ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Approvazione  delle  modificazioni  allo statuto della Itas Mutua, in
Trento
(GU n.174 del 27-7-2000)

    Con  provvedimento  n.  1607 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Itas
Mutua,   con   le   modifiche  deliberate  in  data  29  aprile  2000
dall'assemblea  straordinaria  dei  delegati  dei  soci  relative  ai
seguenti  articoli: art. 11 (In materia di esclusione dalla nomina di
delegati,  sostituzione  della  dicitura "ne' i dipendenti dell'Itas,
ne'  gli  agenti  o  i  loro  collaboratori,  ne' persone che abbiano
funzioni  in  altre  societa'  di  assicurazione  non appartenenti al
gruppo Itas", in luogo della precedente "dipendenti dell'ltas o delle
sue  agenzie,  o  persone  che  abbiano funzioni in altre societa' di
assicurazione");  art.  14 (sostituzione, terzo comma, della dicitura
"da  almeno  due sindaci" in luogo della precedente "dal collegio dei
sindaci");  art.  17  (sostituzione  della  dicitura  "da  almeno due
sindaci"  in luogo della precedente "dal collegio dei sindaci"); art.
19  (introduzione  dell'obbligo di informativa al collegio sindacale,
da  parte  del  consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e
sulle   operazioni   di   maggior  rilievo  economico,  finanziano  e
patrimoniale   effettuate   dall'Istituto   o   dalle   sue  societa'
controllate  ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale
conflitto   di   interesse:   modalita');   art.  21  (riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di composizione e nomina:
"il  collegio  sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due
supplenti   scelti  dall'assemblea  generale  tra  gli  iscritti  nel
registro  dei  revisori dei conti" in luogo di "il collegio sindacale
e'  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti").  Nuova
disciplina  in  materia di: a) requisiti richiesti ai sindaci ai fini
della  candidatura;  b) nomina del presidente del collegio sindacale:
criteri   e   modalita';   c)   limiti  al  cumulo  degli  incarichi.
Sostituzione  della  parola  "essi"  in  luogo  della  precedente  "i
sindaci"  in  materia  di  durata  in  carica e rieleggibilita' degli
stessi;   abrogazione   dell'art.  24  (foro  competente  e  rinuncia
all'esecuzione  provvisoria) e conseguente rinumerazione dei seguenti
articoli  ex  art.  25,  rinumerato  art.  24  (durata scioglimento e
liquidazione  dell'ITAS);  ex art. 26, numerato art. 25 (disposizione
generale).