N. 354 ORDINANZA 12 - 25 luglio 2000

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
un deputato per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di
insindacabilita'   della   Camera  di  appartenenza  -  Ricorso,  per
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato, del Tribunale di
Caltanissetta - Delibazione preliminare di ammissibilita' Sussistenza
dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto -
Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 9 luglio 1998.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.32 del 2-8-2000 )
Ordinanza 12-25 luglio 2000
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera del 9 luglio 1998 della Camera dei
deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
dall'on. Vittorio  Sgarbi  nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso  dal  Tribunale  di  Caltanissetta,  II  sezione penale, con
ricorso  depositato  il  21  marzo  2000  ed  iscritto  al n. 149 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che  con  ricorso  datato 23 febbraio 2000 e depositato
nella  cancelleria  della  Corte  il  21  marzo 2000, il Tribunale di
Caltanissetta, II sezione penale, investito di un procedimento penale
per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio
Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei   confronti   della   Camera   dei  deputati  in  relazione  alla
deliberazione  adottata  dalla  Assemblea il 9 luglio 1998 (documento
IV-ter  n. 34),  la quale ha dichiarato che i fatti per i quali e' in
corso   il   procedimento   penale   concernono   opinioni   espresse
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari,  e sono in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che  il  ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato
origine  alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale,
ritiene  che  la deliberazione di insindacabilita' riguarderebbe atti
non  connessi  in  alcun  modo  con la funzione parlamentare e quindi
determinerebbe   una   menomazione  della  sfera  delle  attribuzioni
dell'autorita' giudiziaria.
    Considerato   che   si   deve,   in   questa   fase,   deliberare
esclusivamente  se  il  ricorso  sia  ammissibile,  valutando,  senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo  di  un  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita'  (art. 37,  terzo  e  quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
        che,   quanto   al  requisito  soggettivo,  il  Tribunale  di
Caltanissetta  e'  legittimato  a  sollevare  il  conflitto,  essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente,  per  il procedimento del
quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione
dell'esercizio  delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  Tribunale  di Caltanissetta denuncia la menomazione della propria
sfera   di   attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in
conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata
come  illegittima,  che  qualifica le opinioni espresse da un proprio
membro  come  rientranti  nell'esercizio delle funzioni parlamentari,
sicche' per esse opererebbe la garanzia di insindacabilita' stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Caltanissetta,  II  sezione  penale,  nei  confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
    dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente  ordinanza al Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale,
ricorrente;
        b)  che  il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  per  essere  successivamente
depositati,   con   la  prova  delle  eseguite  notificazioni,  nella
cancelleria  della  Corte  entro  il  termine  di  venti giorni dalle
notificazioni  stesse  (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
                Il presidente e redattore: Mirabelli
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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