  del  1997. La Regione ribadisce infatti: a) di trovarsi nella
impossibilita'  di  sostituire  al  decreto  legislativo  la  propria
disciplina,  in  assenza  del  trasferimento  delle  risorse; b) che,
mentre  il  decreto  legislativo  n. 60  del  1998  e' immediatamente
applicabile,  la  normativa regionale e' destinata ad applicarsi dopo
l'entrata  in  vigore  di una futura legge regionale; c) che la legge
regionale  n. 23  del  1998  e'  entrata in vigore il 15 luglio 1998,
mentre  il  decreto  legislativo  n. 60 esplica i suoi effetti dal 1o
luglio.
    La  Regione  contesta  poi  che  il  carattere  cedevole  di  una
disciplina   statale   possa   di  per  se'  costituire  un  ostacolo
all'impugnazione,    non   essendo   pertinente   la   giurisprudenza
costituzionale in tema di norme statali di dettaglio che intervengono
in  materia  regionale:  invalidita'  e perdita di efficacia operano,
secondo  la  ricorrente,  su  due  piani  distinti e, pertanto, se il
decreto legislativo e' incostituzionale perche' lesivo dell'autonomia
regionale,  essa  avrebbe diritto a ottenerne l'annullamento e, prima
ancora,   a  chiedere  l'accertamento  della  lesione  della  propria
competenza.

    4. - Anche  l'Avvocatura  dello  Stato ha depositato una memoria,
rilevando  che  a  seguito  della  legge  regionale n. 23 del 1998 il
decreto   legislativo   impugnato   avrebbe   perso   efficacia,  con
conseguente  cessazione  della  materia del contendere. L'Avvocatura,
pur  ammettendo  che  il  decreto legislativo e' stato emanato con un
giorno  di  ritardo rispetto al termine indicato nella delega, dubita
peraltro  del  carattere  perentorio, e non meramente sollecitatorio,
del  termine, rilevando che questo e' poi stato prorogato al 31 marzo
1999  dall'art. 9  della  legge  8  marzo  1999,  n. 50.  La  mancata
emanazione  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui  all'art. 7  della  legge  n. 59  del 1997 non avrebbe, e non ha,
impedito alle regioni di legiferare, essendo comunque state conferite
loro  tutte  le  competenze  non  espressamente riservate allo Stato,
secondo  un  riparto  di  competenze  che  la successiva legislazione
statale  in materia mostra di voler rispettare. Inoltre, l'Avvocatura
rileva,  quanto  ai meccanismi finanziari necessari per far fronte ai
nuovi  compiti  trasferiti,  che,  pur  in attesa dell'emanazione dei
decreti  del  Presidente  del  Consiglio, lo Stato si e' fatto carico
delle  esigenze regionali, attribuendo alle regioni risorse ulteriori
e   aggiuntive   nell'ambito  della  legislazione  di  programmazione
finanziaria settoriale.

                       Considerato in diritto


    1. - La   Regione   Veneto   solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale   del   decreto   legislativo   5  marzo  1998,  n. 60
(Intervento  sostitutivo  del governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e
pesca,  a  norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  per  violazione  degli  artt. 3,  76,  117,  118 e 119 della
Costituzione.
    Tale  decreto  legislativo e' stato adottato in svolgimento della
delega  contenuta  nell'art. 4,  comma  5, della legge n. 59 del 1997
che, nell'ambito del complesso processo di "conferimento" di funzioni
dallo  Stato  alle  regioni  e  agli enti locali delineato dal capo I
della  legge  medesima, prevede l'intervento sostitutivo del Governo,
tramite  decreto  legislativo,  al  fine di ripartire le funzioni tra
regioni  ed  enti  locali,  nel  caso  in cui la regione non vi abbia
provveduto entro il termine stabilito.
    In  particolare,  per evitare che l'inerzia regionale comprometta
il  complessivo  disegno  della  riforma (sentenza n. 408 del 1998 di
questa  Corte),  si  prevede:  a)  un termine di sei mesi, decorrente
dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di conferimento
delle  funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali, entro il
quale   ogni  regione  deve  adottare  una  legge  per  la  "puntuale
individuazione  delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali
e  di  quelle mantenute in capo alla regione stessa"; b) che, scaduto
invano   tale   termine,  il  Governo  si  sostituisca  alle  regioni
inadempienti  con  appositi  decreti  legislativi  da emanare entro i
successivi  sessanta  giorni, sentite le regioni inadempienti; c) che
le  disposizioni  di tali decreti legislativi "si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale".

    2. - La  legge n. 59 del 1997 ha trovato una prima attuazione con
il  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con il quale e' stato
realizzato il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca.
    Decorso  il  termine  di  sei  mesi  previsto  dal gia' ricordato
art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, il Governo ha emanato il
decreto  legislativo  n. 60  del  1998  - qui impugnato dalla Regione
Veneto  - al fine di sostituire le regioni inadempienti, tra le quali
anche  la  ricorrente;  decreto  legislativo  le cui disposizioni "si
applicano a decorrere dal 1 luglio 1998" (cosi' l'art. 3).
    Peraltro,  in un momento di poco successivo, la Regione Veneto ha
approvato  la  legge  10  luglio  1998, n. 23 (Conferimento agli enti
locali   di   funzioni   amministrative   regionali   in  materia  di
agricoltura,  foreste,  pesca,  agriturismo, caccia, sviluppo rurale,
alimentazione),   la   quale   "disciplina,  ai  sensi  del  comma  5
dell'[...]art. 4 della legge n. 59 del 1997, l'attribuzione, delega o
sub-delega  a  province,  comuni  e  comunita' montane delle funzioni
amministrative  in  materia  di  agricoltura, foreste, caccia, pesca,
sviluppo  rurale,  agriturismo, alimentazione conferite alla regione,
ivi  comprese quelle conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143  ed  individua  le  funzioni  in  dette materie riservate alla
competenza regionale" (art. 1).
    Considerato  che  il decreto legislativo n. 60 del 1998 impugnato
si  applica, secondo quanto dispone il suo art. 1, "fino alla data di
entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'art. 3 della
legge  8  giugno 1990, n. 142, ed all'art. 4, comma 5, della legge 15
marzo  1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative
conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sono  mantenute  in  capo  alla  regione  e  quali  sono trasferite o
delegate agli enti locali", e che pertanto esso non puo' piu' trovare
ne'  risulta  abbia trovato applicazione nella Regione ricorrente, la
materia del contendere deve ritenersi cessata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  nel  giudizio di
legittimita'  costituzionale  del  decreto  legislativo 5 marzo 1998,
n. 60  (Intervento  sostitutivo  del  governo  per la ripartizione di
funzioni  amministrative  tra  regioni  ed  enti locali in materia di
agricoltura  e  pesca,  a  norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15
marzo  1997,  n. 59),  promosso  dalla  Regione Veneto con il ricorso
indicato in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Fruscella
00C0780