N. 286 ORDINANZA 6 - 14 luglio 2000

Ordinanza 6-14 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Edilizia  e  urbanistica - Licenza di abitabilita' - Violazione delle
norme   prescriventi   la   licenza  -  Trattamento  sanzionatorio  -
Prospettata  lesione dei principî di ragionevolezza e di tassativita'
delle  norme penali - Sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Regio  Decreto  27 luglio 1934, n. 1265, art. 221; d.P.R. 22 aprile
  1994, n. 425, artt. 4 e 5.
(GU n.30 del 19-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 221  del  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265 (Testo
unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
(Regolamento  recante  disciplina  dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilita',  di  collaudo  statico  e di iscrizione al catasto.
Ecologia),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  19 maggio  1999 dal
pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Cramaro Angelo,
iscritta  al  n. 78  del  registro  ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 10,  prima serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Latina,  con  ordinanza emessa il
19 maggio  1999  nel  corso  di un procedimento penale per violazione
dell'art. 221  del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle  leggi  sanitarie),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli  artt. 221  del regio
decreto  27 luglio  1934,  n. 1265,  4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994,
n. 425   (Regolamento   recante   disciplina   dei   procedimenti  di
autorizzazione  all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione
al  catasto. Ecologia), nella parte in cui prevedono l'applicabilita'
del  secondo  comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4
del  d.P.R. n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della
Costituzione;
        che,  ad  avviso del rimettente, sarebbero violati i principi
di  ragionevolezza  e  tassativita'  delle norme penali, in quanto la
sanzione  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 221 e' riferita alla
violazione  di  un precetto espressamente individuato nel primo comma
di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilita', oggi non
piu' vigente, perche' sostanzialmente sostituito, per quanto riguarda
le modalita' di rilascio della licenza, dall'art. 4 del d.P.R. n. 425
del 1994;
        che  nel  giudizio  introdotto  con  la predetta ordinanza ha
prestato  intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale, precisato
che la questione sottoposta all'esame della Corte e' analoga ad altra
questione  sollevata dallo stesso pretore di Latina con ordinanza del
2 aprile 1998 (r.o. n. 448 del 1998), ha concluso per la infondatezza
della questione.

    Considerato   che   in  epoca  successiva  alla  emissione  della
ordinanza  di  rimessione, e' stato pubblicato il decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999,  n. 205),  che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di
cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente,  spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto  mutamento  del  quadro  normativo  al  quale faceva
riferimento   l'anzidetta   ordinanza  di  rimessione,  la  questione
sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui e' stata proposta.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C0782